Ordinanza n. 271 del 2015

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ORDINANZA N. 271

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                               Giudice

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 20 agosto 2014, depositato in cancelleria il 26 agosto 2014 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2014.

         Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; 

         udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 agosto 2014 e depositato il successivo 26 agosto, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, ha impugnato numerosi articoli del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con  modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

che, tra queste disposizioni, la ricorrente ha censurato l’art. 22, comma 2, che stabilisce quanto segue: «Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU”»;

che, in primo luogo, la Provincia autonoma di Trento deduce che la norma, nella parte in cui prevede una riduzione dei Comuni esenti dall’ICI, invade la propria potestà legislativa primaria in materia di tributi locali, attribuita dal nuovo testo dell’art. 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificato dall’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»; e ciò, addirittura, mediante un decreto ministeriale non regolamentare, con ulteriore violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che preclude atti statali non legislativi nelle materie provinciali;

che la medesima norma viene censurata, altresì, nella parte in cui prevede il “recupero del maggior gettito” a favore dello Stato, per violazione sia del citato art. 80 dello statuto (sostituendosi alla legge provinciale nella disciplina di un tributo di competenza provinciale primaria), sia del successivo art. 81, comma 2, perché la sottrazione ai Comuni di risorse ad essi destinate incide sulla finanza comunale, che fa parte della “finanza allargata” delle Province autonome, in quanto qualunque manovra statale riguardante la finanza comunale ha ripercussioni sull’autonomia finanziaria della Provincia, che deve far fronte ai bisogni finanziari dei Comuni;

che inoltre – nella parte in cui (dopo aver previsto il recupero allo Stato del maggior gettito) dispone che, nelle autonomie speciali dotate di competenza in materia di finanza locale, tale recupero avvenga mediante il meccanismo dell’accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alle Province autonome – la norma viene impugnata per violazione dell’art. 75 dello statuto e dell’art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in quanto l’istituto dell’accantonamento non ha nel sistema statutario cittadinanza alcuna; nonché per violazione dell’art. 79 dello statuto e del principio dell’accordo che regola i rapporti fra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria, perché l’avocazione del maggior gettito è disposta con il fine del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, mentre la norma statutaria configura un sistema completo di concorso delle Province a tali obiettivi, non derogabile se non con le modalità previste dallo statuto;

che, ancora, secondo la ricorrente, l’art. 22, comma 2, lede gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto, perché pretende di derogare agli artt. 75 e 79 dello statuto medesimo ed al d.lgs. n. 268 del 1992 con una fonte primaria “ordinaria”; nonché l’art. 107 dello statuto, in quanto il richiamato art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 vincola unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione;

che, infine, la Provincia autonoma rileva che la norma, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito della quota dell’Imu (che è entrata “erariale”) relativa a certi terreni e a certi Comuni, si pone in contrasto con l’art. 75, lettera g), dello statuto, che attribuisce alla Provincia «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate», nonché col principio di ragionevolezza, che ridonda in ulteriore lesione indiretta dell’autonomia legislativa e finanziaria della Provincia (di cui agli artt. 80 e 81 dello statuto);

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che l’intero ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato;

che, con atto depositato il 20 gennaio 2015 e ritualmente notificato, la Provincia autonoma di Trento – in ottemperanza all’accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l’impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica – ha rinunciato alla impugnazione, tra gli altri, anche dell’art. 22, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014;

che, con atto depositato il 17 marzo 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che, nella seduta del 10 febbraio 2015, il Consiglio dei ministri ha deliberato di accettare tale rinuncia.

            Considerato che – riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni proposte dalla Provincia autonoma di Trento nello stesso ricorso –, conformemente alla giurisprudenza costante di questa Corte (ex plurimis e da ultimo, sentenze n. 124 e n. 65 del 2015; ordinanze n. 224, n. 213, n. 208 e n. 203 del 2015), la rinuncia all’impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con  modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015.