Ordinanza n. 62 del 2016

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ORDINANZA N. 62

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Giuseppe                     FRIGO                                             Presidente

-           Paolo                           GROSSI                                             Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                            ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 settembre 2013 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 6 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 16 dicembre 2013 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2013.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;  

         udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 6 dicembre 2013 e depositato il successivo 16 dicembre, la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto, nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione tra enti, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell’economia e delle finanze, adottare – in violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione, del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., del principio di delimitazione temporale, nonché del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed in particolare degli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 – il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 settembre 2013, recante «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento», accantonando la somma di euro 167.612.435,42 spettante alla Provincia autonoma di Bolzano; e conseguentemente di annullare l’atto impugnato, con le conseguenze di diritto, ivi compresa la restituzione alla Provincia autonoma di Bolzano delle somme accantonate ai sensi del predetto atto;

che la ricorrente premette che i citati commi 3 e 4 dell’art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni (rispetto ai quali la medesima Regione ha proposto altro autonomo ricorso in via principale, in trattazione) hanno previsto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano tenute a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica per un importo complessivo di 600 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.200 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.500 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1.575 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015; e che, ove non venga raggiunto l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’accantonamento de quo deve essere effettuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, «in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE» (ossia dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, gestito congiuntamente dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d’Italia e dall’Istituto nazionale di statistica, attraverso il quale vengono rilevati telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche);

che, ciò premesso, la Provincia autonoma di Bolzano rileva che, con l’impugnato decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito – unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo con la Provincia ricorrente – il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma (con indicazione dell’importo accantonato in “danno” ad essa ricorrente, appunto, in euro 167.612.435,42); ed obietta che, con il predetto decreto ministeriale, sono stati inoltre rideterminati, per l’anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi di cui al comma 1 dell’art. 1 (comma 2) e si è statuito (comma 3) che quanto previsto dai due precedenti commi opera fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), sicché l’indebitamento netto è stato quantificato, per la Provincia, in euro 237.450.950,18;

che la ricorrente deduce quindi (con ampie argomentazioni): a) l’illegittimità derivata del decreto ministeriale impugnato per illegittimità costituzionale dell’art. 16, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche, per contrasto con il Titolo VI dello statuto speciale, che definisce il quadro della finanza della Regione e delle Province autonome, riconoscendo autonomia finanziaria al sistema di finanziamento delle autonomie, garantito in particolare dall’art. 75 dello statuto, nonché con il sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato definito negli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto e con il principio di leale collaborazione, giacché «le modalità di accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali sono state determinate a prescindere dal necessario coinvolgimento della Provincia»; b) l’illegittimità per violazione del principio di delimitazione temporale, trattandosi, in concreto, di misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato; c) l’illegittimità per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e violazione dell’art. 79 dello statuto, attesa l’unilaterale determinazione dell’accantonamento per l’anno 2013 nei confronti delle autonomie speciali, senza che fosse stata raggiunta la prescritta intesa; d) l’illegittimità per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., per iniquo riparto del contributo fra le Province autonome di Trento e di Bolzano;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità del ricorso e la non fondatezza delle censure, con riferimento ai dedotti profili di illegittimità.

Considerato che, con atto notificato il 16 gennaio 2015 e depositato il successivo 20 gennaio, la Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso, in ragione di quanto convenuto nell’accordo tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 15 ottobre 2014;

che a tale rinuncia il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato formale adesione, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 2015;

che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 259 del 2015 e n. 75 del 2013).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.

F.to:

Giuseppe FRIGO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.