Ordinanza n. 140 del 2014

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 140

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, promosso dal Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, nel procedimento penale a carico di M.C., con ordinanza del 19 marzo 2013, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 marzo 2013 (r.o. n. 193 del 2013), il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di cui all’art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’art. 625 dello stesso codice;

che, con sentenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, emessa il 23 novembre 2010 e passata in giudicato il 22 aprile 2011, M.C. è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, primo comma, numeri 2) e 8), cod. pen.;

che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha emesso, il 26 novembre 2012, l’ordine di carcerazione per una pena residua di cinque mesi e ventotto giorni di reclusione e 300 euro di multa;

che, tuttavia, avendo il pubblico ministero sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., limitatamente all’esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione nel caso di condanna per il delitto di furto pluriaggravato, l’ordine di carcerazione non ha avuto seguito, in attesa della decisione del giudice dell’esecuzione;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l’art. 77 Cost., «in ragione della sua introduzione attraverso legge di conversione in modifica delle originarie previsioni del decreto d’urgenza in termini esorbitanti dalla finalità e dalla ratio indicati nel Preambolo dello stesso»;

che la questione sarebbe, altresì, non manifestamente infondata con riferimento all’art. 27 Cost., in quanto l’istituto della sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi, che consente di chiedere la sostituzione della sanzione detentiva con una misura alternativa alla stessa, senza il preventivo ingresso in carcere, troverebbe giustificazione nella finalità rieducativa della pena, essendo volto ad evitare l’impatto del condannato con l’istituzione carceraria e a favorire, in tal modo, il suo recupero;

che le esclusioni della sospensione dell’esecuzione, previste dall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., dovrebbero essere fondate su una ragionevole presunzione di pericolosità, in relazione al titolo di reato, alla gravità della sanzione edittale o al particolare allarme sociale suscitato da talune condotte criminose, e che una tale presunzione rispetto al furto pluriaggravato non sarebbe configurabile;

che la disposizione censurata violerebbe, infine, anche l’art. 3 Cost., dato che la scelta legislativa di escludere la sospensione della pena detentiva per l’autore di un furto pluriaggravato e non anche per l’autore di una rapina semplice si tradurrebbe in una disparità di trattamento, priva di razionalità e di coerenza;

che, nel caso di specie, l’irragionevolezza della scelta legislativa sarebbe ancora più evidente se si considerasse che il limite di tre anni, previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai fini della sospensione dell’esecuzione, opera anche con riferimento alle pene residue;

che la sospensione dell’esecuzione potrebbe così essere disposta a favore di una persona che ha commesso un reato grave ed è stata perciò condannata a una pena detentiva elevata, mentre è esclusa per chi ha commesso, come nel caso in questione, un reato di modesta gravità;

che la sospensione dell’esecuzione è funzionale all’applicazione delle misure alternative alla detenzione, sicché il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione dovrebbe essere uguale a quello dei delitti che non consentono l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, tra i quali non è compreso il furto pluriaggravato;

che, anche se la condotta criminosa era stata posta in essere prima dell’entrata in vigore della legge n. 125 del 2008, dovrebbe essere applicata la nuova disciplina, che avrebbe natura processuale, applicabile, in quanto tale, anche ai fatti pregressi.

Considerato che il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di cui all’art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’art. 625 dello stesso codice;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il       decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013,   n. 94, il quale, con l’art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), ha modificato l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., stabilendo che: «le parole da: “624” fino a: “dall’articolo 625” sono sostituite dalle seguenti: “572, secondo comma, 612-bis, terzo comma” e le parole da: “e per i delitti” fino a: “del medesimo codice,” sono soppresse»;

che con tale modificazione è stato escluso dall’elenco dei reati per i quali l’esecuzione della condanna, ancorché a pena detentiva inferiore ai tre anni, non può essere sospesa, il delitto di furto aggravato da due o più circostanze tra quelle indicate dall’art. 625 cod. pen.;

che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione, alla luce del mutato quadro normativo (ex multis: ordinanze n. 75 del 2014, n. 35 del 2013, n. 316 del 2012 e n. 296 del 2011).

Visto l’art. 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.