Sentenza n. 134 del 2018

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SENTENZA N. 134

ANNO 2018

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio                       LATTANZI                                       Presidente

-      Aldo                           CAROSI                                            Giudice

-      Marta                          CARTABIA                                              ”

-      Mario Rosario             MORELLI                                                 ”

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                             ”

-      Giuliano                      AMATO                                                    ”

-      Silvana                        SCIARRA                                                 ”

-      Daria                           de PRETIS                                                 ”

-      Nicolò                         ZANON                                                     ”

-      Franco                         MODUGNO                                             ”

-      Augusto Antonio        BARBERA                                                ”

-      Giulio                          PROSPERETTI                                         ”

-      Giovanni                     AMOROSO                                               ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell’Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall’art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra G. A. e l’Assemblea regionale siciliana e altro, con ordinanza del 17 febbraio 2017, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione di G. A.;

udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l’avvocato Diego Vaiano per G. A.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 17 febbraio 2017 (reg. ord. n. 112 del 2017), il Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell’Assemblea regionale siciliana), introdotti dall’art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali).

Le questioni sono sorte nell’ambito di un giudizio in materia elettorale, promosso da G. A. con ricorso per la dichiarazione di decadenza di F. R. dalla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana, nonché, in via conseguenziale, per l’accertamento del diritto del ricorrente a subentrare nella carica come primo dei non eletti. La decadenza di F. R. deriverebbe dalla sua intervenuta condanna – in qualità di legale rappresentante di un ente strumentale vigilato dalla Regione Siciliana, operante nell’ambito della formazione professionale – con sentenza definitiva della Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, al risarcimento del danno erariale a favore dell’amministrazione regionale. Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater legge reg. Siciliana n. 29 del 1951 sotto i profili dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento, lamentando che tali norme nulla disporrebbero in ordine all’incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale di colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell’amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito.

1.1.– Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate, nella parte in cui non prevedono la descritta causa di incompatibilità, violerebbero gli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione nonché l’art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), perché determinerebbero un’irragionevole disparità di trattamento dei consiglieri regionali siciliani rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario e delle altre regioni autonome nonché ai consiglieri comunali, provinciali o di quartiere eletti nella Regione Siciliana. Sarebbero conseguentemente lesi il principio di uguaglianza, il diritto di elettorato passivo e i principi fondamentali, stabiliti con legge statale, in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Sulla rilevanza il rimettente osserva che il giudizio principale non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni. L’omessa previsione dell’incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale di coloro che sono stati condannati in sede contabile costituirebbe, infatti, una lacuna normativa non superabile con l’interpretazione analogica o estensiva, considerata la tassatività delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché la natura di stretta interpretazione delle norme che le prevedono.

Sussisterebbe anche l’interesse ad agire, contrariamente a quanto ha eccepito l’Assemblea regionale siciliana nel processo principale sul presupposto che il ricorrente rivestirebbe attualmente la carica di deputato regionale in luogo dello stesso F. R., medio tempore colpito dalla sospensione prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) a seguito di una condanna penale non definitiva. La dichiarazione di decadenza invocata nel giudizio a quo costituirebbe, infatti, un «provvedimento ontologicamente differente» dalla sospensione, avente carattere provvisorio, e consentirebbe al ricorrente di subentrare nella carica, con i conseguenti effetti economici, sin dalla data della sentenza di condanna per responsabilità erariale.

1.2.– Sulla non manifesta infondatezza il rimettente rileva innanzitutto che un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme censurate sarebbe preclusa dalla richiamata natura tassativa delle cause d’incompatibilità e dal principio di stretta interpretazione. Osserva altresì che sarebbero certi sia l’avvenuta condanna in sede contabile del resistente nel processo principale, sia la natura strumentale dell’ente vigilato dalla Regione Siciliana di cui quest’ultimo era il legale rappresentante all’epoca dei fatti.

Ciò premesso, la lacuna normativa «desumibile» dalle norme censurate comporterebbe una disparità di trattamento resa evidente dal confronto con le seguenti disposizioni statali e regionali concernenti cause di incompatibilità ad analoghe cariche elettive: l’art. 3, numero 5), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), alla cui stregua «[n]on può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale […] colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito»; l’art. 5, comma 1, lettera q), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), secondo il quale «[n]on sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici […] coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito»; l’«art. 26, lettera f), della l.r. 7 marzo 2007 della Regione Sardegna» (recte: art. 26, comma 1, lettera f, della legge regionale statutaria della Regione autonoma Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante «Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale»), alla cui stregua «[n]on possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale […] coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l’ente, l’istituto, l’agenzia o l’azienda, e non hanno ancora estinto il debito»; l’art. 4, comma 1, lettera h), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto), secondo il quale «[…] non possono ricoprire la carica di consigliere regionale […] coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l’ente regionale e non hanno ancora estinto il debito»; l’art. 10, numero 5), della «l.r. 25 giugno 1986 n. 34 della Regione Siciliana» (recte: legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, recante «Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere»), alla cui stregua «[n]on può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere […] colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito».

1.2.1.– Il diverso trattamento riservato ai consiglieri regionali siciliani non supererebbe lo scrutinio di ragionevolezza condotto secondo gli artt. 3 e 51 Cost. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale in materia elettorale dovrebbe comunque misurarsi con il limite costituito dalla necessità di assicurare condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale per l’accesso alle cariche elettive, come affermato dalla Corte costituzionale in diverse occasioni proprio in relazione alla disciplina della Regione Siciliana, ammettendo un trattamento differenziato solo in presenza di peculiari condizioni locali, congruamente e ragionevolmente apprezzate dal legislatore regionale.

Ad avviso del rimettente, la circostanza che le norme censurate nulla prevedano in ordine all’incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale di colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell’amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito non sarebbe giustificata da peculiari e ipotetiche condizioni del tessuto politico-sociale siciliano, condizioni che secondo la giurisprudenza costituzionale potrebbero essere rintracciate solo nell’esigenza di evitare che l’esercizio della carica elettiva possa essere inquinato da indebite influenze di matrice illecita.

La previsione di un’analoga causa di incompatibilità per i consiglieri provinciali, comunali e di quartiere eletti nella Regione Siciliana rafforzerebbe le conclusioni di irragionevolezza della lamentata disparità di trattamento, poiché l’esercizio della carica di deputato regionale dovrebbe presupporre, anche per ragioni sistematiche, lo stesso requisito di onorabilità.

Né si potrebbe invocare il principio ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit, in quanto il limite del rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano posto dallo statuto speciale alla competenza legislativa primaria della Regione Siciliana dovrebbe ritenersi violato qualora il diritto di elettorato passivo «non venga rispettato […] in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale».

La mancata previsione della causa di incompatibilità in esame contrasterebbe anche con l’art. 122 Cost., in quanto la potestà legislativa primaria violerebbe il principio fondamentale della sostanziale uguaglianza del diritto di elettorato passivo, in assenza di peculiari condizioni che giustifichino una diversa disciplina (è citata la sentenza n. 143 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità della stessa legge reg. Siciliana n. 29 del 1951 nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti).

2.– Con atto depositato in cancelleria il 25 settembre 2017 si è costituito in giudizio G. A., ricorrente nel processo principale, che ha concluso per l’accoglimento delle questioni sollevate dal giudice a quo, aderendo alle motivazioni esposte nell’ordinanza di rimessione e richiamando anche i principi enunciati dall’art. 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), sulla necessità che il munus publicum sia messo al riparo da un deficit di “credibilità” per non «compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

La parte privata si sofferma, altresì, sulla rilevanza delle questioni, osservando che il loro accoglimento sarebbe decisivo nel definire il giudizio a quo in senso a sé favorevole. La sopravvenuta sospensione della controparte dalla carica elettiva a seguito di condanna penale non passata in giudicato non avrebbe alcun rilievo, sia perché la condanna per responsabilità erariale risalirebbe circa a un anno prima, sia per la diversità della sospensione, quanto a natura ed effetti, rispetto alla decadenza dalla carica.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo dubita della legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell’Assemblea regionale siciliana), introdotti dall’art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità con la carica di deputato regionale per colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell’amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito.

Le questioni sono sorte nel corso di un giudizio in materia elettorale in cui si controverte della decadenza dalla carica, con subentro del primo dei non eletti, di un deputato dell’Assemblea regionale siciliana condannato definitivamente, in qualità di legale rappresentante di un ente strumentale vigilato dalla Regione Siciliana, per responsabilità erariale ai danni dell’amministrazione regionale.

Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate, non prevedendo la descritta causa d’incompatibilità, violerebbero gli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione nonché l’art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), per irragionevole disparità di trattamento dei consiglieri regionali siciliani rispetto ai consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario, ai consiglieri delle altre regioni autonome e ai consiglieri comunali, provinciali o di quartiere eletti nella Regione Siciliana. Ne conseguirebbe la lesione del principio di uguaglianza, del diritto di elettorato passivo e dei principi fondamentali stabiliti con legge statale in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

2.– Le questioni sono inammissibili sotto più profili.

È innanzitutto inammissibile, per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione sollevata in riferimento all’art. 5 statuto reg. Siciliana, in quanto il rimettente si limita ad affermare che le norme denunciate violano anche tale parametro statutario, ma omette di esporre argomenti a sostegno della censura.

Per la stessa ragione è inammissibile anche la questione sollevata in riferimento all’art. 122 Cost.: il rimettente evoca come parametro una norma del titolo V della Parte II della Costituzione, ma non dà conto delle ragioni per cui essa sarebbe applicabile in una materia assegnata alla competenza della Regione Siciliana in base al suo statuto speciale (ex plurimis, sentenze n. 331 e n. 288 del 2013 con riferimento ai giudizi in via principale, ma con argomentazioni estensibili ai giudizi incidentali).

2.1.– È altresì inammissibile, per ragioni diverse, la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.

Secondo il rimettente, la lacuna normativa «desumibile» dalle norme censurate comporterebbe una disparità di trattamento resa evidente dal confronto con disposizioni statali e regionali, assunte a tertia comparationis, sulle cause di incompatibilità ad analoghe cariche elettive.

Il giudice a quo individua la disciplina statale rilevante nel caso in esame nell’art. 3, numero 5), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), la quale prevede che è incompatibile rispetto alla carica di consigliere regionale delle regioni ordinarie «colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato […] della regione […] ovvero di istituto o azienda da ess[a] dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito». Da tale disciplina il legislatore regionale potrebbe legittimamente discostarsi, secondo il rimettente, solo per offrire una regolazione differenziata a peculiari ipotesi locali. Diversamente sarebbe violata l’indefettibile esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.

Le altre disposizioni (delle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, sulle cause di incompatibilità per i rispettivi consiglieri regionali, e della stessa Regione Siciliana, sulle cause di incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere) sono evocate nell’ordinanza di rimessione a conferma della natura di principio della disciplina statale operante per i consiglieri delle regioni ordinarie, su cui poggia la censura di irragionevole disparità di trattamento.

2.1.1.– Il quadro normativo sulla cui base il giudice a quo prospetta l’irragionevolezza della denunciata lacuna legislativa è ricostruito, nell’ordinanza di rimessione, in modo largamente incompleto e – in quanto rappresentato come esaustivo – erroneo.

Innanzitutto, la ricostruzione non tiene conto, come sarebbe stato necessario, dell’evoluzione della disciplina in materia di cause di incompatibilità dei consiglieri regionali originata, per le regioni ordinarie, dalla revisione dell’art. 122 Cost., né dà adeguatamente conto della produzione legislativa in materia delle regioni a statuto speciale.

A seguito della modifica introdotta nel 1999 (con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni»), l’art. 122 Cost. affida la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie che la esercitano nel rispetto dei principi fondamentali della materia dettati dalla legislazione statale. Tali principi sono stati successivamente individuati con la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), che indica fra di essi, per quanto qui in particolare interessa, la «sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte […] dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva […]» (art. 3, comma 1, lettera a).

Il nuovo assetto delle attribuzioni legislative in materia e l’ampio spazio lasciato alla legislazione regionale dall’intervenuta disciplina statale di cornice relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità hanno consentito nuove e diverse possibilità di intervento legislativo delle regioni ordinarie. Di conseguenza, quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981 – e, per quello che qui interessa, la disposizione contenuta nell’art. 3, numero 5), alla quale fa specifico riferimento il rimettente – continua a spiegare residuale efficacia in virtù del principio di continuità dell’ordinamento giuridico (sentenza n. 143 del 2010; ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002) nelle regioni ordinarie che non abbiano ancora introdotto una loro disciplina, ma è destinato a non trovare più applicazione mano a mano che le regioni stesse legiferano (sentenza n. 143 del 2010). Con riguardo ad altra disposizione della stessa legge n. 154 del 1981 in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali, del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la scelta normativa statale in materia «[…] va apprezzata con riferimento al processo, attivatosi nelle Regioni ordinarie, di allentamento della rigida disciplina unitaria del regime di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, originato dalla revisione dell’art. 122 Cost. e concretamente avviato dall’indirizzo legislativo che ne è seguito» (sentenza n. 143 del 2010).

Dalla mancata previsione della causa d’incompatibilità stabilita dall’art. 3, numero 5), legge n. 154 del 1981 non sarebbe quindi possibile dedurre, di per sé, neppure l’illegittimità di un’eventuale normativa sulle incompatibilità prodotta da una regione ordinaria, di cui si dovrebbe semmai valutare il rispetto dei principi fondamentali fissati nella legge n. 165 del 2004. Mentre «[…] è evidente» – come ha ancora affermato questa Corte – «che la Regione siciliana non può incontrare, nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell’art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione)», pur con la precisazione che «[n]el contempo, […], la suddetta Regione non potrà però sottrarsi, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, all’applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.» (sentenza n. 143 del 2010).

Sulla base di una completa e corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il giudice chiamato ad applicare le regole di incompatibilità operanti nella Regione Siciliana avrebbe dovuto pertanto verificare se la causa di incompatibilità disciplinata all’art. 3, numero 5), legge n. 154 del 1981 fosse espressione di un principio fondamentale enunciato dalla legge n. 165 del 2004 e, in caso affermativo, se esso fosse diretto a garantire un’indefettibile esigenza di uniformità di trattamento, e conseguentemente valutare se la sua mancata previsione nella normativa siciliana contrastasse con gli artt. 3 e 51 Cost.

Anche il confronto con le disposizioni legislative delle altre autonomie speciali operato nell’ordinanza di rimessione risulta incompleto, oltre che erroneo per quanto riguarda la Sardegna, essendo richiamato un inesistente «art. 26, lettera f), della l.r. 7 marzo 2007», da individuare nell’art. 26, comma 1, lettera f), della legge regionale statutaria della Regione autonoma Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale), la cui promulgazione è stata tuttavia annullata con sentenza n. 149 del 2009 di questa Corte.

Manca infatti ogni riferimento alla normativa dettata da altre autonomie speciali titolari di potestà legislativa primaria nella materia. In particolare, non è considerata la legge della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), il cui Capo II (artt. 13-18) contiene una disciplina organica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità (del Presidente della Provincia e) dei consiglieri provinciali, che non prevede quella qui in esame. Né viene considerato che per la Provincia autonoma di Bolzano, che ancora non si è dotata di una propria normativa di settore, continuano a valere le disposizioni sull’incompatibilità stabilite dalla legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), le quali ugualmente nulla prevedono al riguardo.

2.1.2.– La mancata considerazione della legge n. 165 del 2004, l’erronea valutazione dell’attuale portata dell’art. 3, numero 5), legge n. 154 del 1981, nonché l’incompleta ricognizione della disciplina in materia delle altre autonomie speciali compromettono irrimediabilmente l’iter logico argomentativo delle censure prospettate, le quali si fondano sull’erronea premessa che il regime di incompatibilità dei consiglieri regionali sia tuttora caratterizzato da una rigida disciplina statale unitaria.

In conclusione, l’inadeguata ricostruzione del quadro normativo determina l’inammissibilità della questione, precludendone lo scrutinio nel merito (ex plurimis, sentenze n. 80 del 2018, n. 27 del 2015, n. 251 e n. 165 del 2014, n. 204 e 114 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 276 del 2013).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell’Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall’art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione e all’art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.