Ordinanza n. 156 del 2018

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ORDINANZA N. 156

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                                   Presidente

- Aldo                    CAROSI                                                       Giudice

- Marta                   CARTABIA                                                  ”

- Mario Rosario      MORELLI                                                    ”

- Giancarlo             CORAGGIO                                                 ”

- Giuliano               AMATO                                                        ”

- Silvana                 SCIARRA                                                     ”

- Daria                    de PRETIS                                                    ”

- Nicolò                  ZANON                                                        ”

- Franco                  MODUGNO                                                 ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                   ”

- Giulio                   PROSPERETTI                                            ”

- Giovanni              AMOROSO                                                  ”

- Francesco             VIGANÒ                                                      ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, con ordinanze del 29 e del 30 dicembre 2016, iscritte rispettivamente ai numeri 30 e 31 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione del Sindacato Avvocati di Bari e altri, di Roberta Barbieri e altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Mauro Pacilio per l’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, Loredana Papa per il Sindacato Avvocati di Bari e altri e l’Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con le due ordinanze, di identico contenuto, in epigrafe indicate, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, premessane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);

che, secondo i due collegi rimettenti, la disposizione denunciata – nella parte in cui disciplina le modalità per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, oltre al decorso di un periodo di otto anni di esercizio della professione, anche ulteriori «più onerose» condizioni, quali l’esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza e la positiva valutazione finale a seguito di esame – sarebbe ingiustificatamente discriminatoria «per gli Avvocati formatisi in Italia, rispetto agli Avvocati stabiliti», di cui tratta l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale), atteso che, per questi ultimi l’iscrizione nella relativa sezione speciale dell’albo resta subordinata alla dimostrazione di «avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia», senza ulteriori condizioni;

che, in entrambi i giudizi, si sono costituite le (numerose) parti ricorrenti nei procedimenti principali ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato: i primi, per aderire alla prospettazione dei giudici a quibus e, il secondo, per eccepire, invece, la non fondatezza della questione sollevata, in ragione della non omogeneità delle situazioni comparate;

che, nel giudizio iscritto al n. 30 reg. ord. 2017, l’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti ha depositato atto di intervento ad adiuvandum, illustrato anche con successiva memoria, con il quale ha prospettato ulteriori asseriti profili di discriminazione degli avvocati muniti di titolo nazionale, sia rispetto ai magistrati (che diventerebbero consiglieri di Cassazione per «il solo decorso del tempo»), sia rispetto agli avvocati «iscritti ai fori del Regno di Spagna», direttamente abilitati a difendere innanzi al “Tribunale Supremo” spagnolo, «autorità corrispondente» alle giurisdizioni superiori italiane, anche innanzi alle quali essi potrebbero, quindi, esercitare la loro attività professionale, per disposto dell’art. 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee).

Considerato che, attesa l’identità del petitum, i due riferiti giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che va, preliminarmente, confermata l’ordinanza dibattimentale che ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non è parte del giudizio a quo, né è titolare di un proprio, anche indiretto, interesse da far valere nello stesso e, a maggior ragione, non è legittimata ad ampliare il thema decidendum, quale risulta dalla ordinanza di rimessione;

che, nelle more del giudizio, l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) – assunto a tertium comparationis della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – è stato sostituito dall’art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017);

che, ai sensi del comma 1 di detta ultima disposizione, per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, anche l’«avvocato stabilito» deve ora dimostrare di «aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

che, alla luce di siffatto mutamento del quadro normativo, gli atti relativi ad entrambe le ordinanze di rimessione, devono essere restituiti ai giudici a quibus affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti;

2) ordina la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018