Ordinanza n. 268 del 2014

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ORDINANZA N. 268

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                                 Giudice

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                            ”

-           Paolo                           GROSSI                                                     ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                                ”

-           Aldo                            CAROSI                                                     ”

-           Marta                           CARTABIA                                               ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                                    ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                  ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                              ”

-           Giuliano                       AMATO                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 27 ed il 26 aprile 2011, depositati in cancelleria il 4 maggio 2011 ed  iscritti  ai nn. 36 e 37 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, laddove prevede che «Per l’anno 2011, una parte dell’intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117»;

che la ricorrente denuncia la violazione del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e in particolare dell’art. 79, secondo comma, dello statuto speciale della Regione; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); dell’art. 104, primo comma, dello statuto speciale; dell’art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010); nonché del principio di leale collaborazione;

che, ad avviso della ricorrente, la norma impugnata incide sui rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia autonoma, in quanto imporrebbe a quest’ultima l’obbligo di destinare, nell’anno 2011, una parte dell’intervento di cui al comma 117 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, concernente il finanziamento di progetti per i territori di confine – alla copertura delle spese dell’organismo di indirizzo, addirittura fissando la misura di tale riserva; la norma, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento rinforzato previsto dall’art. 104, primo comma, dello statuto speciale, ai sensi del quale le disposizioni del Titolo VI dello statuto, in materia di finanza della Regione e delle Province autonome, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, previa intesa tra il Governo e la Regione o le due Province;

che inoltre, secondo la Provincia ricorrente, sarebbe violato anche l’art. 79, secondo comma, dello statuto speciale, il quale stabilisce che le misure di cui al primo comma del medesimo art. 79 − tra le quali vi è anche il finanziamento dei progetti relativi ai territori di confine − possano essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall’art. 104;

che viene altresì denunciata la violazione del d.lgs. n. 268 del 1992, recante le norme di attuazione dello statuto speciale, in quanto l’art. 1 fa espresso richiamo all’art. 104 dello statuto per le modifiche del Titolo VI;

che la norma impugnata, infine, violerebbe il principio di leale collaborazione, perché lo Stato sarebbe intervenuto unilateralmente in una materia contrassegnata dalla necessità della preventiva intesa con le Province autonome.

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate infondate;

che in particolare la disposizione censurata avrebbe un’efficacia temporalmente circoscritta all’anno 2011 e non innoverebbe in alcun modo il concorso delle autonomie agli obblighi di finanza pubblica, ma si limiterebbe a regolare, con riferimento ad un intervento già concordato, la previsione di copertura delle spese sostenute dall’organismo di indirizzo nell’attività di istruttoria e di verifica dei progetti di finanziamento;

che, d’altra parte, con ricorso depositato il 4 maggio 2011, la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225 del 2010, per violazione dell’art. 79, secondo comma, e dell’art. 104, primo comma, dello statuto speciale; del d.lgs. n. 268 del 1992; dell’art. 2, comma 106, della l. n. 191 del 2009; nonché del principio di leale collaborazione;

che in particolare, ad avviso della ricorrente, i commi da 107 a 125 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, hanno potuto modificare il Titolo VI dello statuto speciale in quanto adottati in base alla procedura concordata prevista dall’art. 104 dello statuto medesimo; le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 104, infatti, acquisiscono lo stesso valore dello statuto e non possono essere modificate se non attraverso la medesima procedura; ciò sarebbe confermato dall’art. 2, comma 106, della legge n. 191 del 2009, secondo il quale «le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’art. 104»;

che la norma impugnata, invece, inserendosi nell’art. 2, comma 121, della legge n. 191 del 2009, modificherebbe formalmente una disposizione avente valore statutario in assenza della previa intesa con le Province interessate, in violazione dell’art. 104 dello statuto speciale;

che la disposizione censurata violerebbe inoltre l’art. 79, comma 2, dello statuto speciale, secondo il quale «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall’articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1»;

che tra tali misure vi è, all’art. 79, primo comma, lettera c) dello statuto speciale, anche il finanziamento dei progetti relativi ai territori di confine; l’ammontare di una delle misure previste da tale disposizione è stato quindi determinato dall’art. 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009;

che pertanto la norma impugnata, riservando per l’anno 2011 una quota delle risorse finanziarie previste per i territori di confine alla copertura delle spese per l’organismo di indirizzo, modificherebbe una delle misure oggetto dell’art. 79, primo comma, al di fuori della procedura prevista dall’art. 104 dello statuto speciale;

che infine, secondo la Provincia di Trento, la norma impugnata violerebbe anche il principio pattizio che governa le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, secondo quanto previsto dall’art. 104 e dal d.lgs. n. 268 del 1992;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate infondate, sulla base di argomentazioni identiche a quelle sviluppate nell’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano;

che dopo l’introduzione del presente giudizio, l’art. 1, comma 519, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), ha abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2014, i commi da 118 a 121 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009;

che con atti rispettivamente depositati il 27 agosto 2014 ed il 7 ottobre 2014, la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

che con atti depositati il 21 ottobre 2014 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato di accettare entrambe le rinunce.

Considerato che la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, laddove prevede che «Per l’anno 2011, una parte dell’intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117»;

che, inoltre, con ricorso depositato il 4 maggio 2011, la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225 del 2010, per violazione dell’art. 79, secondo comma, e dell’art. 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); dell’art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010); nonché del principio di leale collaborazione;

che i due ricorsi pongono questioni identiche, in relazione alle medesime norme e pertanto i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi con unica pronuncia;

che dopo l’introduzione del presente giudizio, l’art. 1, comma 519, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), ha abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2014, i commi da 118 a 121 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009;

che con atti rispettivamente depositati il 27 agosto 2014 ed il 7 ottobre 2014, la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento – dato atto del venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione del ricorso – hanno dichiarato di rinunciare all’impugnativa;

che con atti depositati il 21 ottobre 2014 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato di accettare entrambe le rinunce;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del giudizio (ex multis, da ultimo, ordinanze nn. 164 e 55 del 2013).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

     dichiara estinti i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, rispettivamente promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.