Ordinanza n. 24 del 2016

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ORDINANZA N. 24

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro                       CRISCUOLO                                     Presidente

-    Giuseppe                          FRIGO                                                  Giudice

-    Paolo                                GROSSI                                                      ”

-    Giorgio                             LATTANZI                                                ”

-    Aldo                                 CAROSI                                                     ”

-    Marta                                CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario                   MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo                          CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                            AMATO                                                      ”

-    Silvana                              SCIARRA                                                  ”

-    Daria                                 de PRETIS                                                  ”

-    Nicolò                               ZANON                                                      ”

-    Franco                              MODUGNO                                               ”

-    Augusto Antonio             BARBERA                                                 ”

-    Giulio                               PROSPERETTI                                          ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), introdotto dall’art. 3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile 2003, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie», promosso dalla Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra l’Ente Parco regionale dei Castelli Romani e Candeloro Alessandro, con ordinanza del 15 luglio 2014, iscritta al n. 237 del registro ordinanze  2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di costituzione di Candeloro Alessandro;

udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato Silvia Assennato per Candeloro Alessandro.

Ritenuto che, con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), introdotto dall’art. 3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile 2003, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie»;

che la disposizione censurata testualmente prevede che «Il presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 [id est: dal Presidente della Giunta regionale] un apposito contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato»;

che la rilevanza della questione è motivata in ragione del fatto che, nel giudizio a quo, viene impugnato, da un Direttore dell’Ente Parco regionale dei Castelli Romani, il provvedimento in data 22 marzo 2006, con il quale gli è stata comunicata la «automatica cessazione dell’incarico», in applicazione, appunto, della norma denunciata, in correlazione alla intervenuta fine del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo aveva nominato (nel dicembre 2004);

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, la Corte rimettente «ritiene sufficiente richiamare le argomentazioni esposte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 104 del 23.03.2007» che − con (esclusivo) riferimento ai direttori generali delle ASL – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni, prevedenti analogo meccanismo di decadenza automatica, di cui all’art. 71, commi, 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005), ed all’art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio);

che, sempre ad avviso della rimettente, anche con riguardo al Direttore di un Ente Parco verrebbe in rilievo «un incarico dirigenziale affidato ad un soggetto scelto fra una rosa di candidati in possesso di specifici requisiti di preparazione tecnico-professionale e chiamato a svolgere compiti gestionali di natura prettamente tecnico-amministrativa», per cui non potrebbe revocarsi in dubbio, «proprio alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 104/2007, che una norma la quale àncora la durata dell’incarico alla durata del mandato dell’organo politico che ha provveduto alla nomina si pone in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione affermati negli artt. 97 e 98 Cost.»;

che si è costituito, e ha depositato successiva memoria, in questo giudizio, il Direttore dell’Ente Parco regionale dei Castelli Romani, ricorrente nel processo principale, per chiedere l’accoglimento della sollevata questione, ma solo (in subordine) nel caso in cui si escluda (come a torto avrebbe escluso la Corte d’appello di Roma) che l’art. 24, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1997 sia stato tacitamente abrogato dall’art. 55, comma 4, del nuovo statuto della Regione Lazio (legge regionale n. 1 del 2004 citata).

Considerato che, nel sollevare la riferita questione, il rimettente – pur muovendo dalla (corretta) premessa che «l’art. 55 del nuovo Statuto regionale ha generalizzato l’applicazione a tutti gli enti pubblici regionali del principio (spoil system) già introdotto nella disciplina degli Enti Parco Regionali» di cui al denunciato art. 24, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1997 − conclude poi nel senso che sia, comunque, tuttora vigente detta ultima disposizione, in quanto non implicitamente abrogata dalla sopravvenuta norma statutaria, in ragione del carattere di lex specialis, a suo avviso, attribuibile alla regola di decadenza automatica dettata  per il Direttore dell’Ente Parco rispetto a quella poi introdotta (e rimodulata), in via generale, dai commi 4 e 5 del citato art. 55 della legge regionale n. 1 del 2004, con distinto riferimento ai «componenti degli organi istituzionali» ed ai titolari di «incarichi di direzione» degli enti pubblici dipendenti;

che tale conclusione −  al di là della contraddittorietà della argomentazione che la sorregge – è manifestamente comunque errata alla luce  delle  «Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti», dettate dall’art. 71 della su citata legge della Regione Lazio n. 9 del 2005, il cui comma 1 espressamente chiarisce che le norme di cui (tra l’altro) all’art. 55, commi 4 e 5, del nuovo statuto «si applicano anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia»;

che le censure rivolte dalla Corte rimettente all’art. 24, comma 1-bis, della legge  regionale n. 29 del 1997 – non più dunque vigente all’epoca che interessa ai fini della decisione da adottare nel processo a quo – risultano, di conseguenza, connotate da aberratio ictus;

che non è neppure poi prospettabile il trasferimento del quesito sulla normativa abrogatrice;

che infatti – a prescindere dalla irrisolta riferibilità della figura del Direttore dell’Ente Parco a quella degli «organi istituzionali» od a quella dei titolari di «incarichi di direzione» delle strutture di enti pubblici dipendenti – è decisiva ed assorbente la considerazione che, sia per l’una che per l’altra categoria di soggetti, la cessazione del rapporto è collegata ad un evento – l’insediamento, rispettivamente, del nuovo Consiglio regionale ovvero dei nuovi organi di amministrazione dell’ente di riferimento – in ogni caso diverso dalla scadenza del mandato del Presidente della Giunta regionale, che unicamente viene, invece, in rilievo nel provvedimento impugnato nel giudizio a quo;

che, pertanto, la questione in esame è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), introdotto dall’art. 3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile 2003, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie», sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.