Sentenza n. 179 del 2015

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SENTENZA N. 179

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                 CRISCUOLO                        Presidente

-           Giuseppe                    FRIGO                                     Giudice

-           Paolo                          GROSSI                                        ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                   ”

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-11 novembre 2014, depositato in cancelleria il 13 novembre 2014 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7-11 novembre 2014 e depositato il 13 novembre 2014, iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014”), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE).

Il citato art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 dispone che «Nella tabella C della L.R. n. 49/2013, dopo la voce: “42701 – per spese contrattuali per il servizio del trasporto pubblico locale – 2.113.929,51”, è inserita la voce: “42703 – contributo straordinario alla società Aerdorica spa per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi – 1.100.000,00”».

Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che il predetto finanziamento costituirebbe un aiuto di Stato ed, in quanto tale, andrebbe notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua compatibilità con il TFUE. Pertanto l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il ricorrente ricorda che gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 del TFUE consisterebbero in agevolazioni di natura pubblica, volte a favorire in qualsiasi forma imprese o produzioni e, come tali, idonee a falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. La Corte costituzionale avrebbe precisato che la nozione di aiuto di Stato sarebbe di natura complessa e che l’ordinamento comunitario riserverebbe alla competenza esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

A tal fine l’art. 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». In sede nazionale, l’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) stabilisce che «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata».

Alla luce delle richiamate disposizioni, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero evidenti i vizi che inficiano la norma censurata. Infatti, la Regione Marche, con l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 avrebbe adottato un atto definitivo di concessione di un contributo superiore alla soglia cosiddetta “de minimis”, ad una società aeroportuale, senza aver preventivamente sottoposto alla Commissione europea il progetto, le modalità ed il contenuto dell’erogazione stessa. Né per altro verso il beneficio parrebbe condizionato alla verifica di compatibilità da parte della stessa Commissione. Il ricorrente afferma che la Corte costituzionale avrebbe già dichiarato nella sentenza n. 299 del 2013 l’illegittimità costituzionale di un’analoga disposizione legislativa della Regione Abruzzo, con la quale sarebbe stato disposto un identico finanziamento a favore della società avente la gestione dell’aeroporto d’Abruzzo.

2.– Con atto depositato il 16 dicembre 2014 si è costituita in giudizio la Regione Marche, che chiede l’inammissibilità ovvero l’infondatezza nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE.

La Regione Marche sostiene che la questione sarebbe innanzitutto manifestamente inammissibile per l’assoluta genericità della prospettazione della censura.

A giudizio della resistente, nel ricorso non sarebbero stati allegati quegli elementi necessari – secondo la giurisprudenza costituzionale – al giudice nazionale per valutare se lo stanziamento predisposto dalla norma regionale impugnata integri un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, per il quale sarebbe operante l’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Verrebbe solamente specificato che l’ammontare sarebbe superiore alla soglia cosiddetta “de minimis”. In tal senso si richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 18 del 2013 e n. 185 del 2011), in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea (si cita, ex multis, la sentenza 10 giugno 2010, in causa C-140/09).

Nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe infondata, in quanto la previsione contenuta nella disposizione regionale impugnata non sarebbe idonea a falsare, né a minacciare di falsare la concorrenza. A giudizio della resistente, l’art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 stanzierebbe risorse al solo scopo di ripianare debiti fiscali contratti dalla società Aerdorica. La decisione della Commissione europea del 13 maggio 2009, relativa all’aiuto n. 12 del 2009, annovererebbe l’aeroporto di Falconara Marittima nella categoria “piccoli aeroporti regionali” – secondo la classificazione di cui alla comunicazione della Commissione n. 2005/312/01 (Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aree operanti su aeroporti regionali) – i quali non farebbero concorrenza agli altri aeroporti. A sostegno di quanto detto, la resistente richiama altresì la decisione della Commissione europea dell’8 aprile 2009, relativa all’aiuto n. 45 del 2009 (Progetto relativo a interventi integrati per il sistema aeroportuale toscano). Inoltre, l’impugnato art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 disporrebbe uno stanziamento di risorse pubbliche a favore di una società composta al 93 per cento da enti pubblici (per l’82,72 per cento dalla Regione), che svolgerebbe un servizio di interesse economico generale. Quest’ultima nozione sarebbe ampia ed elastica, nonché rimessa alla discrezionalità degli Stati membri per espresso riconoscimento della Commissione.

Gli adempimenti fiscali pregressi oggetto dello stanziamento afferirebbero ai costi da sostenere per esercitare il citato servizio di interesse economico generale.

Ne conseguirebbe che, secondo la Regione Marche, il precedente costituito dalla sentenza n. 299 del 2013, citata nel ricorso, non sarebbe sovrapponibile al caso di specie, perché lo stanziamento di risorse disposto a favore della Aerdorica spa non sarebbe volto a finanziare interventi di valorizzazione dell’aeroporto, come nel caso dell’aeroporto di Pescara. La fattispecie di cui all’impugnato art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 ricadrebbe dunque nell’ambito di applicazione dell’art. 106, paragrafo 2, del TFUE, secondo il quale «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione». Tale deroga sarebbe stata interpretata dalla Corte di giustizia (si cita la sentenza 24 luglio 2003, in causa C-280/00) e dalla Commissione europea (si cita la decisione del 28 novembre 2005, n. 2005/842/CE, riguardante l’applicazione dell’art. 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale) nel senso di ritenere che affinché taluni servizi di interesse economico generale funzionino ed assolvano i loro compiti, può rendersi necessario che lo Stato fornisca un sostegno finanziario destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico. In simili casi, nel rispetto dei presupposti indicati agli artt. 4 e 5 della citata decisione della Commissione europea, tale sostegno finanziario non sarebbe sottoposto alla disciplina degli aiuti di Stato e di conseguenza non sussisterebbe l’obbligo di notifica alla Commissione. Il caso di specie rientrerebbe proprio nell’ambito di tale deroga, in quanto l’art. 1 (recte: 2), comma 1, lettera d), della menzionata decisione del 2005 prevede[va] che essa si applichi alle «compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse a aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 1.000.000 passeggeri per gli aeroporti e a 300.000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale». A sostegno di questa argomentazione la Regione resistente richiama anche quanto affermato nella proposta di legge n. 440, approvata con la legge reg. Marche n. 22 del 2014, in ordine alla situazione di equilibrio rispetto alle spese correnti, cui sarebbe pervenuta la società Aerdorica e circa la contestuale impossibilità della società a far fronte al debito relativo alle ritenute d’acconto sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori, da ripianare entro il 19 settembre in uno con la presentazione della dichiarazione annuale. La resistente conclude sul punto che se non fosse disposto lo stanziamento di euro 1.100.000,00 per coprire tale debito con l’erario, la situazione di precario equilibrio economico-finanziario, in cui versa la società Aerdorica potrebbe risultare del tutto compromessa e con essa l’esercizio del servizio di interesse economico generale erogato. Verrebbe allora integrata la previsione dell’art. 106, paragrafo 2, del TFUE, ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.

3.– In data 16 giugno 2015 la Regione Marche ha depositato una memoria, con la quale ribadisce la richiesta che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 sia dichiarato inammissibile ovvero infondato. A sostegno delle ragioni già precedentemente esposte afferma che in base alla relazione sulle procedure di revisione consegnata dalla Mazars spa all’Aerdorica il 31 dicembre 2014 l’ammontare dei debiti fiscali e dei relativi interessi, legati all’esercizio dei servizi aeroportuali, sarebbe corrispondente all’importo stanziato con la disposizione impugnata. Inoltre la riconducibilità del servizio aeroportuale alla categoria dei servizi di interesse economico generale troverebbe riscontro nell’art. 3 (recte: art. 1, comma 3) della legge della Regione Marche 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell’aeroporto delle Marche – Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), nonché dall’art. 1 della convenzione stipulata, in attuazione dell’art. 4 (recte: art. 1, comma 4) della legge reg. Marche n. 6 del 2009, tra la Regione Marche e la società Aerdorica in data 19 gennaio 2010, e dall’elenco delle attività che rientrerebbero nell’ambito della gestione aeroportuale affidata alla citata società. Dunque, la fattispecie oggetto della norma censurata ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 106, paragrafo 2, del TFUE. Peraltro la decisione della Commissione europea 20 dicembre 2011, n. 2012/21/UE, che ha abrogato e sostituito la decisione n. 2005/842/CE, ridefinirebbe i requisiti necessari – oggetto e durata dell’obbligo di servizio pubblico, indicazione dell’impresa e del territorio, regolamentazione del sistema di compensazione – affinché le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico ad imprese incaricate di servizi di interesse economico generale siano esentate dall’obbligo di notifica alla Commissione europea. Tali requisiti sarebbero pienamente soddisfatti dalla convenzione stipulata tra la Regione Marche e la società Aerdorica, sebbene tale atto sia antecedente alla citata decisione. Inoltre a quest’ultima farebbero espresso riferimento anche le delibere di Giunta regionale, con le quali sarebbero state determinate e liquidate a favore di Aerdorica spa le compensazioni dei costi discendenti dall’attività di gestione dell’aeroporto per il 2014.

4.– Con memoria depositata in data 16 giugno 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014, poiché disporrebbe un intervento mediante risorse pubbliche a favore di una società che opera come qualsiasi soggetto privato, pur se sostanzialmente partecipata dalla Regione. Il ricorrente ricorda che nella giurisprudenza della Corte di giustizia (cita la sentenza 16 maggio 2002, in causa C-482/89) sarebbe stato più volte affermato il principio dell’investitore privato, in base al quale nei confronti delle imprese pubbliche – categoria alla quale apparterrebbe anche l’Aerdorica spa – la condotta imprenditoriale dello Stato dovrebbe uniformarsi a quella dell’imprenditore privato, secondo logiche di profitto. Il citato principio non sarebbe rispettato dall’impugnata disposizione della legge reg. Marche n. 22 del 2014.

Anche la Commissione europea nel memo del 1° ottobre 2014 avrebbe precisato che il principio di parità di condizioni tra aeroporti e compagnie aeree all’interno dell’Unione avrebbe fondamentale importanza ai fini della competitività e della crescita dei relativi settori unionali, mentre in linea di principio gli aiuti al funzionamento produrrebbero un effetto estremamente distorsivo ed andrebbero autorizzati solo in circostanze eccezionali. Inoltre la natura di scalo internazionale dell’aeroporto di Falconara Marittima renderebbe la misura de qua per se stessa idonea ad incidere sugli scambi degli Stati membri, costituendo una minaccia per la concorrenza. Infine nel caso in esame la sovvenzione non sarebbe destinata ad assolvere alcun servizio di interesse economico generale – contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Marche – bensì a coprire semplicemente gli adempimenti fiscali pregressi della società Aerdorica.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014”), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE).

Il citato art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 dispone che «Nella tabella C della L.R. n. 49/2013, dopo la voce: “42701 – per spese contrattuali per il servizio del trasporto pubblico locale – 2.113.929,51”, è inserita la voce: “42703 – contributo straordinario alla società Aerdorica spa per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi – 1.100.000,00”».

1.1.– Il ricorrente ritiene che il predetto finanziamento costituirebbe un aiuto di Stato non previamente notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato interno. Pertanto, esso contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 del TFUE, consistono in agevolazioni di natura pubblica volte a favorire in qualsiasi forma imprese o produzioni e, quindi, idonee a falsare la concorrenza nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri. Rammenta, inoltre, che l’ordinamento comunitario riserverebbe alla competenza esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

L’art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 avrebbe previsto, con atto definitivo di concessione, un contributo superiore alla soglia cosiddetta “de minimis” per una società aeroportuale senza preventiva notifica alla Commissione europea del progetto, per la valutazione delle modalità e del contenuto dell’erogazione stessa. Né, secondo il ricorrente, per altro verso, il beneficio parrebbe condizionato alla verifica di compatibilità da parte della stessa Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la sentenza n. 299 del 2013 di questa Corte che avrebbe già dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’analoga previsione legislativa della Regione Abruzzo, con la quale si sarebbe disposto un identico finanziamento a favore della società avente la gestione dell’aeroporto d’Abruzzo.

1.2.– La Regione Marche si è costituita in giudizio, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale proposta sarebbe inammissibile o, comunque, infondata.

Secondo la resistente la questione sarebbe, innanzitutto, manifestamente inammissibile per l’assoluta genericità della prospettazione della censura, in quanto il ricorrente non avrebbe allegato quegli elementi necessari al giudice nazionale – secondo la giurisprudenza costituzionale – per valutare se lo stanziamento predisposto dalla norma regionale impugnata integri un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, per il quale sarebbe operante l’obbligo di notifica alla Commissione ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE . Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbe solo limitato ad affermare il superamento della soglia cosiddetta “de minimis”.

Nel merito, secondo la Regione Marche, la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata, in quanto la previsione contenuta nella disposizione regionale impugnata non sarebbe idonea a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza. A giudizio della resistente, tale disposizione stanzierebbe risorse al solo scopo di ripianare debiti contratti dalla società Aerdorica, gestore dell’aeroporto di Falconara Marittima. La decisione della Commissione europea del 13 maggio 2009, relativa all’aiuto n. 12 del 2009 (Finanziamento pubblico di investimenti in infrastrutture nell’aeroporto di Falconara), annovererebbe tale aeroporto nella categoria dei “piccoli aeroporti regionali“ – secondo la classificazione di cui alla comunicazione della Commissione n. 2005/312/01 (Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali) – i quali non farebbero concorrenza agli altri aeroporti. A sostegno di quanto detto, la resistente richiama altresì la decisione della Commissione europea dell’8 aprile 2009, relativa all’aiuto n. 45 del 2009 (Progetto relativo a interventi integrati per il sistema aeroportuale toscano). Inoltre, l’impugnato art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 disporrebbe uno stanziamento di risorse pubbliche a favore di una società composta al 93 per cento da enti pubblici (per l’82,72 per cento dalla Regione), che svolgerebbe un servizio di interesse economico generale.

Quest’ultima nozione sarebbe ampia ed elastica e dovrebbe ritenersi rimessa alla discrezionalità degli Stati membri per espresso riconoscimento della Commissione.

Quindi, sostiene la Regione Marche, gli adempimenti fiscali pregressi oggetto dello stanziamento afferirebbero ai costi da sostenere per esercitare tale servizio di interesse economico generale.

Ad avviso della Regione, ne conseguirebbe che il precedente costituito dalla sentenza n. 299 del 2013, citata nel ricorso, non sarebbe sovrapponibile al caso di specie, perché lo stanziamento di risorse disposto a favore della Aerdorica spa non sarebbe volto a finanziare interventi di valorizzazione dell’aeroporto, come nel caso dell’aeroporto di Pescara. La presente fattispecie ricadrebbe, invece, nell’ambito di applicazione dell’art. 106, paragrafo 2, del TFUE, secondo il quale «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale […] sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all’adempimento […] della specifica missione loro affidata […]». Tale deroga sarebbe stata interpretata dalla Corte di giustizia (si cita la sentenza 24 luglio 2003, nella causa C-280/00) e dalla Commissione europea (si cita la decisione del 28 novembre 2005, n. 2005/842/CE, riguardante l’applicazione dell’art. 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale) nel senso di ritenere che, affinché taluni servizi di interesse economico generale funzionino ed assolvano i loro compiti, può rendersi necessario che lo Stato fornisca un sostegno finanziario destinato a coprire interamente, od in parte, i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico. In simili casi, nel rispetto dei presupposti indicati dagli artt. 4 e 5 della citata decisione della Commissione europea, tale sostegno finanziario non sarebbe sottoposto alla disciplina degli aiuti di Stato e, di conseguenza, non sussisterebbe l’obbligo di notifica alla Commissione.

Il caso di specie rientrerebbe proprio nell’ambito di tale deroga in quanto l’art. 1 (recte: 2), comma 1, lettera d), della menzionata decisione della Commissione europea prevede che essa si applichi alle «compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse a aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 1.000.000 passeggeri per gli aeroporti e a 300.000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale».

A sostegno di questa argomentazione la Regione resistente richiama anche quanto affermato nella proposta di legge n. 440, approvata con la legge reg. Marche n. 22 del 2014, nella parte in cui evidenzia l’impossibilità della società di far fronte al debito relativo alle ritenute d’acconto sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori, da ripianare entro il 19 settembre in uno con la presentazione della dichiarazione annuale.

La resistente conclude sul punto che, se non fosse disposto lo stanziamento di euro 1.100.000,00 per coprire tale debito con l’erario, la situazione di precario equilibrio economico-finanziario in cui versa la società Aerdorica potrebbe risultare del tutto compromessa e con essa l’esercizio del servizio di interesse economico generale erogato. Verrebbe, allora, integrata la previsione dell’art. 106, paragrafo. 2, del TFUE, ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.

2.– Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata allegazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, degli elementi probatori circa la natura di aiuto di Stato del contributo assegnato alla società aeroportuale. Oggetto del presente giudizio è il rispetto da parte della Regione Marche del procedimento previsto dalle norme europee e nazionali per la notifica degli aiuti di Stato, mentre ogni valutazione circa la compatibilità dell’agevolazione con la normativa europea spetta alla Commissione, dovendosi in questa sede delibare soltanto la sussistenza dell’astratta configurabilità di una fattispecie di aiuto. Sotto tale profilo, la prospettazione del ricorrente è chiara e non implausibile nell’individuare i potenziali elementi di detta fattispecie.

3.– Ai fini della decisione del merito, è opportuno poi effettuare una ricognizione delle regole fondamentali e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di aiuti di Stato, così da ricostruire il contesto ordinamentale nel quale si colloca la norma censurata.

Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile dall’art. 107 del TFUE (in precedenza art. 87, paragrafo. 1, del Trattato della Comunità europea), consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Le norme principali che regolano la competenza della Commissione ed il procedimento per realizzare il sindacato sulla compatibilità degli aiuti di Stato e la relativa autorizzazione sono articolate nel modo seguente.

L’art. 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che: «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

L’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), stabilisce che: «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata».

L’art. 3 del regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti «de minimis») – che ha sostituito il regolamento della Commissione europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore «de minimis») – dispone: «1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3 del trattato. 2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro ad un’impresa unica non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. […]».

3.1.– I requisiti costitutivi di detta nozione di aiuto di Stato, individuati dalla richiamata legislazione e dalla giurisprudenza europea, possono essere pertanto così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, in causa C-169/08), incidendo sugli scambi tra Stati membri; c) dimensione dell’intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto “de minimis” ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.

Gli interventi che presentano queste caratteristiche sono qualificabili aiuti di Stato indipendentemente dalla forma giuridica, che può assumere sembianze diverse quali, ad esempio, sovvenzioni e contributi a vario titolo, prestiti a tasso agevolato, garanzie contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili, acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato.

La nozione di aiuto di Stato è quindi di natura complessa ed afferisce ad una serie ampia di transazioni economiche, le quali hanno quale comune denominatore l’idoneità ad alterare la concorrenza nell’ambito del mercato europeo.

L’ordinamento europeo riserva alla competenza della Commissione europea la verifica di compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal Trattato e dalla legislazione comunitaria.

Per questo motivo è stato affermato che «Ai giudici nazionali spetta solo l’accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell’avvenuta notifica dell’aiuto. Ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto» (sentenza n. 185 del 2011) secondo la configurabilità astratta della fattispecie e, ove questa sussista, se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzati alle verifiche di competenza della Commissione europea.

4.– Alla luce delle esposte premesse, la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108 del TFUE è fondata.

Non v’è dubbio che il profilo soggettivo dell’ente erogatore e l’elemento quantitativo del contributo siano delineati con chiarezza dalla norma.

Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente rilevare che, ai fini della presente decisione, la Regione è un’articolazione dello Stato, la quale ha destinato, attraverso il contributo in esame, risorse pubbliche ad un operatore economico che svolge la propria attività nel mercato del trasporto aereo.

Per quel che concerne l’ammontare del contributo attribuito alla società Aerdorica, esso risulta significativamente superiore al limite (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari), entro il quale l’intervento può essere qualificato “de minimis” e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.

Anche sotto il profilo oggettivo è inequivocabile che il contributo straordinario dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 rientri tra le agevolazioni in astratto riconducibili alla categoria degli aiuti di Stato.

L’obiettiva configurazione della fattispecie è sufficiente a confutare le argomentazioni della Regione in merito alle peculiarità del contributo, che lo collocherebbero al di fuori del perimetro concettuale degli aiuti di Stato: catalogazione dell’aeroporto di Falconara tra i piccoli aeroporti regionali; svolgimento da parte della società aeroportuale di un servizio di interesse economico generale; compensazioni di obblighi di servizio pubblico; natura imprenditoriale del rimborso degli oneri fiscali evasi dalla società stessa.

Le tesi regionali, in verità, avrebbero dovuto essere esposte – prima dell’adozione della norma impugnata – alla Commissione europea a sostegno della compatibilità dell’intervento a favore della società aeroportuale con la disciplina degli aiuti di Stato.

Infatti, se l’art. 107, paragrafo 1, del TFUE prevede il principio dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, la normativa europea consente alcune deroghe contenute nel citato art. 107, paragrafi 2 e 3, e negli artt. 93 e 106, paragrafo 2, del TFUE, la cui applicabilità la Regione avrebbe potuto invocare nella sede opportuna.

Al contrario, nel descritto contesto normativo e giurisprudenziale, la verifica spettante a questa Corte riguarda solo la riconducibilità formale della fattispecie contestata agli interventi, per i quali sussiste l’obbligo di notificazione alla Commissione europea. Tale qualificazione è propedeutica al giudizio sulla correttezza del procedimento legislativo seguito dalla Regione Marche il quale, per quanto precedentemente rilevato, contrasta con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE.

Detto contributo è, infatti, potenzialmente idoneo a concedere un vantaggio all’ente beneficiario, che vede incrementata la propria competitività non per effetto di una razionalizzazione dei costi e dei ricavi, bensì attraverso il rimborso di oneri derivanti dalla mancata definizione di adempimenti fiscali pregressi in una misura ben superiore alla soglia economica minima fissata dal regolamento (UE) n. 1407/2013, sui cosiddetti aiuti “de minimis”.

Per questi motivi, la Regione Marche rientra certamente tra i soggetti onerati – ai sensi dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 – della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.

Quanto all’eccezione dalla stessa sollevata circa il mancato assolvimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dell’onere della prova in ordine alla turbativa della concorrenza in materia aeroportuale, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, non spetta né allo Stato dimostrare l’incidenza dell’agevolazione sul mercato interno, né alla Corte procedere al suo accertamento, essendo sufficiente – ai fini del presente giudizio – che la fattispecie sia configurata in astratto come aiuto di Stato, secondo i canoni precedentemente specificati, e che la Regione conferente non abbia rispettato gli adempimenti e le procedure finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione europea (sentenze n. 249 del 2014 e n. 299 del 2013).

5.– In definitiva, l’art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014, nell’attribuire un finanziamento a favore della società Aerdorica di euro 1.100.000,00 senza notifica del progetto di legge alla Commissione europea ed in assenza di previo parere favorevole di quest’ultima, si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.