Ordinanza n. 234 del 2016

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 234

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Paolo                                GROSSI                                              Presidente

-    Alessandro                       CRISCUOLO                                       Giudice

-    Giorgio                             LATTANZI                                                ”

-    Aldo                                 CAROSI                                                     ”

-    Marta                                CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario                   MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo                          CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                            AMATO                                                      ”

-    Silvana                              SCIARRA                                                  ”

-    Daria                                 de PRETIS                                                  ”

-    Nicolò                               ZANON                                                      ”

-    Augusto Antonio             BARBERA                                                ”

-    Giulio                               PROSPERETTI                                          ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Tribunale ordinario di Trani nel procedimento civile vertente tra P. A. e P. D. ed altra, con ordinanza del 20 giugno 2015, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario di un giudice di pace, l’adito Tribunale ordinario di Trani – premesso che il ricorso dell’opponente era stato proposto oltre il termine perentorio (di «venti giorni dall’avvenuta comunicazione») di cui all’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia –Testo A) – ha reputato, di conseguenza, rilevante ed ha per ciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), «per contrasto con l’art. 76 Cost., ed in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, commi 1 e 4, ovvero per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 7, nella parte in cui ne discende[rebbe] non essere più previsto che il ricorso disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, è proposto entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione»;

che, nell’argomentare la non manifesta infondatezza di siffatta (duplice) questione, il rimettente – dopo aver trascritto il contenuto della precedente ordinanza della Corte di cassazione, sezione terza civile, del 1° aprile 2015, n. 216, che aveva già denunciato la medesima normativa in riferimento agli stessi parametri costituzionali – si è limitato a dichiarare «condivisibili [i] profili, principale e subordinato, indicati nella motivazione […] della Corte di cassazione». La quale aveva, appunto, prospettato che la soppressione del termine decadenziale (di proponibilità dell’opposizione) nel testo dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dall’art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, eccedesse dall’ambito della delega di cui all’art. 54 della legge n. 69 del 2009 o violasse, «in via chiaramente subordinata», gli artt. 3, 24 e 111 Cost.;

che, in questo giudizio, non vi è stata costituzione di parte, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, con sentenza n. 106 del 2016, questa Corte ha già dichiarato non fondata, sotto entrambi i profili, condivisi (e letteralmente riproposti) dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011;

che, in detta sentenza, è stato, infatti, rilevato come la riconduzione, dello speciale procedimento di opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia, allo schema base del “rito sommario”, e la sua sottoposizione alle correlative regole – quale, appunto, disposta dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 – comporti che «il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario»; 

che resta, con ciò, superata la premessa, da cui muoveva ogni censura formulata dalla Corte di legittimità, per cui l’opposizione in esame, nel testo del novellato art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, risultasse ora «sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die»;

che le odierne questioni (principale e subordinata) di legittimità costituzionale, stante la testuale loro identità rispetto a quelle oggetto della richiamata sentenza n. 106 del 2015, vanno, quindi, dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione – in relazione all’art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 – ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Trani, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.