ORDINANZA N. 223
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de
PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
5, commi 1 e 2, e 31, in relazione all’Allegato 2, della legge
della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso
notificato il 14-16 luglio 2015, depositato in cancelleria il 21 luglio 2015 ed
iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2015.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il
Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 14-16 luglio 2015 e
depositato il 21 luglio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31 [recte: comma 1],
anche in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio
2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale), in riferimento agli artt. 81, terzo comma,
e 117, terzo comma,
della Costituzione, nonché in relazione all’art. 1, comma 830, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
che, ad avviso del ricorrente, l’art. 5, comma 1, della
legge impugnata, prevedendo una riduzione del concorso regionale alla finanza
pubblica per il triennio 2015-2017 per 98,638 milioni di euro annui, si
porrebbe anzitutto in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost. per mancanza di adeguata copertura finanziaria, quantomeno
per gli anni 2016 e 2017;
che inoltre, secondo il ricorrente, il successivo comma
2 del medesimo art. 5 violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di
coordinamento della finanza pubblica, in quanto, destinando al concorso della
Regione siciliana al risanamento della finanza pubblica per il triennio
2015-2017 la somma complessiva di 2.020,644 milioni di euro a valere sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione, disporrebbe unilateralmente delle giacenze di
detto Fondo, arrogandosi una competenza che non le spetterebbe, atteso che il
relativo utilizzo sarebbe subordinato dall’art. 11, comma 8, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, all’accordo
tra la Regione, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella specie non intervenuto e nemmeno
sollecitato;
che la disposizione violerebbe altresì l’art. 81, terzo
comma, Cost., in quanto le residue risorse del Fondo assegnate alla Regione
siciliana per il periodo 2007-2013 non sarebbero sufficienti alla copertura
dell’onere previsto dalla disposizione impugnata, mentre la dotazione per il
periodo 2014-2020 non sarebbe stata ancora programmata, con la conseguenza che,
allo stato, non sussisterebbero nemmeno ulteriori risorse del Fondo a cui la
Regione siciliana possa attingere;
che, infine, il ricorrente ha impugnato
l’art. 31, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015, secondo cui, nelle
more della definizione dell’accordo per il riconoscimento da parte dello Stato
alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno
residenza fiscale nel territorio regionale per un importo stimato in 300
milioni di euro per l’esercizio finanziario 2015 e di 250 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, somme equivalenti sono
accantonate per ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono
iscritte anche le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di
spesa riepilogate nell’Allegato 2 della medesima legge, tra cui si annoverano
anche riduzioni di spesa sanitaria;
che anzitutto, poiché lo Stato non avrebbe provveduto a
riconoscere alla Regione somme a titolo di ritenute sui redditi delle persone
fisiche che hanno residenza fiscale nel suo territorio, secondo il ricorrente
«l’ipotizzata copertura finanziaria è, oltre che genericamente indicata, del
tutto inesistente»;
che, in secondo luogo, la disposizione prevederebbe un minor finanziamento della spesa sanitaria da
parte della Regione rispetto alla percentuale fissata a suo carico dall’art. 1,
comma 830, della legge n. 296 del 2006, in contrasto con l’art. 81, terzo
comma, Cost. – comportando indebiti oneri a carico della finanza pubblica,
privi di copertura – e con l’art. 117, terzo comma, Cost. in
materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto spetterebbe alla
legislazione statale determinare annualmente il livello complessivo del
fabbisogno sanitario e stabilire la percentuale del relativo finanziamento a
carico della Regione siciliana, che non potrebbe ridurla unilateralmente,
altrimenti appropriandosi indirettamente di risorse statali, che sovvengono al
residuo fabbisogno;
che la Regione siciliana non si è costituita;
che, come segnalato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nella memoria illustrativa successivamente depositata, l’art. 9-septies, comma 3, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha ridotto il
concorso della Regione siciliana alla finanza pubblica dell’importo indicato
dall’art. 5, comma 1, della legge regionale impugnata e l’art. 2 della legge
della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), ha disposto che alla
copertura dell’onere rappresentato dal citato concorso, così come
rideterminato, si provveda, per gli anni 2016 e 2017, con risorse a carico del
bilancio della Regione, limitando al solo esercizio 2015 l’utilizzo del Fondo
per lo sviluppo e la coesione previsto dall’impugnato art. 5, comma 2, della
legge reg. Sicilia n. 9 del 2015;
che l’art. 11, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, nelle more dell’approvazione delle modifiche da apportare
alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana ha assegnato
alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante
alla medesima Regione per l’anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con
riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi
attribuiti per compartecipazioni al predetto gettito;
che l’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 11 dicembre
2016, n. 251 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074,
recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria»), sostituendo l’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia finanziaria), ha attribuito alla Regione siciliana
«i 5,61 decimi per l’anno 2016, i 6,74 decimi per l’anno 2017 e, a decorrere
dall’anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) afferente all’ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione
di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del
territorio della Regione […]»;
che, successivamente a tali interventi normativi, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31 [recte: comma 1],
anche in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio
2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo
comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 1, comma 830, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
che la Regione siciliana non si è costituita;
che, successivamente alla proposizione del ricorso,
l’art. 9-septies, comma 3, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di
sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
ha ridotto il concorso della Regione siciliana alla finanza pubblica
dell’importo indicato dall’art. 5, comma 1, della legge regionale impugnata e
l’art. 2 della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), ha
disposto che alla copertura dell’onere rappresentato dal citato concorso, così
come rideterminato, si provveda, per gli anni 2016 e 2017, con risorse a carico
del bilancio della Regione, limitando al solo esercizio 2015 l’utilizzo del
Fondo per lo sviluppo e la coesione previsto dall’impugnato art. 5, comma 2,
della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015;
che l’art. 11, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, nelle more dell’approvazione delle modifiche da apportare
alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ha assegnato
alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante
alla medesima Regione per l’anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con
riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi
attribuiti per compartecipazioni al predetto gettito;
che l’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 11 dicembre
2016, n. 251 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074,
recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria»), sostituendo l’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), ha attribuito alla Regione
siciliana «i 5,61 decimi per l’anno 2016, i 6,74 decimi per l’anno 2017 e, a
decorrere dall’anno 2018, i 7,10 decimi dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) afferente all’ambito regionale compresa quella affluita, in
attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati
fuori del territorio della Regione […]»;
che, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
del 6 giugno 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al
ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della
Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi
dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanza n. 112
del 2017).
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo
GROSSI, Presidente
Aldo
CAROSI, Redattore
Roberto
MILANA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 25 ottobre 2017.