Ordinanza n. 179 del 2018

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ORDINANZA N. 179

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Mario Rosario      MORELLI                                                  ”

- Giancarlo             CORAGGIO                                              ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Daria                    de PRETIS                                                 ”

- Nicolò                  ZANON                                                     ”

- Franco                  MODUGNO                                              ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                ”

- Giulio                   PROSPERETTI                                          ”

- Giovanni              AMOROSO                                               ”

- Francesco             VIGANÒ                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 24 e 40, e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2017, depositato in cancelleria l’8 febbraio 2017, iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso depositato l’8 febbraio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 24 e 40, e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 81, terzo comma, della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in relazione all’art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

che, secondo il ricorrente, l’art. 1, comma 24, della legge reg. Sardegna n. 32 del 2016, laddove consente la proroga sino al 31 dicembre 2018 non solamente per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 101 del 2013, ma anche per quelli conclusi ai sensi dell’art. 4, comma 9-bis dello stesso decreto, violerebbe sia gli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale, in quanto la Regione autonoma della Sardegna non disporrebbe di competenza legislativa esclusiva o concorrente in materia, sia l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’«ordinamento civile», sia l’art. 117, terzo comma, Cost., che parimenti riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica;

che l’art. 1, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 32 del 2016, laddove prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il ripristino, per tutto il personale in servizio e operante presso l’Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA), della diaria di missione relativamente allo svolgimento delle attività ispettive, violerebbe l’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto non vi sarebbe alcuna previsione che assicuri la copertura finanziaria della relativa spesa;

che, infine, l’art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge reg. Sardegna n. 32 del 2016, nella parte in cui provvede a ripianare soltanto fittiziamente il disavanzo tecnico già previsto dalla legge della Regione autonoma della Sardegna 11 aprile 2016, n. 6, recante «Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018» – già oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 81 Cost., con sentenza n. 6 del 2017 – violerebbe l’obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall’art. 81, terzo comma, Cost., e il principio di equilibrio del bilancio stabilito dall’art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011;

che, con atto depositato il 17 marzo 2017, si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, deducendo l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle questioni sollevate;

che, successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2017, ha rinunciato al ricorso;

che tale rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma della Sardegna.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che detta rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma della Sardegna;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2018.