Ordinanza n. 123 del 2016

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ORDINANZA N. 123

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                          GROSSI                                            Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                    Giudice

-           Giorgio            LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                            ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Lombardia con ricorso notificato il 26 febbraio-3 marzo 2015, depositato in cancelleria il 5 marzo 2015 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 26 febbraio 2015, ricevuto dal destinatario il successivo 3 marzo e depositato il 5 marzo 2015 (reg. ric. n. 33 del 2015), la Regione Lombardia ha impugnato varie disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), e, tra queste, l’art. 1, comma 20, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione «di cui all’art. 120 Cost.»;

che l’impugnato art. 1, comma 20, stabilisce che «A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo»;

che la Regione ricorrente rileva che la disposizione censurata ha aggiunto all’art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, un comma 4-septies (recte: 4-octies), il quale ha previsto che i soggetti che determinano il valore della produzione netta, base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi degli articoli da 5 a 9 del d.lgs. n. 446 del 1997, possono dedurre la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dello stesso art. 11, e che, per i produttori agricoli di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 446 del 1997, e per le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), la medesima deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo avente i requisiti di cui al comma 1.1 dell’art. 11 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997;

che, secondo la Regione ricorrente, l’impugnato art. 1, comma 20, víola gli artt. 81, terzo comma, e 119 Cost., perché, determinando – in conseguenza della deduzione da esso ammessa nella determinazione della base imponibile dell’IRAP – una riduzione del gettito di tale imposta corrispondente all’1 per cento dell’ammontare degli introiti complessivi previsti dalla stessa Regione senza stabilire «alcuna forma di compensazione», produce un grave squilibrio nella finanza regionale, «tale da ingenerare una consistente alterazione del rapporto tra risorse e bisogni regionali»;

che la stessa disposizione è censurata dalla Regione Lombardia anche per lesione del principio di leale collaborazione «di cui all’art. 120 Cost.», in quanto il previsto «intervento sull’IRAP è stato deliberato dallo Stato al di fuori di qualunque forma, pur minima, d’interlocazione con le Regioni»;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni promosse con il ricorso della Regione Lombardia siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che, nelle more del giudizio, è sopravvenuto l’art. 8, comma 13-duodecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale ha stabilito che «Nell’ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma “Federalismo” relativo alla missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l’anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall’anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

che il 21 aprile 2016 la Regione Lombardia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. X/5030 dell’11 aprile 2016, limitatamente all’impugnazione dell’art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014, con la motivazione che l’anzidetta sopravvenienza normativa «determina il venire meno, limitatamente all’art. 1 comma 20 della legge n. 190 del 2014, [delle] ragioni di censura avanzate attraverso l’impugnativa»;

che il 2 maggio 2016 l’Avvocatura generale dello Stato ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, atto di accettazione della detta rinuncia, conformemente alla deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 aprile 2016.

Considerato che, con ricorso spedito per la notificazione il 26 febbraio 2015, ricevuto dal destinatario il successivo 3 marzo e depositato il 5 marzo 2015, la Regione Lombardia ha impugnato varie disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), e, tra queste, l’art. 1, comma 20, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione «di cui all’art. 120 Cost.»;

che deve essere riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Lombardia con lo stesso ricorso;

che, previa delibera della Giunta regionale, la Regione ricorrente ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato tale rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all’impugnazione, qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016.