Ordinanza n. 204 del 2017

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ORDINANZA N. 204

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                            Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                    ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                ”

-           Giuliano                       AMATO                                       ”

-           Silvana                         SCIARRA                                    ”

-           Daria                            de PRETIS                                    ”

-           Nicolò                          ZANON                                        ”

-           Franco                         MODUGNO                                 ”

-           Augusto Antonio        BARBERA                                   ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                            ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 agosto 2016, n.16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 28-30 settembre 2016, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 4 ottobre 2016 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma l, e 6, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), per violazione degli artt. 32 e 117, commi primo, secondo, lettere l) e s), e terzo della Costituzione;

che l’art. 4, comma 4, della legge regionale in esame stabilisce (nel testo vigente al momento del ricorso) che «[l]’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda USL) può indire, entro il 30 aprile 2017, e concludere, entro il 30 aprile 2018, procedure concorsuali dirette all’assunzione di personale medico, tecnico professionale, infermieristico e amministrativo, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni effettuate nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile»;

che il comma 5 del medesimo articolo aggiunge che «[n]ell’ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l’Azienda USL può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia maturato con l’Azienda medesima, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro»;

che, infine, il comma 6 stabilisce che «[n]elle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l’Azienda USL è autorizzata a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, senza nuovi o maggiori oneri, fino all’espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 30 aprile 2018»;

che tali norme sono censurate perché, eccedendo le competenze regionali indicate nell’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., rientrando nella materia «ordinamento civile», e comunque, anche a volerle ricondurre alla materia «tutela della salute», si porrebbero in contrasto con l’art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», con la conseguenza che sarebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost.;

che l’art. 5 della legge impugnata contiene «Disposizioni in favore della zootecnia» e al comma 1 dispone quanto segue: «[n]el periodo precedente l’ascesa agli alpeggi e nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi e in presenza di limitate quantità di latte, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali dell’azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni, da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale, può avvenire in un’area all’interno della struttura abitativa, anche non delimitata fisicamente, in cui si svolgono esclusivamente le operazioni di lavorazione del latte, nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico degli enti locali competente per territorio»;

che, nel prevedere l’utilizzo di «un’area all’interno della struttura abitativa, anche non delimitata fisicamente», per la trasformazione del latte crudo degli animali dell’azienda in formaggi al fine della vendita diretta al consumatore finale, la disposizione si porrebbe in contrasto con gli obblighi previsti dai regolamenti (CE) 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari), e 29 aprile 2004, n. 853 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), con conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto, in base all’allegato II, capitolo II del regolamento n. 852 del 2004, nonché all’allegato III, sezione IX, capitolo II del regolamento n. 853 del 2004, i locali destinati alla preparazione, lavorazione o trasformazione di prodotti alimentari in generale, e nello specifico del latte crudo, «devono avere specifici requisiti che non sono compatibili con la destinazione di uno spazio all’interno dell’abitazione»;

che l’art. 6, comma 1, della legge regionale in esame dispone quanto segue: «[è] consentita la macellazione a domicilio delle specie suine, ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi, purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE, previa autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 3 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni), e comunque entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti. In assenza di sintomi sospetti di malattie infettive e di malattie trasmissibili all’uomo, la visita ante mortem può non avere luogo. La macellazione a domicilio è autorizzata nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, assicurando il corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale»;

che la disposizione – nel prevedere la possibilità di ammettere al consumo carni di animali non sottoposti a visita ante mortem da parte del veterinario – introdurrebbe elementi di rischio sanitario, contrastando con l’art. 32 Cost. e con l’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano), secondo il quale l’ispezione ante mortem da parte del veterinario costituirebbe un accertamento imprescindibile per tutelare la salute del consumatore;

che l’art. 6, comma 2, della legge regionale in esame prevede che «[l]e carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo nell’ambito familiare, previa visita post mortem favorevole, esame negativo per la ricerca delle trichine nei suini e apposizione di bollatura sanitaria specifica da parte del veterinario ufficiale, e non possono essere commercializzate né somministrate al pubblico. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la tariffa da richiedere all’utenza per la prestazione della visita sanitaria»;

che tale disposizione, nel prevedere che il veterinario ufficiale proceda ad apporre la bollatura sanitaria per carni ottenute dalle macellazioni domiciliari destinate al consumo privato, sarebbe in contrasto con l’art. 5, paragrafo 1, del regolamento CE n. 854 del 2004, che consente lo svolgimento dell’attività del veterinario ufficiale solo nei luoghi ivi indicati e cioè «nei macelli che commercializzano carni fresche, nei centri di lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento»;

che, inoltre, la norma in questione contrasterebbe con l’allegato I, sezione I, capo III del regolamento CE n. 854 del 2004 che, nel disciplinare la bollatura sanitaria per le carni destinate alla commercializzazione, prevede – tra l’altro – che la bollatura sia preceduta da ispezione ante mortem e post mortem. Dunque, le disposizioni contenute nell’art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale in esame si porrebbero in contrasto con il diritto europeo, con conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.;

che l’art. 6, comma 4, della stessa legge regionale dispone che «[i] residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall’azienda agricola, possono essere trasportati dall’imprenditore agricolo sui mezzi di trasporto appartenenti all’azienda, senza ulteriori oneri autorizzativi, al più vicino impianto autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso»;

che, limitandosi a stabilire che il trasporto debba avvenire in modo tale da evitare la fuoriuscita di liquidi organici e senza individuare il tipo di materiale che deve essere utilizzato per il trasporto, la previsione consente il trasporto con mezzi agricoli di cadaveri, carcasse di animali, residui di macellazione e altri materiali da essa derivanti «senza ulteriori oneri autorizzativi», e in tal modo violerebbe il principio di leale collaborazione per contrasto con l’art. 5, comma 11, dell’accordo stipulato il 7 febbraio 2013 in Conferenza Unificata, accordo che sottoporrebbe l’azienda all’obbligo della comunicazione dei veicoli e dei contenitori utilizzati;

che la norma regionale sarebbe inoltre in contrasto con l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante «disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera», in base al quale «i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono raccolti e trasportati in imballaggi sigillati nuovi oppure in contenitori o veicoli coperti a tenuta stagna»: precauzione che il legislatore regionale non avrebbe previsto, con conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.;

che, infine, l’art. 6, comma 4, violerebbe gli artt. 185, comma 2, lettera b), e 193  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in quanto determinerebbe un’illegittima esclusione degli scarti animali dalla disciplina statale relativa al trasporto dei rifiuti, mentre il codice dell’ambiente sottrarrebbe gli scarti animali all’applicazione della normativa in materia di rifiuti solo se essi sono qualificabili come sottoprodotti: di qui la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che si è costituita nel giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con atto depositato il 25 ottobre 2016;

che, in relazione all’art. 4, essa eccepisce l’inammissibilità della questione relativa all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché non si comprenderebbe «per quale motivo la disposizione regionale inciderebbe sulla competenza statale in materia di “ordinamento civile”»; inoltre, il ricorso statale non avrebbe spiegato perché occorre considerare come parametro il Titolo V della Costituzione invece dello statuto speciale;

che, nel merito, la Regione osserva che la norma statale invocata non rientrerebbe nell’«ordinamento civile» ma nella materia del «coordinamento della finanza pubblica»: in questa prospettiva, la questione sarebbe infondata perché, secondo la giurisprudenza costituzionale, lo Stato non ha titolo a dettare norme di coordinamento finanziario in relazione alla sanità delle regioni speciali che, come la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, finanziano la spesa sanitaria con proprie risorse;

che, quanto alla censura relativa all’art. 117, terzo comma, Cost., essa sarebbe inammissibile per genericità e comunque infondata nel merito, perché la Regione potrebbe derogare in melius la disciplina statale, garantendo maggiori risorse di personale all’azienda sanitaria;

che, in relazione all’art. 5, la Regione afferma l’infondatezza della censura perché, da un lato, la norma regionale sarebbe espressione della potestà legislativa regionale in materia di zootecnia, dall’altro le norme europee invocate non sarebbero pertinenti;

che, in relazione all’art. 6, commi 1 e 2, la Regione eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della censura in quanto il ricorrente lamenta solo la violazione dell’art. 117 Cost., senza considerare lo Statuto speciale, e la questione sarebbe comunque infondata nel merito perché le norme europee invocate sarebbero inconferenti, riguardando la macellazione di carni destinate alla commercializzazione, non la macellazione a domicilio destinata al consumo domestico dell’allevatore;

che, in relazione all’art. 6, comma 4, la Regione osserva che la censura si fonderebbe su un’erronea interpretazione: la norma regionale riguarderebbe infatti lo smaltimento dei sottoprodotti derivanti dalle macellazioni domiciliari e dunque sarebbe conforme all’art. 23, par. 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante «norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)»; essa non intenderebbe escludere l’applicazione della normativa statale in materia di rifiuti, qualora gli scarti animali siano da considerare rifiuti, e non contraddirebbe l’accordo concluso il 7 febbraio 2013 in sede di Conferenza unificata.

Considerato che, con atto notificato alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e depositato il 29 marzo 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2017, ha rinunciato in toto al ricorso, in quanto l’art. 15 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 dicembre 2016, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali», ha modificato le disposizioni impugnate, consentendo di superare le ragioni del ricorso;

che la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha accettato la rinuncia con atto depositato il 3 maggio 2017;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.