Ordinanza n. 147 del 2014

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ORDINANZA N. 147

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                                 ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                                ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           ”

-           Paolo                           GROSSI                                                    ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                               ”

-           Aldo                            CAROSI                                                    ”

-           Marta                           CARTABIA                                              ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                        ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                 ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                             ”

-           Giuliano                       AMATO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel procedimento instaurato tra De Filippo Andrea e la Regione Campania ed altri, con ordinanza del 21 settembre 2011, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di De Filippo Andrea e della Regione Campania; 

udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Pasquale Marotta per De Filippo Andrea e Almerina Bove per la Regione Campania.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 21 settembre 2011, ha sollevato, in sede cautelare, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione;

che la disposizione censurata prevede che «A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari. I commissari restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di nomina»;

che il tribunale rimettente espone che il ricorrente nel giudizio principale è stato designato dal Presidente della Provincia di Caserta, con decreto n. 64 del 24 settembre 2008, quale rappresentante della medesima Provincia in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto autonomo case popolari e che, a séguito delle dimissioni del Presidente della Provincia di Caserta, tale designazione è stata successivamente confermata dal Commissario straordinario dell’Ente;

che, secondo quanto rileva il collegio a quo, la nomina del ricorrente nel giudizio principale quale componente del consiglio di amministrazione dello IACP di Caserta è intervenuta con decreto del Presidente della Regione Campania n. 49 del 12 marzo 2010, in esecuzione di sentenza emessa dal medesimo tribunale amministrativo rimettente in accoglimento di altro ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Regione;

che il giudice a quo riferisce che, successivamente, in applicazione della disposizione censurata, il Presidente della Regione Campania, preso atto dello scioglimento del consiglio di amministrazione dello IACP di Caserta, ha nominato il relativo commissario straordinario, con decreto n. 94 del 27 aprile 2011, che forma oggetto di impugnazione nel giudizio principale;

che, in punto di rilevanza, il collegio rimettente osserva che l’atto amministrativo impugnato è stato adottato in applicazione della norma censurata;

che, inoltre, secondo il collegio a quo, la rilevanza della questione non potrebbe escludersi in ragione del ricorso incidentale, fondato sull’art. 6, comma 8, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), a mente del quale i membri del consiglio di amministrazione degli IACP eletti dal consiglio provinciale «restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti»;

che, infatti, tale ricorso incidentale appare al tribunale rimettente, «ad un primo esame», «non dirimente», atteso che la nomina del ricorrente nel giudizio principale sarebbe avvenuta, in data 12 marzo 2010, sulla base della designazione confermata dal commissario straordinario della Provincia di Caserta, dopo che il consiglio provinciale proponente era stato già sciolto con d.P.R. 15 aprile 2009 (Scioglimento del consiglio provinciale di Caserta e nomina del commissario straordinario);

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione sollevata, il tribunale rimettente ritiene, innanzitutto, che la norma regionale censurata si ponga in contrasto con i principi enunciati in materia di spoils system da questa Corte, secondo cui simili meccanismi di cessazione automatica e generalizzata degli incarichi dirigenziali contrastano con gli artt. 97 e 98 Cost.;

che, infatti, ad avviso del collegio rimettente, la disposizione censurata, pur non rappresentando un meccanismo di «spoils system dirigenziale in senso stretto», tuttavia persegue ed ottiene il medesimo effetto, facendo parte, insieme ad altri contestuali interventi del legislatore regionale, di un «unico complessivo disegno volto a realizzare, sia pure con forme e procedure eterogenee, il medesimo obiettivo di sostituire tout court coloro che avevano ricevuto un incarico onorario sotto la precedente consiliatura»;

che, pertanto, secondo il giudice a quo, la norma censurata, nel disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione degli IACP e il relativo commissariamento, quale «misura […] slegata da qualsiasi valutazione dell’attività svolta dai singoli consigli di amministrazione», «per il tramite del commissariamento realizza sia pure in via mediata una automatica incisione sugli incarichi conferiti dalla compagine politica precedente» e presenta una identità di ratio con i meccanismi di spoils system dirigenziale già caducati da questa Corte;

che, inoltre, il collegio rimettente ritiene che la norma censurata si ponga altresì in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. in quanto legge-provvedimento che si limita ad indicare, quale «supporto motivazionale a sostegno del commissariamento», «una generica e generalizzata “situazione gestionale relativa agli Istituti Autonomi Case Popolari”»;

che, con atto depositato il 19 luglio 2012, è intervenuta in giudizio la Regione Campania, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o infondata, per ragioni successivamente precisate con memoria depositata in data 25 marzo 2013, nella quale la difesa regionale ha rilevato, in particolare, le significative differenze fra le ipotesi di spoils system e la disciplina censurata: questa disporrebbe infatti «la cessazione dei consigli di amministrazione in funzione del commissariamento degli enti», anziché «la cessazione di singoli incarichi al fine della nuova copertura dei medesimi», e riguarderebbe incarichi onorari, anziché incarichi dirigenziali;

che, con atto depositato il 31 luglio 2012, si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio principale, insistendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata e osservando, in particolare, che la norma censurata non adduce alcuna valida ragione a giustificazione del commissariamento e realizza «una chiara ipotesi di spoils system», in contrasto con i principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 21 settembre 2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione;

che la disposizione censurata prevede che «A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari. I commissari restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di nomina»;

che il collegio rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale ha impugnato il decreto n. 94 del 27 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Campania, preso atto dello scioglimento del consiglio di amministrazione dello IACP di Caserta, disposto dalla norma censurata, ha nominato, in applicazione della medesima disposizione,  il relativo commissario straordinario;

che, secondo quanto espone il tribunale rimettente, il ricorrente nel giudizio principale era stato nominato componente del consiglio di amministrazione dello IACP di Caserta in data 12 marzo 2010, quale rappresentante della Provincia di Caserta, sulla base della designazione del consiglio provinciale, successivamente confermata, dopo lo scioglimento del consiglio stesso, dal commissario straordinario del predetto ente;

che, tuttavia, risulta che in data 28 marzo 2010, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale della Provincia di Caserta;

che, per effetto di tali elezioni, sono cessati dalla carica i componenti del consiglio di amministrazione dello IACP nominati su designazione del precedente consiglio provinciale, ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), secondo cui tali componenti «restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti»;

che, pertanto, il ricorrente nel giudizio principale, al momento dell’approvazione della disposizione censurata, era già cessato dalla carica di componente del consiglio di amministrazione dello IACP di Caserta in virtù di una diversa previsione normativa, in quanto nominato sulla base della designazione di un consiglio provinciale disciolto, poi confermata da un commissario straordinario della Provincia a sua volta decaduto dalla carica dopo l’elezione del nuovo consiglio provinciale;

che il collegio rimettente, non valutando con sufficiente approfondimento gli effetti del predetto art. 6, comma 8, della legge n. 865 del 1971, non fornisce una plausibile motivazione circa la sussistenza dell’interesse del ricorrente nel giudizio principale, già cessato dalla carica indipendentemente dall’applicazione della norma censurata, all’annullamento del provvedimento di nomina del commissario IACP;

che l’omessa valutazione dei profili indicati rende altresì carente la motivazione sulla rilevanza contenuta nell’ordinanza di rimessione (ex multis, ordinanze n. 93 e n. 58 del 2014);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI