Sentenza n. 18 del 2015

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SENTENZA N. 18

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promosso dal Tribunale ordinario di La Spezia sulla istanza proposta da T.P., con ordinanza del 5 marzo 2014, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Sergio Mattarella, sostituito per la redazione della decisione dal Presidente Alessandro Criscuolo.

 Ritenuto in fatto

1.– Il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di La Spezia, con ordinanza del 5 marzo 2014, iscritta al n. 140 del registro ordinanze del 2014, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (che ha introdotto l’art. 106-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A») si applicano «alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1.– Il giudice rimettente, chiamato a provvedere sull’istanza di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di ufficio di un’imputata irreperibile, ai sensi dell’art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, espone che: a) con l’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, segnatamente con l’art.1, comma 606, lettera b), che ha introdotto nel testo del d.P.R. n. 115 del 2002 l’art.106-bis, è stato modificato il regime di determinazione dei compensi spettanti, nei procedimenti penali, «al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato»; b) che l’art.106-bis ha previsto la riduzione di un terzo degli importi spettanti agli indicati professionisti; c) che il successivo comma 607 della legge n. 147 del 2013, ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero dal 1º gennaio 2014; d) che dalla collocazione sistematica dell’art. 106-bis, si desume l’operatività di tale disposizione nell’ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale, secondo i criteri stabiliti dall’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, che richiama espressamente, ai fini della liquidazione, la tariffa professionale vigente.

Il Tribunale precisa che i criteri sopra indicati trovano applicazione non solo per il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (o per le particolari categorie di soggetti indicate ai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 76 del decreto), ma anche per la difesa di ufficio dell’imputato irreperibile. Tale estensione, secondo il rimettente, sarebbe desumibile dalla stessa rubrica del Titolo III della Parte III del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (la quale reca «Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale»), nonché dall’art. 117, ivi collocato, ai sensi del quale l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 del medesimo decreto, ossia in base alla tariffa professionale.

Il Tribunale – premesso di essere chiamato a decidere in ordine ad un’istanza di liquidazione dei compensi depositata il 17 dicembre 2013 dal difensore di ufficio di un’imputata irreperibile sulla quale, alla data del 1º gennaio 2014, non si era ancora provveduto – evidenzia, da un lato, la sostanziale equiparazione dell’imputato “irreperibile di fatto” all’imputato dichiarato formalmente irreperibile ai sensi dell’art. 159 del codice di procedura penale ai fini della liquidazione dei compensi al difensore di ufficio e, dall’altro, che il riferimento alla fase di liquidazione contenuto nella norma censurata implica che la riduzione di un terzo dei compensi deve ritenersi applicabile anche alle istanze presentate antecedentemente al 1º gennaio 2014, ma rimaste inevase (per ragioni non riconducibili alla negligenza del difensore).

1.2.– Tanto premesso, in punto di rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, qualora fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013, verrebbe rimossa una disposizione sicuramente pregiudizievole per il difensore istante che non potrebbe avvantaggiarsi di una liquidazione effettuata in base alla normativa vigente all’epoca della presentazione dell’istanza.

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente, con riferimento all’art. 3 Cost., deduce che il far dipendere l’ammontare del compenso al difensore a carico dell’erario dal momento della liquidazione (ed, in particolare, il prevedere che dalla liquidazione in data successiva al 1º gennaio 2014 dipenda la riduzione di un terzo dell’importo), comporta un’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra difensori che, avendo presentato istanza di liquidazione in epoca antecedente il 1º gennaio 2014, ricevano trattamenti diversi a seconda del momento in cui la liquidazione viene effettuata. In base alla disposizione oggetto di censura, solo le liquidazioni antecedenti al 1° gennaio 2014 potrebbero effettuarsi “secondo i più favorevoli parametri in allora vigenti”.

La norma impugnata, poi, contrasterebbe con l’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto la diminuzione del compenso spettante al difensore potrebbe spiegare effetti sfavorevoli sul diritto alla difesa tecnica e sulle scelte defensionali del sottostante procedimento.

Da ultimo, la disposizione censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., nonché il parametro interposto costituito dall’art. 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU e l’art. 24, terzo comma, Cost., in quanto la riduzione di un terzo del compenso del difensore «risulta pregiudizievole per l’assistenza gratuita da parte del difensore d’ufficio e/o di persona priva di mezzi per pagare, ossia per l’esercizio del diritto di difesa da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie, in favore delle quali è previsto che l’assistenza in giudizio sia a carico dello Stato».

2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato fuori termine, concludendo per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1.– Il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di La Spezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (che ha introdotto l’art.106-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A») n. 115 del 2002) si applicano «alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», ossia al 1º gennaio 2014.

Tale disposizione, secondo il giudice a quo, si porrebbe in conflitto con l’art. 3 della Costituzione perché l’applicazione della decurtazione del compenso alle istanze depositate in epoca antecedente al 1º gennaio 2014 darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento, facendo dipendere l’entità del compenso dal momento della liquidazione e, dunque, da un evento indipendente dalla condotta del difensore. Solo le liquidazioni antecedenti al 1° gennaio 2014 potrebbero effettuarsi “secondo i più favorevoli parametri in allora vigenti”.

La norma, poi, violerebbe l’art. 24, secondo comma, Cost. per effetto delle ricadute che la decurtazione del compenso avrebbe sulla qualità della prestazione del difensore. Infine, la norma violerebbe l’art. 117, primo comma, della Costituzione e il parametro interposto di cui all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, nonché l’art. 24, terzo comma, Cost., in quanto renderebbe meno efficiente l’assistenza gratuita del difensore prevista a vantaggio delle categorie meno abbienti.

2.– La questione è inammissibile.

Il giudice rimettente non ha indicato le ragioni per le quali la disposizione censurata debba applicarsi al giudizio principale, il che si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza (ex plurimis, ordinanze n. 99 del 2013 e n. 38 del 2012).

In particolare non ha esaminato il problema del coordinamento temporale della disposizione de qua  (art. 106-bis), con la diversa disciplina di cui all’art. 9 del decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), in virtù della quale «Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale». In altri termini il giudice a quo non ha chiarito quale sia la disciplina effettivamente applicabile nel caso di specie.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «i giudici rimettenti sono chiamati, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, non solo ad indicare le circostanze che incidono sulla rilevanza delle questioni sollevate, ma anche ad illustrare, quando sia il caso, i presupposti interpretativi che implicano, nel loro giudizio, la necessità di fare applicazione della norma censurata» (ex multis, ordinanza n. 95 del 2012 e sentenza n. 249 del 2010). 

Il giudice a quo, inoltre, non ha indicato quali siano “i più favorevoli parametri in allora vigenti” in base ai quali si sarebbe dovuto provvedere sulle istanze di liquidazione depositate in data antecedente al 1º gennaio 2014. L’ordinanza di rimessione, dunque, risulta priva della indicazione espressa della disposizione assunta quale tertium comparationis (ex plurimis, ordinanza n. 9 del 2014).

Il rimettente è incorso in una incompleta ricostruzione del quadro normativo di effettivo riferimento, «compromette l’iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura» determinandone l’inammissibilità (ex plurimis, sentenze n. 276 e n. 204 del 2013).

Pertanto, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di La Spezia con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015  

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente e Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.