Ordinanza n. 148 del 2015

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ORDINANZA N. 148

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Paolo                           GROSSI                                             Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno nel procedimento vertente tra l’impresa individuale A.H. di A.L. e il Ministero dello sviluppo economico – Ispettorato territoriale della Toscana con ordinanza del 9 settembre 2010, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ordinanza del 9 settembre 2010, il Tribunale ordinario di Livorno ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

che la questione è sorta nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, promosso dall’impresa individuale A.H. di A.L. nei confronti del Ministero dello sviluppo economico – Ispettorato territoriale della Toscana;

che, ad avviso del rimettente, il legislatore ha irragionevolmente elevato gli importi minimi e massimi della sanzione prevista per l’omessa comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decuplicandoli rispetto alle misure originariamente previste nel d.lgs. n. 259 del 2003 e sottoponendo a uguale trattamento, sia le grandi imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica (come i grandi gestori della telefonia), sia le piccole imprese che offrono servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati quali negozi o altri esercizi aperti al pubblico (phone center, internet point e simili);

che la norma, non consentendo trattamenti sanzionatori diversificati in ragione delle diverse capacità organizzative e reddituali degli autori della violazione, contrasterebbe con il canone di ragionevolezza e proporzionalità che deve guidare il legislatore nella determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, nonché con il principio di uguaglianza sostanziale, finendo anche per frustrare la propria stessa funzione deterrente, in quanto il minimo edittale sarebbe eccessivo per i piccoli imprenditori, mentre il massimo sarebbe irrisorio e inadeguato per le grandi società di telecomunicazione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice a quo non avrebbe descritto la fattispecie sottoposta alla sua cognizione, limitandosi a censurare la norma per l’abnormità della sanzione nel minimo e per l’insufficienza nel massimo, ed inoltre perché non terrebbe conto delle dimensioni e della rilevanza delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, senza lasciare comprendere se il caso al quale è chiamato ad applicarla si riferisce a un’impresa di modeste dimensioni o a una di grandi, né per quali ragioni l’importo delle sanzioni dovrebbe essere considerato eccessivo nel minimo e insufficiente nel massimo, non consentendo così di stabilire se il sindacato della Corte debba riguardare l’abnormità del limite minimo o l’inadeguatezza del limite massimo edittale;

che l’intervenuto ha eccepito l’inammissibilità della questione anche perché essa attiene alla materia della quantificazione delle sanzioni amministrative, la quale rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta violazione del canone della ragionevolezza, che tuttavia è esclusa nel caso concreto, considerato che la lesività delle condotte sanzionate non dipende dalle dimensioni dell’impresa di comunicazioni, trattandosi di omesse comunicazioni al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di dati e notizie richiesti all’operatore economico, e che si dovrebbe tenere conto, altresì, della possibilità di adeguare la sanzione alla gravità della condotta, consentita dall’ampio perimetro dei limiti edittali.

Considerato che il Tribunale ordinario di Livorno dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

che nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione la questione è sollevata con riferimento all’intero testo del comma 9, come modificato, ma dalla motivazione si desume con sufficiente chiarezza che l’oggetto della censura è limitato alla parte di esso che riguarda l’omessa comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con specifico riferimento alla misura della sanzione amministrativa, che il legislatore ha decuplicato con la novella del 2006, elevandola da 1.500 a 15.000 euro nel minimo e da 115.000 a 1.150.000 euro nel massimo;

che il giudice a quo, dopo avere affermato che la norma denunciata costituisce il fondamento di un’ordinanza-ingiunzione contro la quale il ricorrente nel giudizio principale ha proposto opposizione, espone che, a suo avviso, tale norma contrasterebbe con i canoni di ragionevolezza e proporzione, perché la sanzione pecuniaria in essa prevista sarebbe eccessiva e perché sottoporrebbe a uguale trattamento, sia le grandi imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica, sia le piccole imprese che offrono servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati, quali negozi o altri esercizi aperti al pubblico, e violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza sostanziale, finendo per frustrare la propria stessa funzione deterrente, in quanto il minimo edittale sarebbe eccessivo per i piccoli imprenditori e il massimo, invece, sarebbe irrisorio e inadeguato per le grandi imprese di telecomunicazione;

che il giudice a quo non precisa, né per quale specifica condotta sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione, né quale sanzione sia stata concretamente applicata, né quali siano l’attività esercitata dal ricorrente e le dimensioni della sua impresa;

che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale – non emendabile tramite la lettura diretta degli atti di tale giudizio, ostandovi il principio della necessaria autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – impedisce la verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l’inammissibilità (ex plurimis, sentenze n. 128 del 2014, n. 301 del 2012 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 183, n. 176, n. 84 e n. 20 del 2014, n. 295 del 2013, n. 93 del 2012 e n. 260 del 2011);

che la descrizione del tutto insufficiente della fattispecie rende impossibile verificare finanche se la norma denunciata, nel testo attualmente in vigore, debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio principale e se le ragioni esposte a sostegno del dubbio di costituzionalità abbiano una qualche attinenza con il caso concreto oggetto del medesimo giudizio, e si traduce in una incolmabile lacuna della motivazione sulla rilevanza della questione;

che il rimettente, inoltre, assume che la sanzione sarebbe inadeguata e sproporzionata sia nel minimo che nel massimo edittale, ritenendo eccessivo il primo per le piccole imprese che offrono servizi di comunicazione elettronica al pubblico e irrisorio il secondo per le grandi imprese di telecomunicazione, con la conseguenza che l’insufficiente descrizione della fattispecie nemmeno fa comprendere se il sindacato della Corte debba riguardare, senza eccedere dalle esigenze del caso concreto, l’abnormità del limite minimo o l’inadeguatezza del limite massimo o entrambi questi profili;

che quanto esposto comporta, altresì, che il petitum formulato dal rimettente manchi dei necessari requisiti di chiarezza e univocità, ciò che costituisce, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, un’altra ragione di inammissibilità della questione (ex plurimis, sentenza n. 186 del 2011, ordinanze n. 21 del 2011, n. 91 del 2010 e n. 269 del 2009);

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.