Ordinanza n. 281 del 2014

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 281

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                     Presidente

-           Giuseppe                    FRIGO                                     Giudice

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                ”

-           Paolo                          GROSSI                                        ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                   ”

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Sergio                         MATTARELLA                            ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-14 giugno 2012, depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione l’11 giugno 2012, ricevuto il successivo 14 giugno e depositato il 18 giugno 2012 (reg. ric. n. 94 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, con riferimento all’Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, con riferimento all’Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione;

che l’art. 7 della legge citata richiede la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), anche ai fini dell’installazione degli impianti energetici indicati dall’Allegato 1, lettera h), numeri da 1 a 7;

che, osserva il ricorrente, l’Allegato 1 seleziona opere che, in base alla normativa statale di principio recata dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), dovrebbero, viceversa, essere soggette a comunicazione per attività edilizia libera o ad autorizazione unica;

che la SCIA costituirebbe un «regime autorizzativo contrastante» con la normativa di principio in materia di energia, a propria volta attuativa della direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE – Testo rilevante ai fini del SEE), in violazione dell’art. 117, primo e terzo comma, Cost.;

che l’art. 9 della legge regionale n. 10 del 2012 assoggetta invece a Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria alcuni interventi urbanistico-edilizi, tra cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, indicati dalla lettera g) dell’Allegato 2;

che, in base all’art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2011, le procedure di DIA e SCIA non sarebbero più applicabili in tali casi, posto che la normativa statale di principio configura solo l’autorizzazione unica, la procedura abilitativa semplificata e la comunicazione di attività edilizia libera;

che tale disciplina discenderebbe dal principio comunitario di massima semplificazione, espresso dall’art. 13, comma 1, lettera c), della direttiva n. 2009/28/CE;

che anche l’art. 9 impugnato avrebbe perciò leso l’art. 117, primo e terzo comma, Cost., disciplinando una procedura non più prevista dalla normativa statale e in contrasto con lo stesso diritto dell’Unione;

che si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e nel merito non fondato;

che la Regione eccepisce anzitutto l’inammissibilità del ricorso per genericità, difetto di motivazione e difetto di interesse;

che, nel merito, l’art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2011 avrebbe innovato quanto al regime procedimentale relativo agli impianti energetici, senza modificare il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che a tutt’oggi prevede la DIA, anziché la procedura abilitativa semplificata;

che il legislatore regionale, a sua volta, avrebbe ritenuto opportuno continuare a valersi della terminologia pregressa, richiedendo, con l’art. 7 impugnato, la SCIA per interventi soggetti a comunicazione di inizio attività, e, con l’art. 9 impugnato, la DIA obbligatoria per i casi soggetti a procedura abilitativa semplificata;

che, in particolare, la DIA sarebbe del tutto equivalente a tale ultima procedura;

che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni impugnate sono state modificate dalla legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 – Disciplina dell’attività edilizia – e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 – Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Liguria ha accettato la rinuncia.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, con riferimento all’Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, con riferimento all’Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione;

che le disposizioni impugnate avrebbero imposto, per la realizzazione di taluni impianti energetici, il ricorso agli istituti della SCIA e della DIA, in contrasto con la normativa statale di principio, a propria volta attuativa del diritto dell’Unione;

che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni impugnate sono state modificate dalla legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 – Disciplina dell’attività edilizia – e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 – Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014, ha rinunciato al ricorso, ritenendo satisfattive le modifiche apportate alle disposizioni censurate;

che la Regione Liguria ha accettato la rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanza n. 196 del 2014).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.