Ordinanza n. 162 del 2018

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ORDINANZA N. 162

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Mario Rosario      MORELLI                                                  ”

- Giancarlo             CORAGGIO                                              ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Daria                    de PRETIS                                                 ”

- Franco                  MODUGNO                                              ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                ”

- Giulio                   PROSPERETTI                                          ”

- Giovanni              AMOROSO                                               ”

- Francesco             VIGANÒ                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 6 e 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 2-4 novembre 2016, depositato in cancelleria il 10 novembre 2016, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 maggio 2018 il Presidente Giorgio Lattanzi, il quale, sentiti il Giudice relatore Marta Cartabia, gli avvocati difensori Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto, l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri, dispone che sia omessa la relazione.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2-4 novembre 2016, depositato il 10 novembre 2016, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2016, la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 6 e 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

che la ricorrente censura le disposizioni impugnate, in quanto esse avrebbero strutturato un meccanismo di selezione nazionale per l’accesso alla dirigenza sanitaria nazionale in violazione del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, deducendo in particolare la lesione degli artt. 3, 5, 32, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;

che, con atto depositato il 16 gennaio 2018, la Regione Veneto, su conforme deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione delle modifiche alle disposizioni censurate apportate dal decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2018, il resistente, con atto depositato il 6 febbraio 2018, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.

Considerato che la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che detta rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2018.