Ordinanza n. 257 del 2014

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ORDINANZA N. 257

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                               Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                             Giudice

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ˮ

-           Paolo                           GROSSI                                                   ˮ

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ˮ

-           Aldo                            CAROSI                                                   ˮ

-           Marta                           CARTABIA                                             ˮ

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ˮ

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ˮ

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ˮ

-           Giuliano                       AMATO                                                   ˮ

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 10, l’11-16 ed il 13 gennaio 2012, depositati in cancelleria il 13, il 16, il 18 e il 19 gennaio 2012 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 8, 12, 13 e 15 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 ottobre 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con i ricorsi di cui in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Valle d’Aosta, la Provincia autonoma di Trento, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Regione siciliana hanno impugnato l’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012);

che, ad avviso delle ricorrenti, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); con gli artt. 79, 80, 81, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); con gli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta); con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); con l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); con gli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); con il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); con la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta); con il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali);

che nel corso dell’udienza pubblica la difesa della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha formulato richiesta di rinvio, depositando il verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 20 ottobre 2014, avente ad oggetto l’approvazione dell’«Accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica», nonché copia dell’accordo medesimo, intervenuto il 15 ottobre 2014 e potenzialmente idoneo ad incidere sulla materia del contendere;

che le difese delle altre ricorrenti, pur se con diversificate argomentazioni, si sono comunque rimesse alla valutazione di questa Corte, ad eccezione del difensore della Regione siciliana, che ha insistito per la trattazione del ricorso;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha aderito alla richiesta di rinvio.

Considerato che tutti i ricorsi in epigrafe censurano la medesima disposizione;

che è opportuna una contestuale discussione degli stessi e che, al contempo, un rinvio consentirebbe alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di valutare la persistenza dell’interesse al ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia le cause a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014.