Ordinanza n. 29 del 2015

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ORDINANZA N. 29

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dall’art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nonché dall’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra G.P. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 3 marzo 2014, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 marzo 2014, il Tribunale ordinario di Firenze solleva, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato, dapprima, dall’art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);

che il giudice a quo premette di essere stato investito dell’opposizione proposta da un vice procuratore onorario avverso un’ingiunzione di pagamento notificatagli dal direttore amministrativo della Procura della Repubblica di Prato, con la quale si richiedeva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto per lo svolgimento, negli anni 2005 e 2006, di attività diverse dalla partecipazione alle udienze, tutte comunque svolte nell’ambito della delega ai sensi di cui all’art. 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);

che, secondo l’opponente, la richiesta dell’amministrazione si fondava sull’interpretazione data dalla circolare della Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia, secondo cui la nuova disciplina introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 2008, n. 186, modificativa dell’art. 4 denunciato, non prevedendo alcuna disposizione transitoria relativa ad indennità per le attività svolte dal vice procuratore onorario fuori udienza prima della entrata in vigore della novella, ne escludeva il diritto per gli anni 2005 e 2006;

che, a giudizio dell’opponente, la normativa in questione, per non incorrere in un vizio di legittimità costituzionale, andava, invece, interpretata in senso opposto, in riferimento anche ad attività di preparazione dell’udienza, dovendosi, diversamente, annullare, per errore essenziale, il contratto d’opera professionale intercorso con l’amministrazione, con eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità della disposizione all’esame;

che il Ministero convenuto resisteva all’opposizione, in particolare ricostruendo le ragioni poste a fondamento della scelta legislativa operata nel 2008 in tema di attività delegabili al vice procuratore onorario e di relativo assoggettamento ad indennità («attraverso una valutazione di nuovi elementi quali l’aumento negli ultimi anni del carico di lavoro dei magistrati onorari»), escludendo la possibilità di assegnare alla norma censurata una interpretazione estensiva ed osservando che «la portata innovatrice dell’art. 3 bis l. 186/2008 verrebbe vanificata se si attribuisse alla normativa previgente, attraverso un’opera ermeneutica, la stessa portata che la riforma ha riconosciuto solo nel 2008» ed eccependo la nullità della domanda di annullamento del contratto per «indeterminatezza della stessa»;

che il giudice rimettente, escludendo di poter intendere la nozione di “udienza” nel senso più lato di “seduta”, reputa la questione non manifestamente infondata, apparendogli non conforme al principio di ragionevolezza «ritenere che al VPO spetti una indennità solo per alcune delle attività delegategli – e che ovviamente non può rifiutarsi di prestare – ed affermare che per le altre non gli spetti alcunché»;

che, d’altra parte, l’assunto del Ministero – secondo il quale le scelte legislative sarebbero ancorate all’obbligo di copertura di cui all’art. 81 Cost. e si fonderebbero su valutazioni insindacabilmente discrezionali − costituirebbe un’obiezione non concludente, posto che la discrezionalità legislativa non potrebbe «non tener conto del principio di uguaglianza»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata;

che la questione sarebbe inammissibile perché il giudice a quo, da un lato, non indicherebbe, in alcun modo, quali situazioni mettere a confronto ai fini del riconoscimento della lamentata irragionevolezza, né solleverebbe questione in ordine all’efficacia temporale della nuova normativa né, d’altro canto, preciserebbe il petitum, rimettendo alla Corte il compito di scegliere il relativo intervento, con la conseguenza che un’eventuale pronuncia additiva di accoglimento avrebbe un contenuto non costituzionalmente vincolato, con correlativa invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore;

che, nel merito, la questione sarebbe manifestamente infondata, dal momento che, anche antecedentemente alla riforma del 2008, dovevano considerarsi legittimamente delegabili al vice procuratore onorario attività diverse da quelle relative alla partecipazione alle udienze, anche in assenza di un espresso riconoscimento di un diritto al compenso, e dal momento che la riforma del 2008 ha modificato il parametro della remunerazione in riferimento a tutte le attività delegabili, senza che la nuova disciplina possa, in base al principio di irretroattività delle leggi, applicarsi ai casi come quello di specie, relativi ad attività esauritesi antecedentemente;

che, d’altra parte, la normativa previgente risulterebbe del tutto ragionevole, avendo il legislatore individuato, «per la determinazione del compenso complessivo spettante – nel contesto di un rapporto onorario e quindi non condizionato dai vincoli del rapporto di lavoro – il parametro dell’udienza, quale attività principale e del magistrato onorario, per la determinazione dell’intero compenso, essendo quella l’attività prevalente, misurabile obiettivamente secondo il criterio temporale adottato e documentabile».

Considerato che con ordinanza del 3 marzo 2014, il Tribunale ordinario di Firenze solleva, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato, dapprima, dall’art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede la corresponsione ai vice procuratori onorari di una indennità anche per le attività delegate che si svolgano fuori udienza;

che, ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina violerebbe l’art. 3 Cost. in quanto non sarebbe conforme al principio di ragionevolezza «ritenere che al VPO spetti una indennità solo per alcune delle attività delegategli – e che ovviamente non può rifiutarsi di prestare – ed affermare che per le altre non gli spetti alcunché»;

che il giudice rimettente ha omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, essendosi, in sostanza, limitato ad attestare apoditticamente – dopo una lunga rievocazione delle contrapposte tesi delle parti del giudizio a quo – che la «questione non può dirsi manifestamente infondata» e che non «è possibile l’interpretazione della norma costituzionalmente orientata sostenuta dall’attore», con il generico evocato richiamo dell’art. 3 Cost. come parametro costituzionale di riferimento;

che, in particolare, il rimettente non ha chiarito se, a suo giudizio, la lamentata irragionevolezza costituisca una sorta di vizio “intrinseco” della norma censurata oppure se questo vizio emerga dal confronto con la diversa – e, per quanto appare, satisfattiva – disciplina introdotta dal decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 2008, n. 186, non applicabile, ratione temporis, nel giudizio principale, e se dunque questa nuova disciplina debba essere assunta quale tertium comparationis (evenienza, quest’ultima, solo indirettamente e fugacemente evocata);

che, per altro verso, lo stesso quadro normativo coinvolto nel dubbio di legittimità costituzionale appare non perspicuamente richiamato, dal momento che il predetto art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001, indicato come ultima norma modificativa della disposizione censurata, è stato, a sua volta, formalmente abrogato, a far data dal 1° luglio 2002, dal decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia − Testo B) e dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia − Testo A), senza che di tale abrogazione – e dei relativi effetti sul piano della normativa applicabile nel giudizio a quo – il giudice rimettente abbia fatto alcuna menzione o abbia mostrato di tenere alcun conto;

che, infine, resta del tutto indeterminato anche il contenuto del petitum, dal momento che l’ordinanza di rimessione appare, ancora una volta, carente nel non specificare il “tipo” di intervento che sollecita, lasciando alla Corte di svolgere il non consentito compito di calibrare una decisione di accoglimento secondo una tra le tante opzioni possibili (sull’an, sul quantum e sul quomodo delle ulteriori indennità eventualmente da riconoscere al vice procuratore onorario), nessuna delle quali costituzionalmente vincolata;

che, di conseguenza, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato, dapprima, dall’art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.