Ordinanza n. 212 del 2015

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ORDINANZA N. 212

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro                   CRISCUOLO                                         Presidente

-    Giuseppe                      FRIGO                                                      Giudice

-    Paolo                            GROSSI                                                          ”

-    Giorgio                         LATTANZI                                                    ”

-    Aldo                             CAROSI                                                         ”

-    Marta                            CARTABIA                                                   ”

-    Mario Rosario               MORELLI                                                      ”

-    Giancarlo                      CORAGGIO                                                  ”

-    Giuliano                        AMATO                                                          ”

-    Silvana                          SCIARRA                                                      ”

-    Daria                             de PRETIS                                                      ”

-    Nicolò                           ZANON                                                          ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale ordinario di Trieste con quattro ordinanze, tre del 30 agosto ed una del 23 dicembre 2011, iscritte ai nn. da 253 a 256 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che nel corso di quattro giudizi – aventi tutti analogamente ad oggetto la richiesta di annullamento di provvedimenti di revoca della patente di guida adottati nei confronti di soggetti cui era stata applicata, per reati concernenti gli stupefacenti, una pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, con sentenze emesse anteriormente all’entrata in vigore del testo dell’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come da ultimo sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – l’adito Tribunale ordinario di Trieste ha sollevato, con altrettante ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 253, n. 254, n. 255 e n. 256 del 2014), questione di legittimità costituzionale del predetto art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui (a seguito della ricordata sostituzione ex art. 3, comma 52, lettera a, della legge n. 94 del 2009) prevede che «1. Non possono conseguire la patente di guida [...] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza], fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi [...]» e che «2. [...] se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida […]»;

che, secondo il rimettente, l’«anomala» sanzione che la normativa denunciata ricollega alla condanna per taluni reati − da cui deriverebbe, per presunzione assoluta, la carenza dei requisiti morali per il conseguimento ed il mantenimento della patente – sarebbe irragionevole e lesiva del diritto di difesa, in violazione, quindi, degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, nei quattro giudizi innanzi a questa Corte, che per l’identità del rispettivo oggetto possono riunirsi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l’inammissibilità od infondatezza della riferita questione.

Considerato che, nei giudizi a quibus, ciò che propriamente ed unicamente si contesta dai ricorrenti è la legittimità della revoca della patente ex art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, disposta nei confronti di soggetti condannati (per reati in materia di stupefacenti) con sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e divenute definitive in data anteriore a quella di entrata in vigore della norma denunciata;

che, in relazione a tale censurato profilo applicativo, la predetta norma risulta, però già caducata dalla sentenza di questa Corte n. 281 del 2013, che ha, appunto dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009»;

che − alla luce di tale pronuncia, esaustiva al fine della decisione da adottare nei processi principali – perdono di rilevanza le censure genericamente formulate nei confronti della normativa in esame con riguardo alla sua applicazione a regime e con riferimento, quindi, a situazioni estranee allo specifico thema decidendum che occupa il rimettente;

che la questione sollevata è, per tal profilo, manifestamente, pertanto, inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.