Ordinanza n. 115 del 2017

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 115

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Paolo                          GROSSI                                Presidente

-      Alessandro                 CRISCUOLO                          Giudice

-      Giorgio                       LATTANZI                                   ”

-      Aldo                           CAROSI                                        ”

-      Marta                          CARTABIA                                  ”

-      Mario Rosario MORELLI                                                 ”

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-      Silvana                        SCIARRA                                     ”

-      Daria                           de PRETIS                                     ”

-      Nicolò             ZANON                                                     ”

-      Franco             MODUGNO                                              ”

-      Augusto Antonio       BARBERA                                    ”

-      Giulio                         PROSPERETTI                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notificazione il 12 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 21 gennaio 2015 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 12 gennaio 2015, depositato il successivo 21 gennaio e iscritto al registro ricorsi n. 13 del 2015, la Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale, fra l’altro, degli artt. 3, comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 5, 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione quest’ultimo in relazione agli artt. 11 e 15 del regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), al regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio) e anche in relazione all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto IVA e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99;

che la ricorrente impugna gli artt. 3, comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2, nella parte in cui hanno individuato la copertura di alcuni fondi ministeriali (il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le emergenze nazionali, nonché il Fondo sociale per occupazione e formazione) mediante la corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – programmazione 2014-2020 – di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014)»;

che, ad avviso della ricorrente, i predetti articoli sarebbero lesivi, in primo luogo, dell’art. 119, quinto comma, Cost., in quanto la riduzione della quota nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione, in assenza di ogni indice da cui possa desumersi che le risorse indicate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati e con la medesima chiave percentuale di riparto (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20 per cento per le aree del Centro-Nord), si risolverebbe in una diminuzione del complesso delle risorse destinate a sostenere interventi per lo sviluppo delle predette aree sottoutilizzate, con un conseguente effetto sperequativo implicito e in violazione del principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione regionale, prescritto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), e dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

che la Regione ritiene che le medesime disposizioni contrastino anche con l’art. 120 Cost. e con il principio di leale collaborazione, in quanto, nella parte in cui stabiliscono la riduzione del Fondo per la sviluppo e la coesione unilateralmente, in difformità rispetto a quanto prescritto dal d.lgs. n. 88 del 2011, vanificherebbero la bilateralità della procedura prevista da norme interposte, attraverso la statuizione della forza decisiva della volontà di una sola parte;

che anche l’art. 3, secondo comma, Cost. sarebbe violato dalle citate disposizioni, che configurerebbero una irragionevole sottrazione di risorse dall’ambito delle azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali in determinati territori svantaggiati;

che, con specifico riguardo all’art. 40, comma 2, del citato d.l. n. 133 del 2014, che dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, mediante la riduzione della dotazione degli incentivi straordinari per la promozione dell’occupazione in particolare per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (art. 1, comma 12, lettera a del d.l. n. 76 del 2013), la Regione Campania deduce anche la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 11 e 15 del regolamento CE n. 1083 del 2006, al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303 del 2013 e all’art. 4, comma 3, del d.l. n. 76 del 2013, che ha recepito il principio del partenariato nel nostro ordinamento;

che, infatti, la predetta disposizione determinerebbe – secondo la ricorrente – una rimodulazione di risorse (di cui al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie istituito con legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»), già destinate all’attuazione dei Programmi operativi finanziati dall’Unione europea e cofinanziati dallo Stato per il periodo 2007-2013, in vista dell’obiettivo della promozione dell’occupazione giovanile, in particolare nelle Regioni svantaggiate, in violazione del principio di “territorialità”, al rispetto del quale sarebbe vincolata la riprogrammazione delle risorse del Piano di azione e coesione non utilizzate, in base all’accordo tra Governo e Regioni meridionali sulla revisione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 (Piano nazionale per il Sud: Sud 2020, siglato il 3 novembre 2011) e quindi anche in violazione del principio di leale collaborazione fondato sugli artt. 5, 118 e 120 Cost.;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, con atto depositato in data 28 luglio 2016, la Regione Campania, a seguito della delibera 21 giugno 2016 n. 300 della Giunta regionale, ha rinunciato, tra l’altro, all’impugnativa degli artt. 3, comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014;

che, con atto depositato in data 11 ottobre 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della delibera del 15 settembre 2016 del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso.

Considerato che la Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale, fra l’altro, degli artt. 3, comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 5, 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;

che, previa delibera della Giunta regionale della Campania 21 giugno 2016 n. 300, la ricorrente ha rinunciato al ricorso nei confronti dei citati articoli;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato tale rinuncia parziale;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 65 e n. 49 del 2017);

che resta riservata a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti su altre disposizioni impugnate con il medesimo ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4 lettera f) 7 comma 9-septies e 40 comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.