Ordinanza n. 283 del 2014

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ORDINANZA N. 283

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                 CRISCUOLO                        Presidente

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                     Giudice

-           Paolo                          GROSSI                                        ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                   ”

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Sergio                         MATTARELLA                            ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Genova nel procedimento penale a carico di K.M., con ordinanza del 23 gennaio 2014, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 23 gennaio 2014 (r.o. n. 79 del 2014), il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Genova ha citato a giudizio l’imputato, per rispondere del reato di ricettazione di alcuni capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti e del reato di detenzione per la vendita di tali prodotti, contestandogli la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;

che il giudice a quo – in sede di giudizio abbreviato – ha ritenuto che «le emergenze degli atti conducono ad un’affermazione di penale responsabilità dell’imputato» per entrambi i reati e che sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che, ad avviso del rimettente, per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen. – che, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, costituisce la violazione più grave – può essere applicata la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., in considerazione della quantità non elevata delle merci, della loro qualità e del loro modesto valore economico;

che, non potendosi «“disapplica[re]” [la recidiva,] perché si tratta di una recidiva reiterata e specifica, significativa di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo», si renderebbe necessario un giudizio di bilanciamento con la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.;

che, essendo esclusa dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., la possibilità di ritenere prevalente la circostanza attenuante sulla recidiva, il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui impedisce di riconoscere la prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 648, secondo comma, cod. pen.;

che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché condurrebbe, in alcuni casi, ad applicare pene identiche a fatti di ricettazione di rilievo penale diverso;

che la norma censurata violerebbe anche l’art. 25, secondo comma, Cost., perché, come ha riconosciuto la sentenza n. 251 del 2012 di questa Corte, «il principio di offensività è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale».

Considerato che il Tribunale ordinario di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che, con la sentenza n. 105 del 2014, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che pertanto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 105 del 2014, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 252 e n. 83 del 2014).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.