Sentenza n. 142 del 2017

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SENTENZA N. 142

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                          GROSSI                                Presidente

-           Giorgio                       LATTANZI                             Giudice

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                                   SCIARRA                         ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

-           Franco                        MODUGNO                                  ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                    ”

-           Giulio                         PROSPERETTI                             ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ragusa, nel procedimento penale a carico di J. J. e M.L. J., con ordinanza del 21 aprile 2016, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 21 aprile 2016 (r.o. n. 136 del 2016), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ragusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

In particolare, il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata, nella parte in cui prevede sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato (segnatamente nella misura di una somma per ogni persona trasportata pari a euro 15.000 di multa, nell’ipotesi base, e a euro 25.000 di multa, nell’ipotesi aggravata), stabilisca pene edittali irragionevoli e contrarie alla finalità rieducativa della pena, come tali in violazione dei citati art. 3 e 27 Cost., in quanto non ne consente l’individualizzazione in maniera proporzionata.

1.1.– In punto di rilevanza, il rimettente precisa di essere investito della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, concordata dalle parti nella misura di anni due di reclusione ed euro 1.000.000 di multa per l’imputato J. J. e anni due di reclusione ed euro 700.000 di multa per l’imputato M.L. J., in entrambi i casi subordinata alla sospensione condizionale.

Osserva il giudice che le circostanze desumibili dal verbale di fermo e dalle parziali ammissioni dell’imputato J. J. consentono di ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e comparazione delle circostanze, senza quindi che si debba pronunciare sentenza di proscioglimento.

La ritenuta incongruità della pena concordata, ad avviso del rimettente, non deriva però dalla volontà delle parti, bensì dalla comminatoria in misura fissa delle sanzioni pecuniarie in esame, quale prevista dalle citate disposizioni: da qui la rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale nel procedimento a quo.

1.2.– In punto di non manifesta infondatezza il giudice osserva che deve ritenersi in primo luogo violato il fondamentale canone di ragionevolezza della pena, inteso come «declinazione naturale del principio di uguaglianza» ai sensi dell’art. 3 Cost.

Secondo il rimettente, dalla giurisprudenza costituzionale al riguardo (vengono citate la sentenza n. 50 del 1980 e la ordinanza n. 547 del 2002, recte n. 475 del 2002) dovrebbero trarsi due principi: le pene fisse, per la loro intrinseca e connaturata inidoneità a essere adeguate a tutte le fattispecie concrete, sarebbero incompatibili con il sistema della pena quale delineato dalla Costituzione; per decidere la natura, fissa o variabile, della pena dovrebbe aversi riguardo all’intero trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore per ciascuna fattispecie incriminatrice.

L’applicazione dei suddetti principi alla pena prevista dalla disposizione censurata ne evidenzierebbe la radicale illegittimità, in quanto sarebbe previsto un automatismo sanzionatorio che non permette di adeguare la pena alla personalità dell’autore del fatto e al caso concreto, attesa anche l’estrema diversificazione delle fattispecie sussumibili nel delitto contestato di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quale già evidenziata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 331 del 2011, allorché ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, dello stesso decreto relativamente alla presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere in riferimento ai medesimi reati di cui oggi si contesta la legittimità costituzionale della pena.

In particolare, ad avviso del rimettente, sarebbe enorme la diversità di ruoli e di disvalore delle condotte di chi organizza il traffico di esseri umani, da un lato, e di chi si presta a condurre un’imbarcazione improvvisata, mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità, dall’altro; sicché trattare allo stesso modo condotte dissimili apparirebbe irragionevole e contrastante con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Un ulteriore profilo di irragionevolezza viene poi desunto dalla norma generale espressa dall’art. 24 del codice penale, secondo cui la pena della multa deve essere individuata all’interno di un intervallo edittale che varia da un minimo di euro 50 a un massimo di euro 50.000. Rispetto a tale norma generale, la pena prevista in forma fissa per ciascuna persona trasportata determina una irrazionale sperequazione rispetto ai parametri elastici di qualsiasi pena pecuniaria, che sarebbe ancor più ingiustificata e inspiegabile rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

La previsione in misura fissa della pena pecuniaria impedirebbe inoltre al giudice di operare quel necessario adeguamento della sanzione alle condizioni economiche del reo stabilito dall’art. 133-bis cod. pen., che consente di elevare la pena sino al triplo, quando il massimo risulti inefficace, o di diminuirla fino a un terzo quando sia eccessivamente gravosa. Infatti, secondo il giudice a quo, il divieto di bilanciamento previsto dall’art. 12, comma 3-quater, del medesimo testo unico non consentirebbe all’imputato J. J. di poter utilizzare neppure tale strumento di individualizzazione della pena pecuniaria.

Altri profili di irragionevolezza vengono poi desunti dal confronto con le pene previste per condotte considerate assimilabili a quelle incriminate dal citato art. 12, comma 3: segnatamente l’art. 3, numero 6), della legge 20 febbraio1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 258 a 10.329 euro chi induce a recarsi in altro Stato, o agevola la partenza di una persona, al fine di sfruttarne la prostituzione. Quest’ultima finalità è, invero, prevista come aggravante (dall’art. 12, comma 3-ter, lettera a), del citato testo unico sull’immigrazione) del reato di cui al precedente comma 3 e, secondo il rimettente, la distanza delle pene previste per condotte analoghe, quali quelle appena citate, evidenzierebbe un ulteriore elemento di irragionevolezza, non giustificabile neppure dal fatto che si tratta di fattispecie a tutela di beni giuridici diversi.

1.3.– Il giudice a quo ritiene altresì che sia violato l’art. 27 Cost., in quanto la pena pecuniaria in misura fissa viene irrogata solo in ragione della sussunzione del fatto nella norma incriminatrice, a prescindere dalla gravità del fatto medesimo e dall’intensità del dolo, quale manifestata dalla condotta e dalle concrete modalità della sua realizzazione. In tal modo, non verrebbe salvaguardata alcuna delle istanze (retributive o di prevenzione generale o speciale) sottese, secondo Costituzione (vengono citate le sentenze n. 322 del 2007, n. 313 del 1990 e n. 364 del 1988), all’irrogazione della pena al colpevole.

1.4.– Conclude, infine, il rimettente sostenendo che l’eventuale accoglimento delle sollevate questioni di legittimità costituzionale comporterebbe di necessità l’illegittimità derivata anche dei commi 1 e 3-quater del medesimo art. 12, che analogamente prevedono misure o aumenti di pena in misura fissa.

2.– Con atto depositato il 6 settembre 2016 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate.

Secondo l’interveniente, la ragionevolezza della pena ex art. 3 Cost. dovrebbe giudicarsi non attraverso la considerazione della sola pena pecuniaria, ma mediante la valutazione complessiva di questa con la pena detentiva variabile, prevista in modo congiunto e non alternativo alla prima. Parimenti, si sarebbe dovuto considerare il complessivo sistema sanzionatorio previsto dall’art. 12 in esame, che presenta ventisei articolazioni, nelle quali si dimostrerebbe l’attenzione apprestata dal legislatore nell’individuare le diverse fattispecie e le pene per ciascuna previste, nonché gli aggravamenti e le diminuzioni delle sanzioni di volta in volta irrogate.

Neppure potrebbe ritenersi violato l’art. 27 Cost., in quanto la finalità rieducativa della pena non sarebbe esclusa dalla severità della sanzione quando questa sia giustificata dalla gravità delle condotte, tenendo altresì presente che detta finalità può essere recuperata anche in sede esecutiva attraverso la concessione di benefici sia penali, sia penitenziari.

In definitiva, aggiunge l’Avvocatura generale dello Stato, le questioni potrebbe pure ritenersi inammissibili, implicando valutazioni di politica criminale, per loro natura rimessi alla discrezionalità legislativa.

3.– Con memoria depositata il 13 marzo 2017 l’interveniente ha ribadito le ragioni a sostegno dell’inammissibilità e dell’infondatezza delle questioni sollevate dal rimettente. Rimarca, in particolare, che l’inammissibilità delle proposte questioni si dovrebbe affermare anche in considerazione della mancata esplorazione, da parte del giudice rimettente, degli istituti del diritto penale, segnatamente il concorso formale e la continuazione, che consentirebbero comunque una graduazione della pena.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 21 aprile 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ragusa ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato: segnatamente nella misura di una somma per ogni persona trasportata pari a euro 15.000 di multa, nell’ipotesi base di cui al comma 3, e a euro 25.000 di multa, nell’ipotesi aggravata di cui al comma 3-ter.

1.1.– Il rimettente dubita che tali previsioni violino l’art. 3 della Costituzione, sotto diversi profili.

In primo luogo, esse prevederebbero un automatismo sanzionatorio irragionevole, che non permetterebbe di adeguare la misura della pena alla personalità dell’autore del fatto e al caso concreto, attesa anche l’estrema diversificazione delle fattispecie sussumibili nelle disposizioni citate.

La pena fissa determinerebbe, poi, una irrazionale sperequazione rispetto ai parametri elastici di qualsiasi pena pecuniaria, quali stabiliti dall’art. 24 del codice penale, e non consentirebbe al giudice di operare quel necessario adeguamento della sanzione alle condizioni economiche del reo, come previsto dall’art. 133-bis cod. pen.

Le disposizioni censurate stabilirebbero, inoltre, pene sproporzionate, più severe rispetto a quelle previste per condotte analoghe dall’art. 3, numero 6), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui).

1.2.– Secondo il giudice a quo sarebbe altresì violato l’art. 27 Cost., in quanto la pena pecuniaria in misura fissa prescinderebbe dalla gravità del fatto e dall’intensità del dolo, non salvaguardando così alcuna delle istanze (retributive, di prevenzione generale o speciale) sottese, secondo Costituzione, all’irrogazione al colpevole della pena.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità delle questioni.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il rimettente non avrebbe esplorato la possibile applicazione di istituti di parte generale del codice penale – segnatamente la continuazione e il concorso formale di reati – che avrebbero consentito quell’individualizzazione della pena, la cui pretesa mancanza egli ha posto a fondamento delle censure di illegittimità costituzionale. Inoltre, le questioni sarebbero inammissibili perché poste in relazione a scelte normative frutto dell’esercizio, non arbitrario e non irragionevole, della discrezionalità legislativa.

3.– Entrambe le eccezioni di inammissibilità non sono fondate.

3.1.– Con riferimento alla omessa considerazione della continuazione e del concorso formale, occorre osservare che tali istituti di parte generale disciplinano sì il trattamento sanzionatorio, fissandone i tetti massimi e le modalità applicative in modo da impedire un aumento eccessivo della pena; tuttavia, essi riguardano solo le ipotesi di cumulo delle pene dovute a condotte che integrano più reati. Il rimettente, invece, ravvisa un vizio del trattamento sanzionatorio, indipendentemente dalla possibilità che l’azione dia luogo a una pluralità di reati, ciascuno con la propria pena, e dagli eventuali aumenti che possano conseguire alla loro applicazione cumulativa. Pertanto, l’omessa considerazione dei due citati istituti di carattere generale non determina alcuna carenza di motivazione, né assurge a vizio di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

Del resto, la preoccupazione centrale del rimettente, che attraversa tutti i profili delle questioni sollevate, è focalizzata sulla impossibilità, implicita nella disposizione censurata, di adeguare la pena alla concretezza del fatto e alla personalità del suo autore. Proprio in tale prospettiva, l’ordinanza di rimessione esamina le possibilità di adeguamento della pena pecuniaria mediante la concessione di attenuanti (in particolare, delle attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.) o attraverso le diminuzioni applicabili per le condizioni economiche del reo, di cui all’art. 133-bis cod. pen. L’ordinanza di rimessione non presenta, dunque, le carenze lamentate dall’Avvocatura generale dello Stato.

3.2.– Quanto alla seconda eccezione di inammissibilità, incentrata sull’ampio margine di discrezionalità che deve essere riservato al legislatore in materia di determinazione della misura della pena, deve osservarsi che il rimettente ha censurato la manifesta arbitrarietà e irragionevolezza della disciplina sanzionatoria, adducendo ampie argomentazioni e mostrando piena consapevolezza della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale le valutazioni sulla dosimetria della pena sono assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie del legislatore che, per la loro manifesta irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della discrezionalità a esso spettante (ex multis sentenze n. 236, n. 148 e n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, e n. 394 del 2006; ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007, n. 169 e n. 45 del 2006).

L’Avvocatura generale dello Stato, quindi, nel prospettare l’inammissibilità delle questioni, invero finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate e che, pertanto, in tale sede debbono essere esaminate.

4.– Nel merito le questioni non sono fondate.

4.1.– In ordine alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., non è ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà del trattamento sanzionatorio previsto dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il rimettente lamenta che le disposizioni censurate prevedano pene pecuniarie «fisse», tali da non consentire quell’individualizzazione della pena che rappresenta il «volto costituzionale» del sistema penale (sentenza n. 50 del 1980).

Deve tuttavia osservarsi che le sanzioni stabilite dall’impugnato art. 12, commi 3 e 3-ter, per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri, non sono «fisse», ma «proporzionali».

L’art. 27 cod. pen. distingue nettamente le due ipotesi: «[l]a legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali», soggiungendo che «[l]e pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo».

Le norme censurate, diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente, rientrano nella seconda ipotesi. Le pene pecuniarie ivi previste, infatti, non sono stabilite in misura predeterminata, invariabile e insensibile alle circostanze di fatto, ma, al contrario, sono commisurate alla gravità di queste ultime. Il legislatore ha prescritto un metodo di computo della multa basato sulla moltiplicazione di un importo fisso per un coefficiente variabile, costituito dal numero di cittadini stranieri di cui il soggetto responsabile ha procurato l’ingresso illegale nel territorio italiano.

La struttura delle pene pecuniarie oggetto del presente giudizio è, dunque, di tipo “proporzionale” e si distingue da quella delle pene «fisse» poiché la sua misura è correlata alla fattispecie concreta e al grado di offensività della stessa, a sua volta calcolata in ragione del numero di persone coinvolte, proprio per assicurare la sua modulazione aderente ai principi di ragionevolezza e di proporzione desumibili dagli artt. 3 e 27 Cost.

Tali precisazioni rendono, pertanto, inconferente la giurisprudenza costituzionale formatasi sulle pene «fisse» in senso proprio, richiamata dal rimettente a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale dedotte nel presente giudizio.

4.2.– La giurisprudenza costituzionale pertinente è, invece, quella relativa alle pene pecuniarie «proporzionali», le quali, in quanto commisurate alla gravità dell’offesa, si accordano – in linea generale – ai principi di uguaglianza, legalità, personalità e individualizzazione della pena e rispondono alle prescrizioni dell’art. 27 Cost., il quale esige che le pene tendano alla rieducazione del condannato (sentenze n. 167 del 1971 e n. 15 del 1962; ordinanze n. 91 del 2008, n. 475 del 2002 e n. 200 del 1993).

La proporzionalità della pena pecuniaria consente di evitare inaccettabili “livellamenti sanzionatori”, che contrasterebbero con il principio di individualizzazione della pena, insito nell’ordinamento costituzionale (sent. n. 50 del 1980). Neppure la mancanza di un tetto massimo alla multa applicabile risulta incompatibile con i richiamati principi costituzionali posti a presidio della ragionevole entità della pena. Vero è che la previsione di un tale limite massimo consentirebbe di evitare l’irrogazione di sanzioni eccessivamente elevate; ma è altresì vero che essa potrebbe pregiudicare l’effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria nei casi in cui commettere il reato risulta vantaggioso e profittevole sul piano economico, anche a rischio di subire la sanzione penale. Ciò rende ragione della previsione contenuta nell’art. 27 cod. pen., poco sopra richiamata – e peraltro non menzionata dal giudice a quo – secondo cui le pene proporzionali non hanno tetto massimo.

Naturalmente, neppure le pene pecuniarie «proporzionali» sfuggono al sindacato di legittimità costituzionale. Esse, infatti, come le altre sanzioni penali, potrebbero, in virtù dei parametri quantitativi e moltiplicativi previsti per i singoli casi, imporre un eccessivo e irragionevole sacrificio pecuniario, per ciò stesso censurabile da questa Corte, chiamata a garantire l’osservanza dei principi costituzionali in ogni settore dell’ordinamento. L’eventuale illegittimità delle pene pecuniarie proporzionali non deriverebbe, però, dalla lamentata, ma insussistente, loro fissità strutturale; né si ricollegherebbe alla mancata previsione di un valore massimo; essa, semmai, potrebbe derivare dalla irragionevolezza o dalla sproporzione dei fattori da considerare nel computo della pena: del valore-base o dell’elemento moltiplicatore prescelti dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato alla quale si devono applicare.

Il controllo sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità dei fattori che determinano l’entità della pena rappresenta, dunque, il contenuto del sindacato di costituzionalità che questa Corte è chiamata a effettuare anche nel presente giudizio.

4.3.– Nel solco di tale orientamento, va osservato che, sia il comma 3, sia il comma 3-ter del censurato art. 12, individuano, quali fattori da considerare nel computo della pena, elementi non irragionevoli, pertinenti e adeguati alla gravità del reato di procurato ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato: nell’ipotesi base, di cui al comma 3, la multa si calcola in ragione di 15.000 euro per ogni persona trasportata; nelle ipotesi aggravate di cui al comma 3-ter, l’entità si eleva a 25.000 euro per ogni persona.

Deve osservarsi, in particolare, che le disposizioni denunciate sono volte anzitutto, anche se non esclusivamente, a tutelare le persone trasportate, che spesso versano in stato di bisogno, anche estremo. Ne consegue che il numero delle persone coinvolte – individuato come moltiplicatore variabile della pena pecuniaria – appare idoneo a rappresentare la misura del disvalore espresso dalla condotta tenuta in concreto, considerato che si tratta di reati lesivi della dignità di ciascuna persona, oltre che di interessi generali.

Quanto al valore-base della multa, gli importi fissati non esorbitano in modo manifestamente irragionevole dalla discrezionale determinazione delle sanzioni da parte del legislatore, dal momento che i beni giuridici tutelati non si limitano a quelli dell’ordine pubblico e della sicurezza dei confini, ma abbracciano anche i diritti fondamentali delle persone trasportate o illegalmente introdotte nel territorio dello Stato italiano, le quali non di rado sono esposte a pericolo di vita e di incolumità fisica nonché a trattamenti inumani e degradanti, a scopo di profitto.

Si deve, perciò, escludere quella evidente irragionevolezza o arbitrarietà della scelta legislativa sulla misura della pena che può giustificare l’esercizio dei poteri di annullamento della Corte costituzionale.

4.4.– Ciò precisato, va altresì osservato che il complessivo trattamento sanzionatorio, previsto dai censurati commi 3 e 3-ter dell’art. 12, è composto da una pena pecuniaria proporzionale e da una detentiva variabile, che il rimettente trascura.

In proposito, si deve ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha escluso l’illegittimità delle pene pecuniarie fisse, se accanto a esse il legislatore ha previsto pene detentive dotate di una forbice edittale di ampiezza significativa, da irrogare congiuntamente alle prime (ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002). Tali principi valgono, a maggior ragione, quando a essere accompagnate da pene detentive modulabili sono le sanzioni pecuniarie proporzionali, come quelle prescritte dalle disposizioni in esame, che a differenza di quelle fisse sono di per se stesse caratterizzate da un certo grado di variabilità in ragione dell’offensività del fatto.

Nella specie, la reclusione da cinque a quindici anni (comminata dal comma 3 del citato art. 12), aumentata da un terzo alla metà nel caso delle aggravanti previste dal comma 3-ter della stessa disposizione, costituisce un intervallo edittale che assicura un ragionevole spazio alla valutazione discrezionale del giudice, al quale è così consentito di ponderare aspetti ulteriori rispetto al dato strettamente quantitativo del numero delle persone illegalmente trasportate, al fine di pervenire ad una adeguata individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Per tali ragioni, non può ritenersi sussistente alcun vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità delle pene.

4.5.– Né conduce a diverse conclusioni il confronto, prospettato dal giudice remittente, tra la disposizione censurata e l’art. 3, numero 6), della legge n. 75 del 1958 che punisce «chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza». Infatti, il giudice rimettente prospetta una comparazione asimmetrica e incongrua, ponendo a raffronto due fattispecie disomogenee: una fattispecie base – quella prevista dalla legge n. 75 del 1958 – e un’ipotesi aggravata – quella di cui all’art. 12, comma 3-ter, lettera a), del testo unico sull’immigrazione. Inoltre, nella suddetta ipotesi aggravata la persona trasportata si trova in situazione di illegalità, e quindi di maggiore vulnerabilità. Ciò che ragionevolmente giustifica il trattamento più severo o, comunque, diversificato rispetto alla fattispecie posta a raffronto.

4.6.– Per le ragioni sopra esposte non sono fondate neppure le censure relative alla violazione dell’art. 27 Cost., posto che tale violazione viene dedotta e fondata proprio sulla pretesa, ma in realtà inesistente, irragionevolezza e sproporzione della pena comminata dalle disposizioni censurate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ragusa, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017.