Ordinanza n. 268 del 2015

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ORDINANZA N. 268

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro             CRISCUOLO                                     Presidente

-    Giuseppe                FRIGO                                                  Giudice

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 119, 122 e 142, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 21 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2014 e iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la Regione autonoma Sardegna ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014) e che oggetto dell’odierno esame sono, in particolare, quelle di cui ai commi 119, 122 e 142;

che la ricorrente ha censurato l’art. 1, comma 119, poiché con esso si sarebbe inteso confermare gli oneri finanziari già previsti dall’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, da corrispondere allo Stato in un ambito, quello sanitario, che è integralmente finanziato dalla ricorrente, in violazione della sua autonomia finanziaria e con compromissione del diritto alla salute dei cittadini sardi; per violazione dei princìpi individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che gli «obiettivi finanziari» imposti alla Regione autonoma Sardegna non sarebbero né straordinari né limitati nel tempo; per violazione del principio di ragionevolezza, in relazione al diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione e agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), riconoscendo lo stesso comma gravato che le vigenti limitazioni all’autonomia finanziaria non consentono di «garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013»; per violazione degli artt. 7 e 8 dello statuto e dell’art. 119 Cost., che tutelano la particolare autonomia finanziaria della ricorrente, nonché del principio di leale collaborazione, perché lo Stato imporrebbe oneri su un capitolo di spesa che è integralmente finanziato dalla Regione autonoma Sardegna, così impedendole lo svolgimento delle funzioni conferite dallo Stato medesimo; per violazione dell’art. 8 dello statuto, perché gli obiettivi finanziari assegnati alla ricorrente andrebbero a incidere anche sulle sue quote di compartecipazione alle entrate erariali; per violazione dell’art. 6 dello statuto, in quanto il minor finanziamento della spesa sanitaria impedirebbe di fatto alla Regione autonoma Sardegna di esercitare a pieno la sua potestà amministrativa in materia; e, infine, per violazione dell’art. 81 Cost., e in particolare dei princìpi di equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese e di adeguata ed effettiva copertura di quest’ultime, dato che essi sarebbero rispettati dallo Stato solo grazie al finanziamento proveniente dalla Regioni e, in particolare, dalla ricorrente;

che la Regione autonoma Sardegna ha poi censurato il comma 122 dell’art. 1, della legge n. 147 del 2013, che aggiunge la lettera n-quinquies all’art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2012), per violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto, e degli artt. 2, 3, 5, 81, 117 e 119 Cost., anche in riferimento all’art. 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), perché, nel modificare il patto di stabilità, non avrebbe previsto un adeguamento alla riforma dell’art. 8 dello statuto, intervenuta con l’art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), omettendo di procedere al necessario innalzamento del complesso delle spese finali consentite alla ricorrente in ragione delle maggiori entrate garantite proprio dalla riforma;

che la Regione autonoma Sardegna ha infine impugnato il comma 142 dell’art. 1, della medesima legge n. 147 del 2013, ai sensi del quale «Il saldo attivo della rivalutazione [dei beni d’impresa e delle partecipazioni societarie delle imprese commerciali] può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 145», per violazione della sua autonomia finanziaria, poiché tale modificazione dell’imposizione fiscale non assicura l’equilibrio finanziario che dovrebbe essere garantito dalle norme produttive di effetti sulle entrate regionali, anche alla luce della nota insufficienza delle risorse della ricorrente in attesa dell’effettivo completamento della riforma statutaria;

che con memoria depositata il 1° aprile 2014 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario;

che, in particolare, secondo la difesa dello Stato, il gravame sarebbe inammissibile per carenza d’interesse, poiché la Regione autonoma Sardegna lamenterebbe un vulnus alle proprie prerogative finanziarie senza dimostrare che le norme impugnate si traducono in una grave alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi per farvi fronte;

che nel merito, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme contestate sono finalizzate a fronteggiare una situazione economica emergenziale, che necessariamente grava anche sulle autonomie speciali, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale e come sancito dal novellato art. 119, primo comma, Cost.;

che in relazione al censurato comma 119, che si limiterebbe a estendere ad altre aree del servizio sanitario il meccanismo di riduzione della spesa originariamente previsto per l’acquisizione di prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per quella ospedaliera, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rimettersi alle determinazioni della Corte costituzionale, la quale in un caso analogo avrebbe stabilito che il legislatore statale non è autorizzato a dettare norme di coordinamento finanziario poiché non concorre al finanziamento della spesa;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, con l’impugnazione del comma 122, la ricorrente lamenta non l’incostituzionalità della disposizione censurata, ma il fatto che non si sia adeguato il patto di stabilità: si tratterebbe di una questione di carattere politico e non giuridico, investendo una mera «omissione del legislatore statale»;

che, quanto al comma 142, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce che la disposizione non conterrebbe una riserva all’erario in senso tecnico come prospettato dalla ricorrente; né, nel merito, potrebbe considerarsi inibito allo Stato di ridurre la leva fiscale per attuare le proprie scelte di politica economica, poiché diversamente opinando si arrecherebbe un evidente pregiudizio agli stessi cittadini sardi.

Considerato che − riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni riguardanti altre disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe − il 24 marzo 2015 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e il successivo 23 giugno il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di accettazione della rinuncia;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni riguardanti altre disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015.