Sentenza n. 128 del 2017

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SENTENZA N. 128

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo                               GROSSI                                  Presidente

- Giorgio                        LATTANZI                                   Giudice

- Aldo                            CAROSI                                               ”

- Marta                           CARTABIA                                         ”

- Mario Rosario              MORELLI                                            ”

- Giancarlo                     CORAGGIO                                        ”

- Giuliano                       AMATO                                               ”

- Silvana                         SCIARRA                                            ”

- Daria                            de PRETIS                                           ”

- Nicolò                          ZANON                                               ”

- Franco                         MODUGNO                                        ”

- Augusto Antonio      BARBERA                                           ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato in cancelleria l’8 marzo 2016 e iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato l’8 marzo 2016 e iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2016, la Regione siciliana ha impugnato, tra l’altro, l’art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», in riferimento agli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché in relazione all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

La norma censurata recita: «Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto».

La ricorrente premette di aver promosso impugnazione in via soltanto cautelativa, in quanto ritiene che la norma censurata non sia applicabile alla Regione siciliana sulla base dei seguenti argomenti normativi.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha trasferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute (art. 114) a decorrere dalla contestuale devoluzione delle relative risorse strumentali (art. 7). Nel caso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il trasferimento delle indicate funzioni (ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 112 del 1998) e delle relative risorse (come previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002, 24 luglio 2003) sarebbe dovuto avvenire «nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti».

Tuttavia, lo speciale procedimento di attuazione previsto dallo statuto della Regione siciliana non sarebbe ancora stato portato a compimento, con il risultato che l’erogazione dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), non rientrerebbe ancora tra le competenze regionali siciliane.

Se fosse invece ritenuta applicabile anche nei confronti della Regione siciliana, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 del suo statuto, nonché con l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, «per le refluenze che [tali attribuzioni ulteriori] provocherebbero in ambito finanziario e nell’esercizio di funzioni nella materia della salute e per la mancata osservanza della normativa statutaria nell’attribuzione di nuove competenze».

2.– Con atto depositato il 7 aprile 2016, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, aderendo alla tesi secondo cui l’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 non è applicabile alla Regione siciliana.

Il trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210 del 1992, sarebbe dovuto avvenire con le modalità previste dai rispettivi statuti. Tale trasferimento si sarebbe perfezionato per tutte le autonomie speciali ma non per la Regione ricorrente. Nel territorio siciliano i predetti indennizzi verrebbero perciò erogati direttamente dal Ministero della Salute a valere sui propri capitoli di spesa.

2.1.– Con successiva memoria depositata il 18 aprile 2017, l’Avvocatura generale dello Stato si è limitata a ribadire quanto esposto in sede di costituzione. 

Considerato in diritto

1.– La Regione siciliana ha impugnato, tra l’altro, l’art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per asserita violazione degli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria).

1.1.‒ Va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti sulle altre disposizioni contenute nella legge n. 208 del 2015 impugnate dalla Regione siciliana con il medesimo ricorso.

2.‒ La questione promossa deve essere dichiarata inammissibile per i seguenti motivi.

3.‒ In attuazione della delega prevista all’art. 1, comma l, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ‒ che, come noto, aveva attribuito al Governo il compito di operare un massiccio decentramento funzionale, con l’impiego di tutti gli strumenti possibili a Costituzione invariata ‒ l’art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha disposto il trasferimento alle regioni di «tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato».

L’effettivo trasferimento dei compiti amministrativi si è avuto soltanto per effetto dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (come previsto dall’art. 7 della legge n. 59 del 1997). Segnatamente e per quanto di interesse: il d.P.C.m. del 26 maggio 2000 ha trasferito alle regioni ‒ con decorrenza dal 1° gennaio 2001 ‒ le risorse finanziarie e organizzative relative alle funzioni in materia di indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), come risulta dalla lettera a), della tabella A, allegata al decreto; il d.P.C.m. 8 gennaio 2002 e il d.P.C.m. 24 luglio 2003 hanno poi rideterminato le risorse finanziarie da trasferire. Sono invece rimasti a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso instauratosi in sede esclusivamente giurisdizionale (ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 112 del 1998).

3.1.‒ Per le autonomie speciali, il decentramento amministrativo era prescritto dovesse avvenire (non in via diretta, bensì) «[c]on le modalità previste dai rispettivi statuti» (art. 10 del d.lgs. n. 112 del 1998). Su queste basi, il trasferimento in capo agli enti ad autonomia differenziata delle funzioni amministrative in tema di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 richiedeva il necessario rispetto dei particolari percorsi procedurali (consensuali) previsti per modificare le norme di attuazione degli statuti medesimi (procedimenti, peraltro, fatti espressamente salvi anche dai citati decreti attuativi).

3.2.‒ Come concordemente riconosciuto da entrambe le parti del giudizio, non sono state ancora adottate le norme di attuazione (ai sensi dell’art. 43 dello statuto della Regione siciliana) per la disciplina di tali nuove provvidenze assistenziali, sicché allo stato la Regione siciliana non rientra nel novero delle regioni beneficiarie delle relative risorse strumentali e le prestazioni vengono erogate direttamente dal Ministero della Salute, il quale gestisce in via amministrativa le posizioni (e i relativi ruoli di spesa) dei residenti nel territorio siciliano.

3.3.‒ La norma impugnata ‒ nel prescrivere che gli indennizzi dovuti in base alla legge n. 210 del 1992 vengano anticipati da ogni regione agli aventi diritto in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute ‒ presuppone che si tratti di compiti amministrativi già «demandati alle regioni». Essa non è dunque applicabile alla Regione siciliana, nella quale l’erogazione di tale prestazione non costituisce una competenza regionale, ma resta direttamente affidata al Ministero della Salute che la effettua a valere sui propri capitoli.

3.4.‒ Dalla rilevata, evidente, non applicabilità della norma denunciata alla Regione siciliana deriva, dunque, l’inammissibilità della sollevata questione (sentenze n. 196 del 2015, n. 176 del 2012, n. 172 del 2010, n. 107 del 2009, n. 290 del 2008).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e in relazione all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.