Ordinanza n. 166 del 2016

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ORDINANZA N. 166

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo                       GROSSI                                                         Presidente

- Alessandro              CRISCUOLO                                                  Giudice

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

- Silvana                    SCIARRA                                                             ”

- Daria                       de PRETIS                                                            ”

- Nicolò                     ZANON                                                                ”

- Franco                     MODUGNO                                                         ”

- Giulio                      PROSPERETTI                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362, e della sentenza della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, promosso dal Consiglio superiore della magistratura con ricorso depositato in cancelleria il 10 marzo 2016 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 marzo 2016, il Consiglio superiore della magistratura (di seguito CSM) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte dei conti, «in relazione alla illegittima pretesa di assoggettare alla resa del conto ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934, l’Organo di autogoverno della Magistratura (pretesa resa esplicita sia nella nota della Procura Regionale Lazio […] dell’11 giugno 2015 [recte, nella nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 21 maggio 2015, n. 362], sia nella successiva sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio 17 febbraio 2016, n. 70 […])»;

che, con la nota del 21 maggio 2015, al fine di aggiornare l’anagrafe dei soggetti titolari di gestioni di denaro, beni o valori assoggettabili alla resa del relativo conto, il Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, invitava formalmente il CSM. «a comunicare i nominativi e le funzioni specifiche di coloro i quali dovessero essere qualificati agenti contabili operanti nel proprio ambito e a presentare i conti a partire dall’anno 2010, essendo risultato che l’ultimo conto giudiziale era stato presentato nel 1999»;

che il Comitato di presidenza del CSM rispondeva (tramite nota del 31 luglio 2015 del Segretario generale) che il CSM «non rientrava nel novero degli enti sottoposti ai doveri di rendicontazione periodica alla Corte dei Conti secondo la disciplina degli artt. 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214»; ciò «per via del particolare regime di autonomia regolamentare e contabile che caratterizza l’Organo di governo autonomo della magistratura, in ragione della sua speciale collocazione costituzionale»;

che, secondo quanto riferisce il ricorrente, il CSM, nell’esercizio del proprio potere regolamentare, ha disciplinato con deliberazione del 27 giugno 1996 «verifiche di legittimità dell’operato in materia contabile» e, dunque, sarebbe venuta meno «la sottoposizione alla giurisdizione pubblica di conto, proprio al fine di realizzare la piena autonomia del C.S.M., che passa anche tramite l’autonomia contabile», tanto è vero che «ormai dal 1997 il Consiglio – pacificamente – non presenta più tale rendicontazione alla Corte dei conti»;

che, con atto notificato il 10 settembre 2015, il Magistrato relatore per i conti erariali presso la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – non condividendo le conclusioni del CSM – richiedeva al Presidente della sezione una pronuncia della sezione stessa ai sensi dell’art. 30, comma 2, del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti);

che con sentenza 17 febbraio 2016, n. 70, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiarava «gli agenti contabili operanti nell’ambito del Consiglio Superiore della Magistratura […] – e cioè l’istituto cassiere, l’economo ed il consegnatario dei beni – soggetti al giudizio di conto di competenza della Corte dei conti» e, per l’effetto, ordinava «al Consiglio Superiore della Magistratura di depositare i conti degli agenti contabili, come sopra indicati, relativi all’anno 2014»;

che il ricorso è diretto a ottenere la dichiarazione che non spetta alla Corte dei conti «esercitare la giurisdizione contabile nei confronti del C.S.M.» e che gli agenti contabili del CSM («istituto cassiere, economo e consegnatario dei beni») non sono soggetti al giudizio di conto di competenza della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), con conseguente annullamento degli atti indicati in epigrafe;

che, secondo il ricorrente, il conflitto avrebbe un «evidente tono costituzionale», in quanto la pretesa della Corte dei conti avrebbe prodotto «una grave lesione all’autonomia costituzionale del C.S.M. medesimo, per come garantita dall’art. 101 e seguenti Cost.».

Considerato che, in sede di controllo di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a norma dell’art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla Corte costituzionale è demandata esclusivamente la valutazione, in camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l’esistenza di materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza – valutazione preliminare e interlocutoria che non pregiudica ogni successiva decisione anche in punto di ammissibilità;

che, nel caso in esame, ricorrono i requisiti previsti dall’art. 37 della suddetta legge ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, poiché:

a) sotto il profilo soggettivo: da un lato al CSM è già stato riconosciuto lo status di potere dello Stato (ad esempio, sentenze n. 284 del 2005, n. 380 del 2003, n. 270 del 2002), trattandosi di un organo «di rilievo costituzionale» (sentenze n. 435 e 419 del 1995, n. 189 del 1992, n. 148 del 1983), direttamente investito di determinate funzioni dalla Costituzione, con competenza ad esercitarle in via definitiva ed in posizione di indipendenza da altri poteri; dall’altro la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, proprio in quanto organo giurisdizionale, deve considerarsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, abilitata a essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

b) sotto il profilo oggettivo, è lamentata la lesione della sfera di autonomia costituzionale del CSM, la quale ha un fondamento implicito nell’art. 104 della Costituzione;

che, pertanto, nella presente sede meramente delibatoria, il ricorso, anche in ragione della peculiarità della fattispecie da trattare in contraddittorio, deve dichiararsi ammissibile, salva ed impregiudicata ogni pronuncia definitiva anche in tema di ammissibilità del medesimo (ordinanza n. 196 del 1996).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.