Ordinanza n. 238 del 2016

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ORDINANZA N. 238

 

ANNO 2016

 

 

 

Paolo Passaglia

 

 

Il Presidente della Regione, un legislatore negativo? Osservazioni su un uso disinvolto del potere di promulgazione

 

 

per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

-           Paolo                           GROSSI                               Presidente

 

-           Alessandro                  CRISCUOLO                         Giudice

 

            Giorgio                        LATTANZI                                  ”

 

-           Aldo                            CAROSI                                       ”

 

-           Marta                           CARTABIA                                 ”

 

-           Mario Rosario              MORELLI                                    ”

 

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                ”

 

-           Giuliano                       AMATO                                       ”

 

-           Silvana                         SCIARRA                                    ”

 

-           Daria                            de PRETIS                                    ”

 

-           Nicolò                          ZANON                                        ”

 

-           Augusto                       BARBERA                                   ”

 

-           Giulio                          PROSPERETTI                            ”

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione − Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in data 8 - 11 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2014.

 

          Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

 

          udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

 

          uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Calabria.

 

          Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione l’8 luglio 2014, pervenuto in data 11 luglio 2014 e depositato il successivo 15 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione − Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)», in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, della Costituzione;

 

          che la disposizione impugnata, introducendo il comma 4-ter all’art. 35 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), prevede che la sospensione dall’incarico del consigliere regionale nominato assessore comporti il temporaneo affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

 

          che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale previsione violerebbe l’art. 122, comma 1, Cost., poiché inciderebbe sulla materia elettorale, rispetto alla quale non residuano margini di determinazione per l’autonomia statutaria regionale;

 

          che viene, inoltre, denunciata la violazione dell’art. 67 Cost., per violazione del divieto di mandato imperativo, in quanto il meccanismo di supplenza che affida temporaneamente l’esercizio delle funzioni del consigliere-assessore al primo dei candidati non eletti della stessa lista determinerebbe la revocabilità del consigliere supplente da parte del supplito, ove questo cessi dalle funzioni di assessore;

 

          che con atto depositato l’8 agosto 2014 si è costituita nel giudizio la Regione Calabria, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

 

          che la parte resistente evidenzia che in data 10 settembre 2014, trascorsi tre mesi senza che fosse stata presentata domanda di referendum confermativo, il Presidente f.f. della Giunta regionale ha promulgato la legge 10 settembre 2014, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 − Statuto della Regione Calabria) e che, in data 15 ottobre 2014, il Presidente f.f. della Giunta regionale ha adottato un atto di annullamento parziale dell’atto di promulgazione della legge di revisione statutaria n. 18 del 10 settembre 2014, limitatamente alla lettera c) dell’art. 2, comma 1;

 

          che, peraltro, la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 6 luglio 2015, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 − Statuto della Regione Calabria);

 

          che il 28 settembre 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 settembre 2016, con la motivazione che detta sopravvenienza normativa e la produzione, da parte della Regione Calabria, di documentazione comprovante la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate avevano fatto venire meno le ragioni dell’impugnazione;

 

          che, con atto depositato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2016, la Regione Calabria ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, come deliberato dalla Giunta regionale il 13 ottobre 2016.

 

          Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione − Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)», in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, della Costituzione;

 

          che, previa delibera del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2016, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

 

          che la Regione Calabria ha accettato tale rinuncia;

 

          che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

          dichiara estinto il processo.

 

          Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

 

F.to:

 

Paolo GROSSI, Presidente

 

Giuliano AMATO, Redattore

 

Roberto MILANA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2016.