Ordinanza n. 42 del 2015

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ORDINANZA N. 42

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), promosso dal Tribunale ordinario di Tivoli − Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto, nel procedimento vertente tra A.M. e P.A. con ordinanza del 18 ottobre 2013, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2014.

         Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2013 (r.o. n. 184 del 2014), il Tribunale ordinario di Tivoli − Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

che il giudice rimettente premette di essere stato investito da un atto di intimazione di sfratto per morosità al quale l’intimato si è opposto deducendo, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2005),  la nullità del contratto non registrato e chiedendo, ai sensi della disposizione denunciata, l’accertamento della decorrenza del rapporto dalla data dell’avvenuta registrazione e l’applicazione del canone pari al triplo della rendita catastale;

che la disposizione oggetto di censura – diretta a incidere su aspetti sostanziali del rapporto contrattuale, attraverso un meccanismo di sostituzione d’imperio della volontà negoziale – non troverebbe rispondenza in nessuna delle disposizioni dettate dalla legge di delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), in violazione degli artt. 70 e 76 Cost.;

che la disciplina apparirebbe, addirittura, in contrasto con le finalità della delega, dal momento che la sostituzione del canone convenzionale con quello determinato ex lege finirebbe con il danneggiare gli stessi enti impositori, riducendo il gettito dell’imposta di registro e di quelle sul reddito;

che, per altro verso, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto sia con l’art. 10 (comma 3) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui le violazioni tributarie non possono essere causa di nullità del contratto, sia con l’art. 6 (comma 2) della stessa legge, che pone a carico della amministrazione finanziaria l’obbligo di informare il contribuente dei fatti da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’applicazione di una sanzione;

che dette ultime disposizioni, costituendo princìpi generali, non potrebbero essere derogate da leggi speciali;

che sarebbe, inoltre, violato l’art. 42 Cost., dal momento che il proprietario sarebbe costretto a sopportare per un periodo di quattro/otto anni, in luogo di quello convenzionalmente stabilito, il percepimento di un canone di locazione di gran lunga inferiore a quello di mercato;

che si prospetterebbe, infine, la violazione anche dell’art. 3 Cost., attesa l’inapplicabilità della disciplina denunciata ai contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, senza che sia possibile rinvenire in alcuna disposizione l’esigenza che giustifichi tale «palese disparità di trattamento».

Considerato che il Tribunale ordinario di Tivoli − Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 50 del 2014, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011;

che, dopo quest’ultima pronuncia, l’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, ha disposto «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

che, alla luce di tale nuova disciplina, evidentemente destinata a regolare, in via transitoria, situazioni giuridiche connesse a contratti di locazione registrati ai sensi delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, occorre che il giudice rimettente valuti se e in quali termini il prospettato dubbio di legittimità costituzionale presenti attuale rilevanza ai fini della definizione del giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Tivoli − Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI