Sentenza n. 120 del 2016

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SENTENZA N. 120

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Giorgio                          LATTANZI                               Presidente

-           Giuseppe                       FRIGO                                         Giudice

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                    ”

-           Aldo                              CAROSI                                            ”

-           Marta                            CARTABIA                                      ”

-           Mario Rosario               MORELLI                                         ”

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                     ”

-           Giuliano                        AMATO                                            ”

-           Silvana                          SCIARRA                                         ”

-           Daria                             de PRETIS                                         ”

-           Nicolò                           ZANON                                             ”

-           Franco                           MODUGNO                                      ”

-           Augusto Antonio          BARBERA                                        ”

-           Giulio                            PROSPERETTI                                 ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosso dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza del 15 ottobre 2014, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 15 ottobre 2014 la Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La disposizione censurata prevede che «Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

Il rimettente evidenzia che l’aggravamento tributario in questione – a suo avviso di natura sostanzialmente sanzionatoria – dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui l’appello sia dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, secondo comma, del codice di procedura civile per mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.

Tale previsione realizzerebbe un’irragionevole disparità di trattamento – in violazione dell’art. 3 Cost. – rispetto alla fattispecie della cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., operanti anche nel giudizio d’appello nel caso di mancata comparizione a due udienze consecutive, ipotesi in cui la norma censurata non troverebbe applicazione nonostante il potenziale aggravio di lavoro ove la mancata comparizione sopravvenisse in un’udienza successiva alla prima, eventualmente dopo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.

Inoltre, poiché la disposizione censurata avrebbe natura tributaria, ad avviso del rimettente risulterebbe «violato anche il principio della proporzione delle imposizioni alla capacità contributiva, ex art. 53 Cost.».

Ne conseguirebbe l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione anche nel caso di improcedibilità previsto dall’art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.

La questione sarebbe rilevante in quanto la norma dovrebbe essere applicata nel giudizio a quo, nel quale la parte appellante non è comparsa né alla prima udienza né a quella fissata successivamente. Non sarebbe possibile dare della disposizione censurata un’interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità, stante la sua formulazione letterale.

2.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Anzitutto, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l’inammissibilità della questione, in quanto il rimettente non avrebbe riferito la data di inizio del giudizio di primo grado, circostanza determinante per l’applicazione della norma censurata, operante solo a partire dal 31 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge n. 228 del 2012.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione sarebbe comunque infondata nel merito, attesa l’eterogeneità delle fattispecie messe a confronto.

In particolare, l’art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. riguarderebbe la mancata comparizione alla prima udienza ed a quella successiva dell’appellante costituito, unico destinatario della norma, irrilevante risultando la condotta dell’appellato che eventualmente compaia e chieda che si proceda. L’improcedibilità sanzionerebbe il disinteresse per l’impugnazione manifestato proprio in un’udienza di particolare importanza, in quanto occasione per l’adozione dei provvedimenti cautelari, ordinatori ed istruttori che il giudice intendesse assumere, onde la coerenza della norma con il principio di concentrazione funzionale a realizzare la ragionevole durata del processo. Il raddoppio del contributo unificato costituirebbe il riflesso fiscale di simile impostazione del processo d’appello.

Diversamente, gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., che troverebbero applicazione quando l’impulso processuale iniziale sia già stato impresso nella prima udienza, prevederebbero il caso in cui nessuna delle parti costituite compaia ad un’udienza successiva alla prima, di regola per aver trovato un accordo di composizione stragiudiziale della contesa. Il concorso paritario necessario all’integrazione della fattispecie renderebbe evidentemente ingiustificato gravare il solo appellante del raddoppio del contributo. Non a caso, peraltro, in simile ipotesi non sarebbe prevista la sanzione processuale dell’improcedibilità dell’appello – secondo l’intervenuto, consumativa del potere di impugnare, costitutiva e sostanzialmente assimilabile ad una pronuncia di rigetto nel merito – bensì la mera declaratoria di estinzione del processo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata per effetto automatico della legge e non della pronuncia, in coerenza con i principi di concentrazione e ragionevole durata del processo. La mancata previsione di un aggravio fiscale si spiegherebbe alla luce dell’interesse ad incentivare simile definizione delle controversie pervenute in appello, magari a seguito degli sviluppi della causa, onde la non inutilità del relativo dispendio di energie processuali diversamente dal caso contemplato dall’art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La disposizione censurata prevede che «[q]uando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

Il rimettente sostiene che tale previsione, applicabile anche nel caso in cui l’appello sia dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, secondo comma, del codice di procedura civile per mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione, realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento – in violazione dell’art. 3 Cost. – rispetto all’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.

Poiché la disposizione censurata avrebbe natura tributaria, ad avviso del rimettente risulterebbe violato anche l’art. 53 Cost.

2.– Sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo riferisce che, a fronte della mancata comparizione della parte appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui le è stata data comunicazione, dovrebbe dichiarare l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. e – in ragione di tale declaratoria –dovrebbe altresì rilevare la sussistenza di uno dei presupposti previsti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, così come prescritto dalla norma censurata.

Quest’ultima troverebbe applicazione nella fattispecie ratione temporis, atteso che: a) l’art. 1, comma 18, della legge n. 228 del 2012 ne prevede l’applicabilità ai procedimenti iniziati a partire dal 31 gennaio 2013; b) la giurisprudenza di legittimità è costante nel dare rilievo al momento della pendenza del giudizio d’impugnazione per stabilire l’operatività della norma (Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 10 luglio 2015, n. 14515, nonché Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 febbraio 2014, n. 3774); c) dall’intestazione dell’ordinanza di rimessione risulta chiaramente che il giudizio in cui essa è stata adottata risale al 2014. Di qui l’infondatezza dell’eccezione di difetto di motivazione sulla rilevanza sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.

3.– Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in riferimento all’art. 53 Cost.

Il rimettente omette di illustrare compiutamente i motivi per cui la disposizione violerebbe il parametro indicato: «[q]uando il provvedimento introduttivo risulta carente in ordine alle ragioni di contrasto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso che la relativa questione debba considerarsi inammissibile» (ex plurimis, sentenza n. 223 del 2015).

4.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in riferimento all’art. 3 Cost. non è fondata.

4.1.– Le situazioni messe a confronto dal rimettente non sono omogenee. La disposizione censurata correla l’aggravio del contributo unificato all’integrale reiezione dell’impugnazione o alla sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. L’art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. prevede un’ipotesi di improcedibilità dell’appello, comminandola nel caso in cui l’appellante costituito ometta di comparire alla prima udienza ed a quella successiva, ritualmente comunicata. L’art. 181 cod. proc. civ. – richiamato dall’art. 309 cod. proc. civ. per le udienze successive alla prima ed applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall’art. 359 cod. proc. civ. – stabilisce che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice ne fissi una successiva a seguito della quale, se di nuovo nessuna delle parti compare, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Non può essere condiviso l’assunto del rimettente secondo cui la norma impugnata discriminerebbe ingiustificatamente le due richiamate fattispecie, sanzionando la prima con il raddoppio del contributo unificato e lasciandone esente la seconda.

Nonostante il dato comune rappresentato dalla mancata comparizione, cui si correla sia l’improcedibilità di cui all’art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., sia la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., le due fattispecie non sono infatti equiparabili sotto il profilo dedotto dal rimettente.

Anzitutto, va sottolineato come il regime del raddoppio del contributo unificato accomuni tutti i casi di esito negativo dell’appello, essendo previsto per le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all’appellante. In tale categoria rientra l’improcedibilità comminata dall’art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., ma non l’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.

In secondo luogo, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 2 luglio 2015, n. 13636, e sentenza 15 settembre 2014, n. 19464), la norma censurata risponde alla ratio, evidente nei casi di reiezione in rito, di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Tale ratio non è ravvisabile nella fattispecie di cui all’art. 181 cod. proc. civ., la quale prescinde dalla unilaterale utilizzazione impropria del gravame, ma riguarda soltanto l’omologa condotta omissiva delle parti – alla luce dell’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2816), secondo cui la mancata presenza alla prima udienza ed alla successiva dell’appellante e dell’appellato costituito determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo (anziché l’improcedibilità dell’appello) – con la conseguenza che la funzione deterrente riconosciuta alla norma censurata non avrebbe modo di esprimersi.

Considerato infine che il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 27 marzo 2015, n. 6280, e ordinanza 13 maggio 2014, n. 10306, nonché Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 14 marzo 2014, n. 5955), deve sottolinearsi come tale inutile dispendio di energie processuali e di correlati costi non caratterizzi la fattispecie di cui agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. La loro applicazione e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo richiedono, infatti, la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza ed a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, nell’assunto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo. Detto disinteresse, emergendo dopo la costituzione delle parti in secondo grado – quando le stesse hanno già disvelato le rispettive tesi difensive e dopo l’eventuale adozione dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata – ed accomunandole nella condotta processuale, è verosimile espressione della comune decisione di non comparire e, non di rado, di coordinamento o accordo tra le parti stesse. Tali peculiarità rispetto alla fattispecie della mancata comparizione del solo appellante alla prima udienza impediscono di considerare alla stessa stregua la contemporanea mancata comparizione di tutte le parti del giudizio di appello, epilogo presumibile indice di una composizione stragiudiziale della controversia potenzialmente frutto del precedente dispendio di energie processuali. In tal caso non avrebbe quindi senso – a riprova della differenza intercorrente con la fattispecie dell’improcedibilità – sanzionare la condotta della (sola) parte appellante, peraltro omologa a quella dell’appellato, scoraggiando un esito auspicabile sotto il profilo dell’economia processuale oltre che dell’assetto sostanziale degli interessi in conflitto.

Le ragioni che precedono dimostrano la disomogeneità tra le fattispecie a confronto, comportando la non fondatezza della questione in riferimento all’art. 3 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte d’appello di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016.