Ordinanza n. 116 del 2015

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 116

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro             CRISCUOLO                                     Presidente

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                    Giudice

-    Giuseppe                FRIGO                                                       ”

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell’ art. 1, comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, promossi dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano con sei ricorsi notificati il 24 febbraio 2012, il 25 febbraio-4 marzo e il 27 febbraio 2013, il 23-30 dicembre e il 30 dicembre 2013, depositati in cancelleria il 28 febbraio e il 1° marzo 2012, il 4 e il 5 marzo 2013 e 2 e 7 gennaio 2014, rispettivamente iscritti ai nn. 34 e 40 del registro ricorsi 2012, ai nn. 30 e 35 del registro ricorsi 2013 ed ai nn. 1 e 3 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione (di cui uno fuori termine) del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, tra le altre disposizioni, hanno dapprima impugnato (con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 34 e n. 40 del 2012) gli artt. 13, commi 11 e 17, e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

che successivamente le stesse Province autonome di Trento e di Bolzano (con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 30 e n. 35 del 2013) hanno impugnato l’art. 1, comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013);

che infine le ricorrenti (con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 1 e n. 3 del 2014) hanno impugnato gli artt. 2-bis, comma 2 – la sola Provincia autonoma di Trento – e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124;

che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto le citate impugnative in riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo VI (Finanza della regione e delle province) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e nel decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), che garantiscono l’autonomia finanziaria provinciale, in alcuni casi denunciando altresì la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero in alcuni casi inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato all’impugnazione degli artt. 13, commi 11 e 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, dell’art. 1, comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge n. 228 del 2012 e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del d.l. n. 102 del 2013, con atti depositati in cancelleria in data 27 e 28 gennaio 2015;

che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atti depositati in cancelleria in data 19 febbraio, 5 e 17 marzo 2015;

che, a seguito del medesimo accordo, anche la Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato alle impugnative di cui ai ricorsi indicati in epigrafe, con atti depositati in cancelleria in data 21 gennaio e 3 marzo 2015;

che anche dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atti depositati in cancelleria in data 12 febbraio, 5 e 10 marzo 2015.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime disposizioni o comunque disposizioni strettamente correlate tra loro, vanno riuniti, riservando a separate decisioni la trattazione delle questioni vertenti sulle altre norme con essi impugnate;

che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle Province autonome ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015.