Sentenza n. 85 del 2015

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SENTENZA N. 85

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro             CRISCUOLO                                     Presidente

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                    Giudice

-    Giuseppe                FRIGO                                                       ”

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c), dell’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell’art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiuntivo dell’art. 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Galatina, nel procedimento vertente tra M.G. ed altro e T.A. con ordinanza del 12 febbraio 2014, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Galatina, con ordinanza del 12 febbraio 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c), dell’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, per violazione degli artt. 38 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha previsto che siano fatte salve le limitazioni in materia di pignoramento di cui all’art. 545 del codice di procedura civile, e dell’art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha introdotto l’art. 72-ter (Limiti di pignorabilità) nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione dei limiti individuati da tale disposizione anche ai crediti sorti inter privatos.

Riferisce il giudice a quo che la questione è sorta nell’ambito di una procedura esecutiva promossa da due creditori privati cittadini per un credito di alcune migliaia di euro.

Si legge nell’ordinanza di rimessione che i creditori avevano richiesto il pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 546, comma l, del codice di procedura civile, delle somme depositate a qualsiasi titolo su conti, certificati di deposito, libretti di risparmio o equipollenti intestati al debitore presso vari istituti di credito aventi sede in Galatina, citando l’esecutato ed i suddetti istituti di credito per l’udienza prevista dall’art. 547 cod. proc. civ. Riferisce il giudice rimettente che il pignoramento aveva dato esito positivo unicamente con riferimento all’indennità mensile di disoccupazione, periodicamente accreditata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale su un conto corrente intestato al debitore. Questi, opponendosi all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, cod. proc. civ., si costituiva in giudizio ed evidenziava nell’occasione vari profili di incostituzionalità della procedura esecutiva.

Il giudice a quo, nell’ordinanza del 12 febbraio 2014, osserva che sebbene da tempo la pignorabilità delle retribuzioni e delle pensioni sia disciplinata nel rispetto del principio consolidato della limitazione delle pretese creditorie entro precisi limiti percentuali (ordinariamente corrispondenti ad un quinto del loro importo), in ragione di consolidati orientamenti giurisprudenziali (sono richiamate varie decisioni di giudici di merito e la recente sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 9 ottobre 2012, n. 17178) tali limiti verrebbero meno quando i predetti emolumenti confluiscano in un conto corrente bancario o postale, in quanto, si troverebbe affermato, la somma perderebbe l’originaria qualificazione, confondendosi nella liquidità indistinta che costituisce il credito del correntista nei confronti della banca e, come tale, completamente aggredibile da parte di un creditore terzo che provveda a pignorare i conti correnti del lavoratore o del pensionato, piuttosto che sottoporre a pignoramento il credito che questi vanti per retribuzioni o per pensioni presso il proprio datore di lavoro o presso l’istituto previdenziale erogatore.

Solo infatti nel caso di pignoramento eseguito presso il datore di lavoro, prosegue il rimettente, varrebbero le limitazioni suddette previste per i crediti da lavoro o da pensione, che invece verrebbero meno qualora le somme corrispondenti siano confluite in un conto corrente bancario.

Il giudice a quo riferisce che l’unico, parziale, rimedio a tale inconveniente potrebbe rinvenirsi nella soluzione individuata da alcuni giudici di merito secondo i quali la natura privilegiata del rateo pensionistico permarrebbe anche se esso sia accreditato su un conto corrente o su un libretto di deposito, purché la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per denominazione ed importo e purché non vi siano, all’attivo, voci diverse dall’accredito della pensione ovvero prelievi subito dopo il deposito della somma, a titolo di pensione (è citata una pronuncia del Tribunale di Sulmona).

Il Tribunale di Lecce osserva che la questione, già presente con il diffondersi dell’accredito volontario sul conto corrente, sarebbe divenuta di particolare attualità con l’entrata in vigore dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo in seguito modificato dalla legge n. 214 del 2011, il quale ha inserito il comma 4-ter all’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 che quindi [nel testo vigente] così recita: «lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità».

Secondo il rimettente tale disposizione, consentendo la totale apprensione dei proventi della pensione una volta versati nel conto corrente, violerebbe l’art. 38 Cost. che, nel sancire il diritto dei lavoratori, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, vorrebbe che sia garantita loro la corresponsione di un minimum vitale, il cui ammontare è riservato all’apprezzamento del legislatore (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1969). Il giudice a quo richiama anche la giurisprudenza della Corte costituzionale più recente, ed in particolare la sentenza n. 506 del 2002 (confermata anche da pronunce successive: sentenze n. 444 del 2005, n. 256 del 2006 e n. 183 del 2009) con la quale è stata ammessa la pignorabilità delle pensioni sia pubbliche che private – nella consueta misura del quinto – per ogni credito, ma con esclusione di quella parte corrispondente al minimo vitale necessario per il pensionato. Parimenti dovrebbe ritenersi, secondo il Tribunale di Lecce, per le indennità di disoccupazione, ancorché con specifico riferimento al limite di pignorabilità di un quinto dell’emolumento, tenuto conto che lo stesso art. 38 Cost. le menziona assieme alle pensioni.

L’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, violerebbe inoltre l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto paleserebbe una difformità di trattamento (subita dall’esecutato) – determinatasi a seguito dell’entrata in vigore della norma impugnata, in ragione della scelta del creditore tra l’aggressione del credito eseguito presso il datore di lavoro o presso l’ente previdenziale od invece il pignoramento delle medesime somme presso l’istituto di credito, dopo il loro accredito sul conto corrente, trattandosi – secondo il Tribunale di Lecce – di situazioni sostanzialmente identiche ma disciplinate in modo ingiustificatamente diverso.

Per il medesimo ordine di considerazioni secondo il Tribunale di Lecce anche l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art, 1, comma 1, della legge n. 44 del 2012, laddove ha aggiunto, nel d.P.R. n. 602 del 1973, in materia di pignoramento presso terzi disposto dall’agente della riscossione, l’art. 72-ter («1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro»), violerebbe gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto avrebbe ristretto il principio generale di impignorabilità relativa dell’emolumento solo ai rapporti debitori sorti nei confronti di Equitalia s.p.a., e non anche in quelli inter privatos.

Conclude quindi il Tribunale di Lecce che «poiché entrambe le disposizioni possono incidere sulle questioni che interessano il contenzioso in essere tra i signori M. G. e M. S. e il sig. T. A., è necessario verificare se, in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court delle norme anche alle questioni in esame, le stesse risultino effettivamente coerenti con i summenzionati principi sanciti dalla Costituzione».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari manifestamente inammissibili o comunque infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce.

Osserva innanzi tutto il patrocinio erariale che il giudice rimettente si è dato carico di evidenziare il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine all’interpretazione delle norme censurate ed ha anche rilevato che la giurisprudenza di merito più recente (Tribunale di Sulmona, marzo 2013, citata dal rimettente, ed anche ordinanza del Tribunale di Savona, 2 gennaio 2014) avrebbe offerto una soluzione interpretativa diversa da quella prospettata dalla Corte di cassazione ma, nondimeno, il giudice rimettente non avrebbe poi esperito il doveroso tentativo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili, sicché la questione dovrebbe ritenersi manifestamente inammissibile.

Osserva inoltre l’Avvocatura generale dello Stato che il contemperamento tra le due opposte esigenze di lotta all’evasione, limitazione della circolazione del contante, tutela del credito, perseguita con l’introduzione di criteri più stringenti nella tracciabilità dei pagamenti anche da parte della pubblica amministrazione, e il valore solidaristico sociale sotteso ai limiti di pignorabilità, dovrebbe ritenersi riservato alla competenza del legislatore, così come dovrebbe ritenersi che spetti parimenti al legislatore decidere quale sia l’entità del minimum non aggredibile da parte di creditori anche nel caso in cui le prestazioni siano accreditate sul conto corrente bancario, in quanto solo il legislatore potrebbe operare una scelta, bilanciando le esigenze di tutela del credito assicurate dall’art. 47 Cost. e di garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita, assicurati dall’art. 38 Cost. (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002).

Per tali motivi, prosegue la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile perché si richiederebbe alla Corte di pronunciare una sentenza additiva, laddove le alternative ipotizzabili per contemperare le diverse esigenze sarebbero varie e comunque rimesse alla scelta discrezionale del legislatore (è richiamata la sentenza n. 259 del 2006); espone in proposito la Presidenza del Consiglio che il pignoramento della somma accreditata sul conto corrente ed avente finalità nella prestazione previdenziale potrebbe essere limitato con modalità diverse, quali, a mero titolo esemplificativo, prevedendo l’esclusione dal saldo attivo del conto corrente, al momento del pignoramento, di un importo corrispondente all’accreditamento di una o più prestazioni pensionistiche, oppure mediante la ricostruzione del saldo attivo entro un determinato periodo che precede il pignoramento, tenendo conto di tutti gli accreditamenti e di tutti gli addebiti ed i prelievi, al fine di stabilire la composizione del saldo stesso e, quindi, escludere dalla pignorabilità l’importo che trova causa nella prestazione previdenziale, oppure ancora, mediante l’introduzione di una limitazione forfettaria della pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente, quando questo sia in qualunque misura alimentato da somme erogate a titolo di pensione.

In conclusione, non potendo la Corte intervenire nella sfera di discrezionalità politica del legislatore (sono citate, ex multis, le sentenze n. 134 del 2002 e n. 316 del 2008), secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la questione di costituzionalità dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

Con specifico riferimento alla questione di costituzionalità dell’art. 3, comma 5, del d.l. n.16 del 2012, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 44 del 2012, osserva il patrocinio erariale che la stessa dovrebbe ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la disposizione non sarebbe applicabile alla fattispecie concreta, disciplinando la diversa fattispecie del cosiddetto pignoramento esattoriale. Semmai, conclude il Presidente del Consiglio dei ministri, il giudice a quo avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. l del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), ed individuare nella disposizione di cui all’art. 3, comma 5, lettera b), della legge n. 44 del 2012, introduttiva dell’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, il tertium comparationis per evidenziare una eventuale disparità di trattamento. Ma, anche in tal caso, secondo l’interveniente, la questione dovrebbe ritenersi infondata in quanto tale norma disciplina il caso particolare dell’esecuzione esattoriale con la quale si procede per il recupero di crediti erariali (e previdenziali) e quindi sarebbe comprensibile che il legislatore abbia scelto di fissare limiti quantitativi all’azione esecutiva che potrebbero non ricorrere nell’esecuzione mobiliare avente per oggetto crediti sorti tra privati, in relazione ai quali dovrebbe ritenersi che rientri nella discrezionalità politica del legislatore la decisione di modulare diversamente la pignorabilità dello stipendio e della pensione.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Galatina, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c), dell’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) – convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 – in riferimento agli artt. 3 e 38 [recte: 38, secondo comma] Cost.

Il giudice rimettente, in funzione di giudice dell’esecuzione mobiliare, nel corso di una procedura promossa da due privati avverso un loro debitore per un credito di alcune migliaia di euro, riferisce di esser stato chiamato ad esaminare una richiesta di pignoramento dei saldi dei conti correnti riconducibili al debitore presso alcuni istituti di credito locali. Il pignoramento aveva dato come unico esito la presenza di un saldo attivo presso uno degli istituti di credito chiamati a rendere la “dichiarazione di quantità”. L’esecutato, proponendo opposizione ai sensi dell’art. 615 del codice di procedura civile, sosteneva che il suddetto conto corrente fosse alimentato esclusivamente dal periodico accredito dell’indennità di disoccupazione.

Il giudice a quo osserva che sebbene da tempo, per effetto di ripetute decisioni di questa Corte, abbia assunto generale e pacifica valenza la previsione di una limitata pignorabilità dei crediti per redditi di lavoro o di pensione, ordinariamente contenuta in un quinto del loro ammontare (al netto delle ritenute, con l’ulteriore esclusione della parte riconducibile al cosiddetto minimum vitale per i soli redditi da pensione), nondimeno tali limitazioni – ritenute da questa Corte frutto di un bilanciamento tra le ragioni della generalità dei creditori e le esigenze di vita dei lavoratori e dei pensionati secondo le prescrizioni poste rispettivamente dagli artt. 36 e 38 Cost. – verrebbero meno allorquando le somme, frutto dei suddetti redditi, siano versate in conti correnti bancari o postali. Ciò a seguito di orientamenti consolidati in dottrina ed in giurisprudenza (ribaditi di recente dalla Corte di cassazione), secondo cui le somme, una volta versate in conto, perderebbero la loro originaria qualificazione, confondendosi nella liquidità indistinta costituente il credito del correntista nei confronti della banca ed, in quanto tale, completamente aggredibile senza limitazione alcuna da parte del terzo creditore.

Il rimettente evidenzia che tale situazione si sarebbe aggravata con l’entrata in vigore dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, che ha inserito il comma 4-ter dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 148 del 2011, il quale avrebbe imposto che il pagamento dei redditi da lavoro o da pensione superiori all’importo mensile di mille euro avvenga esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali, libretti di deposito, carte prepagate, carte istituzionali, eliminando radicalmente la possibilità di pagamento in contanti nelle mani dell’avente diritto. Secondo il rimettente tale disposizione violerebbe l’art 38 Cost., in quanto verrebbe a frustrare la finalità di assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Ad avviso del giudice a quo sarebbe violato anche l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la norma impugnata consentirebbe, a fronte della medesima percezione di redditi da lavoro o da pensione, di rendere vano ogni limite alla pignorabilità, consentendo al creditore di pignorare per intero gli importi corrispondenti, una volta che essi siano versati in conto, allorquando questi preferisca promuovere il pignoramento dei conti presso gli istituti di credito, piuttosto che quello dei crediti da lavoro o da pensione presso i datori di lavoro o gli istituti erogatori.

Per lo stesso ordine di argomentazioni, il Tribunale di Lecce dubita della legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri, dell’art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012, come convertito dalla legge n. 44 del 2012, che ha introdotto l’art. 72-ter (Limiti di pignorabilità) nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede l’applicazione dei limiti individuati da tale disposizione anche ai crediti sorti inter privatos.

In proposito il rimettente evidenzia che con la norma impugnata il legislatore avrebbe recentemente introdotto più stringenti limiti alla pignorabilità degli emolumenti derivanti da redditi di lavoro o di pensione, restringendone tuttavia l’operatività alle sole “esecuzioni esattoriali” senza consentirne l’applicabilità anche alle procedure esecutive dove il creditore agente in executivis sia un soggetto privato e non Equitalia spa.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lecce.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato il rimettente, pur avendo evidenziato l’esistenza di un diverso orientamento nella più recente giurisprudenza di merito, nondimeno non avrebbe poi esperito il doveroso tentativo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili, sicché le questioni dovrebbero ritenersi manifestamente inammissibili.

Ad avviso dell’intervenuto, le questioni sarebbero comunque inammissibili perché si richiederebbe a questa Corte di pronunciare una sentenza additiva, laddove le alternative ipotizzabili per contemperare le diverse esigenze di lotta all’evasione, limitazione della circolazione del contante, tutela del credito (perseguita con l’introduzione di criteri più stringenti nella tracciabilità dei pagamenti anche da parte della pubblica amministrazione) ed il valore solidaristico sociale sotteso ai limiti di pignorabilità sarebbero varie e rimesse alla scelta discrezionale del legislatore.

Secondo la difesa erariale dovrebbe ritenersi che spetti al legislatore decidere quale sia l’entità del minimum non aggredibile da parte dei creditori anche nel caso in cui i proventi da lavoro o da pensione siano accreditati su un conto corrente, un libretto di deposito, od un altro sistema di moneta elettronica, in quanto solo il legislatore potrebbe operare la scelta, bilanciando le esigenze di tutela del credito presidiate dall’art. 47 Cost. e di garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita, assicurati dall’art. 38 Cost. Con riguardo poi alla questione di costituzionalità dell’art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 44 del 2012, l’intervenuto osserva che la stessa dovrebbe ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la disposizione non sarebbe applicabile alla fattispecie concreta, disciplinando la diversa fattispecie del pignoramento nell’ambito dell’esecuzione esattoriale.

2.– Per la valutazione delle questioni sollevate si rendono opportune alcune premesse al fine di inquadrare il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inseriscono le norme censurate.

Anzitutto, occorre precisare che l’indennità mensile di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’art. 38 Cost.

L’operatività di tali tutele si è tradotta nel diritto positivo anche nella predisposizione di deroghe al regime dell’espropriazione forzata quando quest’ultima viene rivolta ai crediti da pensione o da emolumenti assimilati. Per le ragioni successivamente specificate tali deroghe sono tassative e non possono operare al di là delle situazioni giuridiche per le quali vengono espressamente previste.

Le norme limitative della pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti assimilati sono contenute, insieme ad altre ipotesi di deroga, nell’art. 545 cod. proc. civ. – come modificato dall’art. 27 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) il quale dispone: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge».

Con riguardo alle pensioni ed agli emolumenti assimilati il principio della limitazione della pignorabilità in termini analoghi a quelli previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. ha trovato specificazione nell’ambito pubblico attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni). Ciò per effetto di un percorso normativo e giurisprudenziale complesso, fortemente influenzato dalle pronunzie di questa Corte, più volte chiamata in causa dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione.

In origine l’art. 1 di detto decreto poneva un divieto assoluto di sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità di stipendi, sussidi, pensioni ed altri compensi assimilati. L’art. 2, in via di eccezione, ammetteva la pignorabilità e sequestrabilità di retribuzioni, pensioni, indennità ed assegni equivalenti sino ad un terzo in caso di crediti per causa di alimenti; fino ad un quinto per debiti sorti verso lo Stato od altri enti derivanti dal rapporto di lavoro; fino ad un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni.

In esito ad un iter giurisprudenziale piuttosto articolato, che non è il caso di riproporre in questa sede se non con richiamo alle pronunzie più significative in tema (sentenze n. 183 del 2009, n. 256 del 2006, n. 444 del 2005, n. 506 e n. 468 del 2002 e n. 55 del 1991; ordinanze n. 315 del 1999 e n. 447 del 1994), questa Corte è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che ponevano un assoluto divieto alla pignorabilità delle pensioni erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, recante «Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale» ed art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»), limitando l’impignorabilità assoluta alla sola parte necessaria per soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato. Nel contempo questa Corte ha riconosciuto tale criterio valevole anche per le pensioni del “settore pubblico” ed ha precisato che la limitazione della pignorabilità per i crediti da pensione non può consistere nella sottrazione alle pretese dei creditori dell’intera somma spettante, ma solo di quella parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati, in conformità al precetto dell’art. 38, secondo comma, Cost. La necessità di garantire questo minimum vitale può giustificare la compressione del diritto di rivalsa dei creditori sulla pensione ma il sacrificio non può essere assoluto, bensì proporzionato all’entità funzionale ad assicurare il rispetto del disposto costituzionale.

2.1.– Mentre il corretto bilanciamento dei valori in gioco – la tutela del pensionato e le ragioni dei creditori insoluti – è stato affermato nel senso che l’esclusione della pignorabilità dei crediti da pensione non può riguardare l’intera somma, bensì la sola parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati (mentre per la parte restante valgono gli ordinari limiti), analoga operazione ermeneutica non è stata possibile con riguardo alla fattispecie venuta in questa sede all’evidenza della Corte, la quale riguarda le somme transitate dal soggetto erogatore dell’indennità di disoccupazione al conto corrente dell’avente diritto.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione «nessuna preclusione o limitazione sussiste, in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità di tali somme, ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell’art. 1834 cod. civ.» (da ultimo, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 ottobre 2012, n. 17178). Dunque, i limiti della pignorabilità concernono i crediti per causa di pensioni o redditi assimilati, ma non le somme che ne sono oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato. Nel caso in cui l’accredito dei ratei della pensione o dei trattamenti assimilati venga effettuato, come di frequente avviene, su un conto corrente bancario o un libretto di risparmio, gli accrediti stessi si confondono con il resto delle somme ivi giacenti.

Con il versamento in conto si verifica, infatti, l’estinzione (pro rata) del rapporto obbligatorio corrente tra il pensionato ed il terzo debitore del trattamento economico. Il denaro versato in conto, seguendo l’ordinario regime dei beni fungibili, secondo le regole del deposito irregolare (art. 1782 cod. civ.), diviene di proprietà dell’istituto di credito (artt. 1834 e 1852 e seguenti cod. civ.), con contestuale nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra l’istituto di credito ed il depositario o correntista, che si compendia nel diritto a richiedere in ogni momento il saldo attivo risultante dal conto e per il quale non sono previsti limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti. Da tale disciplina deriva quindi la pignorabilità indistinta delle somme giacenti sul conto corrente, secondo il principio generale dell’art. 2740 cod. civ.

In definitiva, il pignoramento del conto corrente concerne il credito del correntista verso la banca per quanto risulta dal saldo delle rimesse effettuate sul conto stesso.

Impregiudicato lo scrutinio di ammissibilità delle questioni proposte, appare di tutta evidenza che, allo stato della legislazione e della giurisprudenza, la tutela del fondamentale diritto del pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita attraverso la fruizione del vitalizio di cui è titolare appare caratterizzata quantomeno da disomogeneità e, nella specifica fattispecie di contratto di conto corrente, dall’assenza di norme idonee a garantire l’impignorabilità di quella parte della prestazione previdenziale che vale – come più volte specificato da questa Corte – ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita costituzionalmente garantite (ex plurimis, sentenze n. 468 del 2002 e n. 160 del 1974).

Dal disomogeneo contesto normativo e giurisprudenziale precedentemente richiamato prende spunto il giudice a quo per sottoporre allo scrutinio di questa Corte la norma che ha reso obbligatorio il versamento sul conto corrente dell’indennità (con ciò rendendo inevitabile la sottoposizione degli interi ratei al pignoramento) e di quella che ha garantito alle sole fattispecie dei crediti erariali una limitata pignorabilità degli emolumenti pensionistici.

3.– Alla luce delle esposte premesse, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, che ha inserito il comma 4-ter dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., è inammissibile, poiché il giudice rimettente è incorso in errore nell’individuazione della norma censurata.

Infatti, egli non deve fare applicazione, nel caso di specie, della norma impugnata – volta ad assicurare misure di tutela della sicurezza sociale e di contrasto alla criminalità organizzata – bensì delle disposizioni in tema di conto corrente, le quali comportano – alla stregua della giurisprudenza testè richiamata – l’assenza di limiti al generale principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ.

È in base a tale generale principio che, in assenza di eccezioni tassative di legge, non risulta possibile garantire le necessità primarie del pensionato soggetto a pignoramento delle somme esistenti sul proprio conto corrente.

L’art. 12, comma 2, non ha, quindi, inciso sulla tematica inerente alla soggezione al pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente, in relazione alla quale è costante in senso affermativo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ma ha soltanto acutizzato, in via di fatto, il problema della pignorabilità indiscriminata degli emolumenti provenienti da crediti di lavoro e pensionistici, una volta transitati nel conto corrente, dal momento che ha reso obbligatorio detto transito. D’altra parte, la cessazione della situazione di impignorabilità già in precedenza conseguiva all’avvenuta erogazione di detti emolumenti, quand’anche riscossi in contanti dall’avente titolo.

Non può comunque sostenersi, come sembra ritenere il rimettente, che le ipotesi di impignorabilità dei crediti da pensione possano estendersi, attraverso l’interpretazione giuridica o un’eventuale pronuncia additiva di questa Corte, alla disciplina del pignoramento sul conto corrente. Ciò per due distinti ordini di motivi: i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore sono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, per questo motivo, non suscettibili di estensione analogica; un’eventuale pronuncia additiva di questa Corte non potrebbe essere a “rime obbligate”, dal momento che il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente e che, conseguentemente, l’indefettibile principio costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire l’emancipazione dal bisogno del pensionato) non può trovare soluzione obbligata attraverso l’automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso.

In definitiva, l’art. 545 cod. proc. civ. e gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 non possono fungere da tertia comparationis al fine di rimuovere il vulnus del vigente sistema di tutela sociale in riferimento all’art. 38, secondo comma, Cost.

Come già rilevato, la tutela delle condizioni di vita minime del pensionato non è automaticamente identificabile con le modalità previste dalle suddette norme, le quali sono specificamente parametrate al particolare rapporto giuridico tra il soggetto erogatore della pensione ed il beneficiario, ma ben può essere esercitata attraverso strumenti diversi e – con riguardo al caso di specie – più appropriati in relazione ai caratteri del rapporto contrattuale tra correntista ed istituto bancario o postale.

3.1.– Se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, dell’impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensione, ciò non può precludere in radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato.

In definitiva, la tutela dell’interesse costituzionalmente protetto dall’art. 38 Cost. non può ritenersi suscettibile di compressione, in modo assoluto o comunque sproporzionato, per effetto della penalizzante combinazione delle regole giuridiche inerenti alla struttura del contratto di conto corrente bancario e della responsabilità patrimoniale.

In tale contesto l’individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale, come di seguito meglio precisato, non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in coerenza con i precetti dell’art. 38, secondo comma, Cost.

4.– Anche la questione dell’art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012, come convertito dalla legge n. 44 del 2012, – che ha introdotto l’art. 72-ter nel d.P.R. n. 602 del 1973 – è inammissibile.

Il rimettente si duole del fatto che tale disposizione non sia applicabile al giudizio principale – il cui oggetto non è peraltro ascrivibile alla riscossione coattiva di tributi – sollecitando la Corte ad estenderlo alle procedure esecutive ordinarie.

A prescindere dall’obiettiva difficoltà di rinvenire all’interno della medesima disposizione la norma identificabile come tertium comparationis e quella da dichiarare costituzionalmente illegittima, la censura proposta risulta priva di rilevanza, poiché il rimettente – per sua stessa ammissione – non deve fare applicazione della disciplina in questione.

Una norma simile a quella auspicata dal giudice a quo – della quale lo stesso non si è avveduto avendo richiamato la formulazione originaria dell’art. 72-ter, come introdotta con l’art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012 nel testo modificato dalla legge di conversione – è stata inserita proprio nel corpo dello stesso art. 72-ter, quale comma 2-bis, dall’art. 52, comma 1, lettera f), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) – convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 – secondo cui «Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo». La sua applicazione, tuttavia, è espressamente limitata – come emerge dalla stessa relazione di accompagnamento ai lavori parlamentari – alla riscossione coattiva dei tributi.

5.– Se l’aberratio ictus del rimettente in ordine alle norme censurate nel presente giudizio comporta l’inammissibilità delle questioni proposte, non può sottacersi che il principio di tutela del pensionato di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. soffre, in relazione al quadro normativo illustrato, gravi limitazioni suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti dall’ordinamento costituzionale.

La combinazione di diverse norme, pure dirette a garantire valori importanti quali la tutela delle ragioni di credito e l’effettività della responsabilità patrimoniale, ha generato, nel caso di specie, interrelazioni che rendono incoerente il sistema delle garanzie a favore del pensionato.

Pur disponendo di ampia discrezionalità nella scelta del tipo di tutela delle condizioni minime di sostentamento del pensionato tra le molteplici ipotizzabili, il legislatore ha determinato una situazione che pregiudica la fruizione di un diritto sociale incomprimibile quando i mezzi destinati a tal fine per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono il carattere di indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative.

È specificamente sotto tale profilo di incompletezza del sistema di tutela del pensionato che l’attuale situazione normativa risulta incompatibile con il precetto contenuto nell’art. 38, secondo comma, Cost.

Il vulnus riscontrato e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato, se non inficiano – per le ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità delle questioni e se non pregiudicano la «priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di sottolineare la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c), dell’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.