Ordinanza n. 190 del 2018

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ORDINANZA N. 190

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Giuliano               AMATO                                                     ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Daria                    de PRETIS                                                 ”

- Nicolò                  ZANON                                                     ”

- Franco                  MODUGNO                                              ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                ”

- Giovanni              AMOROSO                                               ”

- Francesco             VIGANÒ                                                   ”

- Luca                     ANTONINI                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, promosso dal Tribunale ordinario di Trento, nel procedimento vertente tra M.I. S. e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con ordinanza del 4 dicembre 2017, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto che, con ordinanza del 4 dicembre 2017, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3; 24, secondo comma; 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, «nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, ad esempio quando sussistano altri giusti motivi»;

che il rimettente premette di aver rigettato l’opposizione proposta da M.I. S. avverso il diniego al ricongiungimento familiare della madre N.S. H., opposto dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi con il provvedimento prot. n. 103/2017 del 23 gennaio 2017, sul presupposto che la domanda non era conforme ai requisiti, nonostante il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento avesse in precedenza rilasciato il nulla osta al ricongiungimento;

che, in particolare, il rimettente riferisce che l’opposizione è stata respinta in quanto nonostante il provvedimento, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi, fosse effettivamente carente di motivazione, ciò nondimeno, nel corso del procedimento sommario, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza dei due requisiti che devono concorrere per ottenere il ricongiungimento del genitore, ossia il requisito della vivenza a carico e quello della mancanza di altri figli nel paese di origine;

che, pur sussistendo un difetto assoluto di motivazione del provvedimento di diniego, la pretesa azionata in giudizio era rimasta priva di rilevanza giuridica e ciò aveva comportato la reiezione del ricorso nel merito;

che il Tribunale rimettente, una volta rigettato il ricorso con ordinanza pronunziata in pari data, deve provvedere sulle spese del procedimento;

che – secondo il Tribunale – sussisterebbero ragioni che indurrebbero a compensare le spese giudiziali, atteso che la ricorrente ha potuto avere conoscenza delle ragioni, che ostavano al riconoscimento del diritto, solo ed esclusivamente nell’ambito del procedimento stesso, in quanto in precedenza l’autorità amministrativa si era limitata a esprimere una formula di mero stile, non idonea a far comprendere alla ricorrente le ragioni del mancato riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare;

che del tutto ragionevolmente la ricorrente si era indotta a instaurare il giudizio civile, venendo a conoscenza – per la prima volta solo in occasione della controversia stessa – delle ragioni che avevano indotto l’autorità amministrativa al rigetto della sua domanda di ricongiungimento;

che pertanto la ricorrente si troverebbe, all’esito del procedimento, a vedersi condannata alla refusione delle spese giudiziali, atteso che la fattispecie non rientra in alcuna delle tassative ipotesi per le quali il nuovo testo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., consente la loro compensazione, non essendovi soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione trattata;

che – secondo il Tribunale rimettente – l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. per violazione del criterio di ragionevolezza; con l’art. 24, secondo comma, Cost., il quale definisce inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; con l’art. 111, primo comma, Cost. (secondo il quale il processo deve essere «giusto»), e infine, quale norma interposta ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., con 1’art. 6, primo comma, CEDU, in base al quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente;

che il citato art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., là dove prevede solo tassative ipotesi di compensazione, peccherebbe di irragionevolezza sotto il profilo dell’art. 3 Cost., poiché non prende in considerazione tutte le altre numerose ipotesi in cui la compensazione stessa appare essere il corollario necessario di un processo che deve concludersi in modo conforme alla giustizia sostanziale, come richiedono sia l’art. 111, primo comma, Cost., sia l’art. 6, primo comma, CEDU;

che con atto depositato in data 3 aprile 2018, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato che, in primo luogo, ha posto in rilievo che all’udienza pubblica del 7 marzo 2018 questa Corte ha esaminato due questioni di costituzionalità della stessa disposizione codicistica – rispettivamente sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza del 30 gennaio 2016, e dal Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 28 febbraio 2017, sostanzialmente analoghe;

che la difesa statale osserva che la questione è comunque inammissibile per difetto di rilevanza posto che il Tribunale di Trento non ha adeguatamente motivato in ordine alla effettiva esistenza di motivi diversi da quelli indicati dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., che, nella fattispecie, avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di lite;

che nel merito la questione è comunque infondata atteso che la limitazione delle ipotesi di compensazione a casi circoscritti e tassativamente indicati è mirata a disincentivare liti temerarie e a responsabilizzare il comportamento processuale delle parti, valorizzando nel contempo la portata deflativa della regola della soccombenza.

Considerato che sono sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, «nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi»;

che il Tribunale rimettente assume essere violati gli artt. 3; 24, secondo comma; 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, perché la norma censurata irragionevolmente non prenderebbe in considerazione tutte le altre numerose ipotesi in cui la compensazione stessa appare il corollario necessario di un processo «che deve concludersi in modo conforme alla giustizia sostanziale» e non garantirebbe il diritto di difesa delle parti;

che questa Corte, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

che pertanto è venuta meno, nella disposizione censurata, quella carenza normativa che – secondo il Tribunale rimettente – determinava il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali, sicché le sollevate questioni di costituzionalità sono divenute prive di oggetto;

che da ciò consegue – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 211, n. 137 e n. 38 del 2017) – la manifesta inammissibilità delle questioni stesse;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3; 24, secondo comma; 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.