Ordinanza dibattimentale 19 ottobre (sent. n. 243)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 22 novembre 2016, n. 243

 

ORDINANZA 19 OTTOBRE

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                               Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                         Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                  

-           Aldo                            CAROSI                                       

-           Marta                           CARTABIA                                 

-           Mario Rosario              MORELLI                                    

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                

-           Giuliano                       AMATO                                       

-           Silvana                         SCIARRA                                    

-           Daria                            de PRETIS                                    

-           Nicolò                          ZANON                                        

-           Franco                         MODUGNO                                 

-           Augusto Antonio                    BARBERA                                   

-           Giulio                          PROSPERETTI                           

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

   Rilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con ordinanza depositata il 20 marzo 2015 (reg. ord. n. 149 del 2015) hanno depositato atto di intervento il 14 settembre 2015, Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana.

   Considerato che Angelo Sandri e Gianfranco Melillo non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;

          che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all’ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

          che a tale disciplina è possibile derogare − senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità − soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016 e n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014; ordinanza n. 240 del 2014; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all’udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011; sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010);

          che, pertanto, sulla posizione soggettiva delle parti intervenienti l’eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo;

          che il presente giudizio, che ha ad oggetto l’art. 1. Comma 1, lett. a) della legge Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 − Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), non sarebbe destinato a produrre, nei confronti dei predetti intervenienti, effetti immediati e neppure indiretti, tenendo anche conto che il partito da essi rappresentato non ha concorso all’assegnazione dei seggi nel Consiglio regionale calabrese;

          che, pertanto, essi non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana.

F.to: Paolo Grossi, Presidente