Ordinanza n. 86 del 2016

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ORDINANZA N. 86

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Paolo                      GROSSI                                              Presidente

-    Giuseppe                FRIGO                                                  Giudice

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

-    Franco                    MODUGNO                                              ”

-    Augusto Antonio   BARBERA                                                ”

-    Giulio                     PROSPERETTI                                          ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 9 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2015 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 11 del 2015), previa deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2014, ha impugnato, tra l’altro, l’art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;

che, peraltro, le censure sono formulate con riguardo al solo comma 1 dell’art. 42 del d.l. n. 133 del 2014, e solo con riguardo a quanto previsto dai seguenti nuovi commi inseriti da tale disposizione nell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

− «7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall’intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l’anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa […]»;

− «7-ter. Le Regioni attestano l’effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all’entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata»;

− «7-quater. Per l’anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni: […]»;

che le doglianze vertono sull’esorbitanza delle disposizioni statali dai principi di coordinamento della finanza pubblica, così ledendosi l’autonomia finanziaria della Regione, in presenza di una potestà legislativa di quest’ultima, sia pure concorrente, con ricadute sull’esercizio delle competenze amministrative;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata il 17 febbraio 2015, con la quale osserva, in particolare, che le norme impugnate attribuiscono all’amministrazione centrale funzioni programmatorie valide per tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell’art. 118 Cost., e che tutti gli interventi sono teleologicamente collegati all’esigenza di garantire al Paese sviluppo, crescita ed occupazione a fronte della straordinaria situazione di crisi economica e finanziaria;

che la Regione Veneto ha depositato memoria il 18 gennaio 2016, con la quale ha ribadito le argomentazioni svolte;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria il 16 febbraio 2016, con la quale ha riepilogato le considerazioni già svolte.

Considerato che la Regione Veneto, con il ricorso iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2015, ha impugnato, tra l’altro, l’art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma (istruzione, coordinamento della finanza pubblica), 118 e 119 della Costituzione;

che va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti sulle altre disposizioni impugnate con il medesimo ricorso;

che le censure sono prospettate solo rispetto all’art. 42, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, e solo con riguardo a quanto previsto dai nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

che, quanto ai commi 2, 3 e 4 del citato art. 42 del d.l. n.133 del 2014 manca un percorso logico argomentativo idoneo a collegare la censura ai parametri invocati (artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.); che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile in parte qua (sentenza n. 28 del 2014);

che, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui aggiunge i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater all’art. 46 del d.l. n. 66 del 2014, la Regione ricorrente omette ogni riferimento alla circostanza che con tali disposizioni si è espressamente data attuazione all’intesa prevista dal precedente comma 6 del medesimo art. 46 del d.l. n. 66 del 2014, e che tale intesa è stata raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 29 maggio 2014;

che con tale intesa le Regioni hanno concordato le modalità mediante le quali assicurare il previsto contributo alla finanza pubblica che il legislatore avrebbe poi inteso recepire;

che ciò rende la prospettazione gravemente carente quanto alla necessaria ricostruzione del quadro normativo;

che, pertanto, anche sotto questo profilo la questione è manifestamente inammissibile;

che la Regione omette ogni riferimento alla previsione ed attuazione dell’intesa, con una conseguente carenza di motivazione delle censure anche con riguardo ai parametri non competenziali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2016.