Ordinanza n. 61 del 2016

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ORDINANZA N. 61

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Giuseppe                     FRIGO                                             Presidente

-           Paolo                           GROSSI                                             Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                            ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 settembre 2013 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento), promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con ricorso notificato il 30 novembre 2013-19 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 3 dicembre 2013 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra enti 2013.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; 

         udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 30 novembre 2013-19 febbraio 2014 e depositato il 3 dicembre 2013, la Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto, nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero dell’economia e delle finanze, conflitto di attribuzione tra enti, chiedendo alla Corte di «dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottare, in violazione degli articoli 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 48-bis [e] 50 dello Statuto speciale valdostano, nonché in contrasto con gli articoli da 2 a 7 della l. n. 690 del 1981 e con gli articoli 117, comma 3 e 119, Cost., oltre che in violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 71112 del 23 settembre 2013 […], avente ad oggetto “Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento”, e, per l’effetto, annullare il gravato decreto con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la restituzione in favore della Regione ricorrente delle somme accantonate dal predetto atto»;

che la ricorrente premette che l’art. 16, comma 3, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 – in relazione al quale la medesima Regione ha proposto autonomo ricorso in via principale, in trattazione – ha previsto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano tenute a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica per un importo complessivo di 600 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.200 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.500 milioni di euro per l’anno 2014; e che, ove non venga raggiunto l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’accantonamento de quo deve essere effettuato, sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 16, comma 3, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, «in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE» (ossia dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, gestito congiuntamente dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d’Italia e dall’Istituto nazionale di statistica, attraverso il quale vengono rilevati telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche);

che, ciò premesso, la Regione Valle d’Aosta rileva che il decreto ministeriale impugnato – dato conto della mancata emanazione delle norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e del mancato raggiungimento dell’accordo in sede di Conferenza permanente – ha stabilito di procedere al riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dal citato art. 16, comma 3, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determinando il relativo accantonamento (quantificato in complessivi euro 155.781.491,66) a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali per l’anno 2013;

che la ricorrente deduce quindi (con ampie argomentazioni) l’illegittimità derivata del decreto ministeriale impugnato, trattandosi di provvedimento emanato, in via unilaterale, in dichiarata attuazione di una disposizione incostituzionale impugnata – la quale, peraltro, non fa che reiterare l’illegittimo meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», già previsto dal legislatore statale con gli artt. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 35, comma 4, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, anch’essi impugnati dalla Regione con distinti ricorsi, in trattazione;

che, in particolare, la Regione autonoma denuncia la violazione degli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle, nonché di diverse disposizioni della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in particolare degli artt. 48-bis e 50, per i quali eventuali modifiche o deroghe alle norme di attuazione statutarie possono avvenire solo a seguito dei lavori della commissione paritetica e previo parere del Consiglio della Valle; dell’art. 2, primo comma, lettera a), che attribuisce alla Regione ricorrente, tra l’altro, il potere di regolare la gestione del bilancio e l’erogazione delle spese in esso stanziate; dell’art. 3, primo comma, lettera f), che riconosce alla Valle la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell’ambito dei princìpi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», e che qualifica la competenza normativa valdostana nelle suddette materie, alla luce dei novellati artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. (anch’essi lesi dalla disposizione censurata); dell’art. 4, che attribuisce alla Valle il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le corrispondenti funzioni amministrative; e dell’art. 12, che riconosce alla Regione ricorrente quote tributarie erariali; nonché, infine, dei princìpi di leale collaborazione e ragionevolezza;

che inoltre la ricorrente denuncia ulteriori profili di illegittimità (per irragionevolezza ed iniquità della ripartizione) proprii del decreto impugnato, in cui non viene rilevato che il mancato raggiungimento dell’accordo tra le autonomie speciali nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni è dipeso non solo dalla mancata condivisione del già descritto e censurato meccanismo unilaterale di accantonamento, ma anche dal disaccordo espresso dalle Regioni in ordine ai parametri concretamente utilizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze per la quantificazione degli importi da accantonare, i quali non trovano alcun riscontro a livello legislativo;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità del ricorso e la non fondatezza delle censure, con riferimento ai dedotti profili di illegittimità.

Considerato che, con atto notificato il 23 ottobre 2015 e depositato il successivo 28 ottobre, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha rinunciato in ragione di quanto convenuto nell’accordo in materia di finanza pubblica del 21 luglio 2015, sottoscritto dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Regione medesima;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato formale accettazione alla rinuncia, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 15 gennaio 2016;

che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 259 del 2015 e n. 75 del 2013).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.

F.to:

Giuseppe FRIGO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.