Ordinanza n. 100 del 2017

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ORDINANZA N. 100

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Giorgio                        LATTANZI                                      Presidente

-           Aldo                            CAROSI                                             Giudice

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                            ”

-           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19, comma 2, e 44, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-30 giugno 2016, depositato in cancelleria il 5 luglio 2016 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2016.

Uditi nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Presidente Giorgio Lattanzi e il Giudice relatore Giulio Prosperetti, e sentito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27-30 giugno 2016 e depositato in cancelleria il 5 luglio 2016 (reg. ric. n. 38 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19, comma 2, e 44, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione;

che, in particolare, l’art. 6, comma 4, della predetta legge reg. Sardegna n. 8 del 2016, nel disciplinare il Piano forestale ambientale regionale, disponeva, rispetto agli strumenti di pianificazione del territorio previsti dalla legge statale, che esso dovesse essere «coerente» con il Piano di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e «coordinato» con il Piano paesaggistico regionale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che l’art. 8, comma 3, della predetta legge reg. Sardegna n. 8 del 2016 assoggettava a procedimento autorizzatorio semplificato la viabilità forestale;

che l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016 autorizzava l’avvio di interventi selvicolturali di modifica delle aree boschive, prescindendo dall’autorizzazione, richiesta, ai sensi del successivo comma 6, solo nel caso di interventi di trasformazione del bosco;

che, infine, l’art. 44, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016, nell’istituire un Comitato territoriale, con funzioni consultive e propositive, a cui partecipano l’Assessore regionale all’ambiente e quattro rappresentanti delle autonomie locali, scelti tra i sindaci in carica nei comuni che includono terreni amministrati dall’Agenzia forestale, prevedeva che i componenti del Comitato avessero diritto ad un gettone di presenza omnicomprensivo;

che la Regione Sardegna non si è costituita in giudizio.

Considerato che, nelle more del giudizio, con legge 29 giugno 2016, n. 16, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)», la Regione autonoma Sardegna ha modificato, nel senso indicato dal Governo, le impugnate previsioni della legge della Regione autonoma Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna);

che, con atto spedito per la notifica a mezzo del servizio postale alla Regione Sardegna il 7 marzo 2017 e depositato il 13 marzo 2017, l’Avvocatura generale dello Stato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 27 e n. 137 del 2016).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.