Sentenza n. 152 del 2016

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SENTENZA N. 152

ANNO 2016

 

Commento alla decisione di

 

Roberta Brenda

L’ultimo comma dell’art.  96 c.p.c. esce indenne dal Palazzo della Consulta

 

per g.c. di Judicium

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Paolo                                GROSSI                                              Presidente

-    Alessandro                       CRISCUOLO                                       Giudice

-    Giorgio                             LATTANZI                                                ”

-    Aldo                                 CAROSI                                                     ”

-    Marta                                CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario                   MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo                          CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                            AMATO                                                      ”

-    Silvana                              SCIARRA                                                  ”

-    Daria                                 de PRETIS                                                  ”

-    Nicolò                               ZANON                                                      ”

-    Franco                              MODUGNO                                               ”

-    Giulio                               PROSPERETTI                                          ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra G.A.L.A. di Massimo Lari sas e la Banca Sai spa Capogruppo bancario Banca Sai, con ordinanza del 16 dicembre 2014, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto

            1.− Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adito Tribunale ordinario di Firenze – premesso che, in ragione della manifesta infondatezza e dello scopo puramente dilatorio di quella opposizione, ricorrevano i presupposti per la condanna dell’opponente al pagamento, oltre che delle spese di lite, della ulteriore «somma equitativamente determinata» di cui all’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile – ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, ed ha per ciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, «per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, anziché a favore dell’Erario».

Secondo il rimettente, il censurato art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. avrebbe, infatti, introdotto nel processo civile una fattispecie a carattere sanzionatorio, che si discosterebbe dalla struttura tipica dell’illecito civile, propria della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi del medesimo art. 96 e confluirebbe, invece, in quella, del tutto diversa, delle cosiddette “condanne afflittive”, avendo come scopo quello di scoraggiare l’abuso del processo, a tutela dell’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione civile e al giusto processo di cui all’art. 111 Cost. Per cui, ne inferisce lo stesso Tribunale, sarebbe ragionevole – ed in tal senso auspica che questa Corte emendi la disposizione impugnata – «che della condanna derivante dalla lesione dell’interesse dello Stato al giusto processo, che danneggia tutti, si avvantaggi lo stesso Stato e la comunità nazionale che Esso rappresenta e garantisce con la giurisdizione», invece che la parte privata che ha già altri strumenti a sua disposizione per reagire all’abuso della controparte che diriga l’offesa anche nei suoi confronti.

2.– È intervenuto, in questo giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità della questione, per carente specificazione dei profili di contrasto della disposizione censurata con i parametri evocati; e, in subordine, ne ha contestato la fondatezza.

Secondo la difesa dello Stato, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. sanzionerebbe, infatti, un comportamento che «lede sia l’interesse all’efficienza della giustizia civile, sia quello del privato a non essere coinvolto in una lite temeraria». Per cui il fatto che il pagamento della somma in questione non sia disposto a favore dell’Erario non costituirebbe «una irragionevole estensione a favore della parte privata di una misura ristoratoria posta a presidio del solo interesse pubblico, quanto piuttosto una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell’individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funge da deterrente al ripetersi di siffatte condotte».

Considerato in diritto

1.− Viene all’esame di questa Corte la questione, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile «per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui dispone “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, anziché a favore dell’Erario».

2.– Il rimettente richiama in premessa l’orientamento della Corte di cassazione (ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3003), per cui la condanna, introdotta dalla disposizione censurata «ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa».

Ne desume che la correlativa funzione non sia, pertanto, quella risarcitoria – del danno subito (e comprovato) dalla parte vittoriosa, (funzione questa) assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 cod. proc. civ.– bensì quella, ulteriore, di «presidiare il processo civile dal possibile abuso processuale [e] di soddisfare l’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione». Atteso che non potrebbe contestarsi che il «promuovere azioni (o resistervi con difese) manifestamente emulative, vada a costituire una massa di giudizi del tutto evitabili, addirittura indebiti se riguardati nell’ottica del giusto processo e della sua ragionevole durata, che costituiscono a loro volta un potente fattore di rallentamento delle altre controversie non altrettanto banalmente caratterizzate».

Il rimettente trae da ciò, quindi, argomento per sostenere che «Se, mediante lo strumento della sanzione officiosa dell’abuso processuale, tale e di tale rango è l’interesse presidiato dall’art. 96, comma 3, […] non si vede perché la medesima disposizione di legge preveda la condanna ad una somma equitativamente determinata della parte soccombente a favore della controparte vittoriosa anziché all’Erario, dal momento che la parte privata risulta già munita di adeguata protezione per il risarcimento del danno che la condotta abusiva del contraddittore abbia ad essa arrecato, cui corrisponde uno specifico diritto di azione».

La disposizione impugnata evidenzierebbe, dunque, un profilo di «intrinseca irragionevolezza ed arbitrarietà nella modulazione dell’istituto processuale», al quale potrebbe, appunto, porsi rimedio solo con la richiesta pronuncia (che il giudice a quo definisce “additiva”, ma che sarebbe in realtà) “sostitutiva”, che ne dichiari l’illegittimità costituzionale nella parte in cui la condanna di che trattasi è disposta «a favore della controparte» (vittoriosa) «anziché a favore dell’Erario».

3.– Alla stregua di quanto precede (e per quanto anche in narrativa riferito) è innegabile che l’ordinanza di rimessione abbia adeguatamente argomentato il vulnus che sospetta arrecato, dal denunciato art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., agli artt. 3 e 111, in connessione all’art. 24 Cost., in ragione della prospettata irragionevolezza della scelta legislativa che, seppur direttamente pertinente al parametro dell’art. 3 Cost., inciderebbe indirettamente, a suo avviso, anche sugli obiettivi del giusto processo di cui agli artt. 111 e 24 Cost.

L’eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa dello Stato adducendo un difetto di motivazione a tal riguardo, non è, perciò, suscettibile di accoglimento.

4.– Nel merito la questione non è fondata.

4.1.– L’impugnato terzo comma è stato, come è noto, aggiunto all’art. 96 cod. proc. civ. (sotto la rubrica «Responsabilità aggravata») dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Nel disegno di legge presentato nella precedente legislatura, la condanna della parte soccombente era stata, appunto, correlata alle fattispecie di responsabilità aggravata con l’espresso richiamo alle ipotesi previste dai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. Nel progetto poi tradottosi nella legge n. 69 del 2009 è stato invece soppresso il collegamento con i primi due commi della norma, prevedendosi, inoltre, che la condanna (raccordata alla «pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91») possa essere emessa «in ogni caso» e «anche d’ufficio».

L’intervento legislativo muove dalla constatazione che l’istituto della responsabilità aggravata, pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso, nella prassi applicativa risultava scarsamente utilizzato a causa della oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno – segnatamente in ordine al quantum – derivante dall’illecito processuale. Preso atto di siffatta situazione, il legislatore, nell’intento di frenare l’eccesso di litigiosità che affligge il nostro ordinamento ed evitare l’instaurazione di giudizi meramente dilatori, ha quindi introdotto questo peculiare strumento sanzionatorio, che consente al giudice di liquidare a carico della parte soccombente, anche d’ufficio, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio.

Contestualmente all’introduzione della norma in discorso, è stato abrogato il quarto comma dell’art. 385 del codice di procedura civile (in precedenza aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante «Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80») che – al fine di «disincentivare il ricorso per cassazione» (così Corte cost., ordinanza n. 435 del 2008) – stabiliva che «la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave». Ciò che induce a ritenere che la legge di riforma abbia in tal modo voluto elevare (sia pur con talune varianti) a principio generale il meccanismo processuale predisposto per il procedimento di cassazione, facendolo rifluire in una disciplina valevole per tutti i gradi di giudizio.

4.2.– La nuova disposizione, probabilmente anche a seguito delle ricordate modifiche apportate nell’iter legislativo, non è risultata di agevole lettura.

Oltre che sui (non compiutamente) definiti suoi presupposti applicativi, la dottrina e la giurisprudenza di merito si sono soprattutto divise sul punto se la condanna della parte soccombente contemplata dal comma terzo dell’art. 96 cod. proc. civ. sia riconducibile allo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 del codice civile – e quindi abbia valenza, anch’essa, risarcitoria del danno cagionato, alla controparte, dalla proposizione di una lite temeraria – ovvero risponda ad una funzione (esclusivamente o prevalentemente) sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sè notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.

4.3.– Al riguardo, questa Corte concorda con la prospettazione del Tribunale rimettente – che rimanda, a sua volta, all’esegesi della Corte regolatrice – sulla natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive, della disposizione scrutinata.

Depongono in questo senso, oltre ai richiamati lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali.

La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all’interno del predetto art. 96, la condanna di cui all’aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all’articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d’ufficio» la sottrae all’impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.

Può, quindi, convenirsi con il giudice a quo anche là dove conclusivamente egli considera che «la condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall’art. 96 comma 3 c.p.c. per l’offesa arrecata alla giurisdizione, che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato», potrebbe “ragionevolmente” essere disposta a favore di quest’ultimo.

4.4.– La ragionevolezza della soluzione auspicata dal rimettente non comporta, però, la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore del 2009, e tantomeno ne evidenzia quel livello di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà che unicamente consente il sindacato di legittimità costituzionale in ordine all’esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali (ex plurimis, ordinanze n. 138 del 2012, n. 141 del 2011).

La motivazione, che ha indotto i redattori della novella a porre «a favore della controparte» l’introdotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è, infatti, plausibilmente ricollegabile – e non è mancato, in dottrina, chi l’ha così ricollegata – all’obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico.

L’istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch’essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l’an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ.

Analoga funzione sanzionatoria (e, concorrentemente, indennitaria) era, del resto, attribuibile alla condanna del ricorrente (o resistente) in cassazione, con colpa grave, prevista dall’abrogato art. 385 cod. proc. civ. (sullo schema del quale risulta modellato il comma terzo dell’art. 96 cod. proc. civ.). E non è privo di rilievo che anche quella norma riflettesse una opzione del legislatore identicamente volta a porre a disposizione del giudice – id est della Corte di cassazione – lo strumento di una condanna «anche d’ufficio» della parte soccombente (che temerariamente avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito) al pagamento di una somma, equitativamente determinata, «in favore» pur sempre «della controparte», e non già dell’Erario.

4.5.– La novella del 2009 – che ha, come detto, esteso, sia pur con marginali varianti, a tutti i gradi di giudizio lo strumento deflattivo prima riferito alla sola fase di legittimità – non presenta, dunque, connotati di irragionevolezza, ma – come correttamente osservato dalla difesa dello Stato – riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell’individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta.

Da qui, appunto, la non fondatezza della questione sollevata dal Tribunale a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2016.