Ordinanza n. 180 del 2014

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ORDINANZA N. 180

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino                     CASSESE                                                      Presidente

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                               Giudice

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

- Giuliano                  AMATO                                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Tribunale ordinario di Macerata − sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento civile vertente tra Falcone Alfonso e la Compagnia di Assicurazioni Allianz spa e Tagliaferro Motor Sport A.C. sas, con ordinanza del 21 novembre 2011, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che – in un giudizio civile risarcitorio di danni da sinistro stradale, proposto dal terzo trasportato (che si dichiarava inconsapevole della circolazione illegale del veicolo su cui viaggiava) nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), di seguito «c.d.a.» – l’adito Tribunale ordinario di Macerata − sezione distaccata di Civitanova Marche, al fine del decidere sull’eccezione della convenuta, di improponibilità della domanda per mancato invio della richiesta risarcitoria anche alla società Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP), come ora richiesto dal successivo art. 287, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 209 del 2005, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 287;

che la norma denunciata dispone, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente art. 283 (nelle quali i danni da sinistro stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l’esperibilità dell’azione giudiziaria, debba essere ora comunicata, con lettera raccomandata, «all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada», cumulativamente cioè ad entrambe, e non più, disgiuntamente, all’una o all’altra, come previsto dal previgente art. 22, in relazione all’art. 19, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

che, ad avviso del rimettente, la nuova norma espressa nel censurato art. 287 c.d.a. violerebbe, appunto, gli artt. 76 e 77 Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della delega di cui all’art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto, invece di agevolare, come ivi prescritto, la tutela per il danneggiato, contraente debole, avrebbe aggravato la sua posizione, con l’imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa, dal che la violazione anche dell’art. 24 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la non fondatezza della questione.

Considerato che questione testualmente identica a quella riproposta con l’ordinanza in epigrafe, già sollevata dal medesimo Tribunale, è stata dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza di questa Corte n. 73 del 2012, sulla base, tra l’altro, del «rilievo che, rispetto alla ratio della delega di cui all’art. 4 della citata legge n. 229 del 2003 – la quale, nel quadro di un complessivo “riassetto della materia”, si è proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative (sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009) – assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, è la disposizione del decreto legislativo qui censurata». La quale risulta «finalizzata alla più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del fondo di garanzia per le vittime della strada» ed è «funzionale anche all’eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l’introduzione di un meccanismo – quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell’azione giudiziaria»;

che – stante l’assoluta identità di contenuto tra l’ordinanza di rimessione oggetto della richiamata pronuncia del 2012 e quella odierna – la questione da quest’ultima reiterata va, conseguentemente, a sua volta, dichiarata manifestamente infondata per le stesse ragioni (per altro anche richiamate nella successiva ordinanza n. 157 del 2013).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2014.