Ordinanza n. 108 del 2018

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ORDINANZA N. 108

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio                       LATTANZI                                        Presidente

-      Aldo                           CAROSI                                             Giudice

-      Marta                          CARTABIA                                               ”

-      Mario Rosario            MORELLI                                                  ”

-      Giancarlo                   CORAGGIO                                              ”

-      Silvana                       SCIARRA                                                  ”

-      Daria                          de PRETIS                                                 ”

-      Franco                        MODUGNO                                               ”

-      Augusto Antonio        BARBERA                                                ”

-      Giulio                         PROSPERETTI                                         ”

-      Giovanni                    AMOROSO                                               ”

-      Francesco                   VIGANÒ                                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 2 e 9, 11, comma 3, 14, comma 5, 20, comma 7, e 24, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 7-11 novembre 2016, depositato in cancelleria il 17 novembre 2016, iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7-11 novembre 2016, depositato il 17 novembre 2016 e iscritto al n. 76 del registro ricorsi del 2016, la Regione Veneto ha impugnato varie disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

che, con il primo motivo, la Regione censura l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, sostenendo che tale norma ‒ recante un elenco tassativo delle attività per il cui svolgimento le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società ‒ determinerebbe una ingiustificata compressione dell’autonomia territoriale, in quanto precluderebbe la possibilità per le regioni di utilizzare il modulo societario al fine dello svolgimento esternalizzato di altri compiti che non siano la produzione di servizi di interesse generale, la committenza, la progettazione per la realizzazione di opere pubbliche o l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente, anche dove lo strumento privatistico ne consentisse il più proficuo esercizio, con conseguente violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione;

che, a parere della ricorrente, il successivo comma 9 dell’art. 4 ‒ il quale affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze o dell’organo di vertice dell’amministrazione partecipante, la possibilità di deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 a singole società a partecipazione pubblica ‒ si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione previsto dall’art. 120 Cost., nella misura in cui non prevede alcuna forma di intervento partecipativo delle autonomie territoriali e locali, anche quando esse siano interessate alla costituzione di società regionali ovvero alla partecipazione in società ultraregionali e statali, in deroga al regime ordinario;

che la Regione lamenta inoltre che l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 ‒ che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri la potestà di stabilire, con atto meramente regolamentare, criteri attinenti alle concrete modalità di gestione delle compagini societarie partecipate da soggetti pubblici ‒ non potendo essere sussunto nella materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva dello Stato e afferendo invece alla materia “organizzazione e funzionamento” della Regione, violerebbe gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.;

che la stessa norma si porrebbe in contrasto anche con il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., dal momento che tale significativa incidenza sull’autonomia delle regioni avrebbe imposto la previsione di forme di coordinamento partecipativo sotto specie di intesa da parte della Conferenza Stato-regioni;

che, anche ove ricondotta nella materia «coordinamento della finanza pubblica», nondimeno la norma statale sarebbe costituzionalmente illegittima per il suo contenuto puntuale e vincolante, con conseguente violazione sotto questo profilo dell’art. 117, terzo comma, Cost.;

che l’ulteriore censura riguarda l’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 ‒ norma che impedisce di effettuare operazioni di aumento del capitale sociale, di trasferimenti straordinari, di apertura di credito o di concessione di garanzie a favore delle società partecipate, nel caso in cui siano state registrate, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero siano state utilizzate riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali ‒ che, non essendo riconducibile né alla materia «ordinamento civile» né alla materia «tutela della concorrenza», limiterebbe illegittimamente l’autonomia della Regione a determinarsi liberamente in ordine alla gestione delle proprie partecipazioni societarie, con conseguente lesione degli artt. 117, quarto comma, e 118, nonché dell’art. 119 Cost., riverberantesi anche in una compressione dell’autonomia finanziaria regionale;

che, sotto altro profilo, sarebbe costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., la riserva ‒ prevista nell’ultimo periodo dell’art. 14, comma 5 ‒ in capo al Presidente del Consiglio dei ministri della potestà di autorizzare gli interventi sopra indicati, pur quando si tratti di partecipazioni regionali, senza che sia prevista forma alcuna di coordinamento o concertazione con le autonomie territoriali;

che, secondo la Regione, anche l’art 20, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016 ‒ il quale prevede che, in caso di mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, prescritti dai commi da 1 a 4 dello stesso art. 20, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e deve procedere alla liquidazione in denaro della partecipazione ‒ sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto tale regime sanzionatorio sarebbe sproporzionato e irragionevole, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost., riverberandosi altresì in una lesione dell’autonomia regionale in materia di organizzazione ed esercizio delle proprie funzioni garantita dagli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.;

che la norma da ultimo citata si porrebbe altresì in contraddizione con il disegno istituzionale della Repubblica italiana che attribuisce pari dignità a tutte le compagini territoriali che la costituiscono, in violazione degli artt. 5 e 114 Cost.;

che, da ultimo, viene impugnato l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, che prevede, per il caso di omessa adozione dell’atto di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, la sanzione del divieto di esercizio dei diritti sociali e l’automatica messa in liquidazione della partecipazione societaria;

che, secondo la ricorrente, tale sanzione sarebbe in primo luogo irragionevole, dal momento che, in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, non sarebbe dato di capire come possano essere individuate le società per le quali debba operare il divieto di esercizio dei diritti sociali e la conseguente liquidazione della partecipazione;

che la stessa misura sanzionatoria sarebbe anche sproporzionata, in quanto dalla mancata adozione di un atto meramente ricognitivo si fanno derivare conseguenze incidenti in senso limitativo sulla capacità di agire del socio pubblico, a detrimento degli interessi pubblici curati per il tramite del veicolo societario; per tali motivi, la norma contestata violerebbe gli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost.;

che, peraltro, lo stesso regime sanzionatorio si porrebbe anch’esso in contraddizione con il disegno istituzionale della Repubblica italiana che attribuisce pari dignità a tutte le compagini territoriali che la costituiscono, in violazione degli artt. 5 e 114 Cost.;

che la ricorrente rileva, conclusivamente, di avere già impugnato l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), 1) e m), punti da 1 a 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), per violazione degli artt. 5, 117, secondo terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., e che la lesione della competenza costituzionalmente riservata alle regioni in materia di organizzazione ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., fatta valere nel precedente ricorso, troverebbe concretizzazione nelle disposizioni di legislazione delegata oggetto della sua nuova impugnazione;

che il 19 dicembre 2016 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato nel merito;

che il 31 ottobre 2017 il Governo ha depositato una memoria nella quale sostiene che la materia del contendere è in gran parte cessata per effetto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 175 del 2016 dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), emanato in attuazione dell’intesa raggiunta il 16 marzo 2017 in sede di Conferenza unificata;

che, con atto spedito per la notifica il 27 ottobre 2017 e depositato il successivo 3 novembre 2017, la Regione Veneto, previa deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 1644, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di costituzionalità a seguito dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 100 del 2017, recante modifiche satisfattive delle diposizioni da essa impugnate;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 10 gennaio 2018, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, ha accettato la rinuncia.

Considerato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione dei processi ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2018.