Sentenza n. 108 del 2014

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SENTENZA N. 108

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                        SILVESTRI                                           Presidente

-           Luigi                             MAZZELLA                                          Giudice

-           Sabino                           CASSESE                                                      ”

-           Giuseppe                       TESAURO                                                    ”

-           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                             ”

-           Giuseppe                       FRIGO                                                           ”

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                                ”

-           Paolo                             GROSSI                                                        ”

-           Giorgio                          LATTANZI                                                   ”

-           Aldo                              CAROSI                                                        ”

-           Marta                            CARTABIA                                                  ”

-           Sergio                            MATTARELLA                                            ”

-           Mario Rosario               MORELLI                                                     ”

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                                 ”

-           Giuliano                        AMATO                                                        ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-10 luglio 2013, depositato in cancelleria il 16 luglio 2013 ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2013.

Udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato l’8-10 luglio 2013 e depositato il 16 luglio 2013, iscritto al registro ricorsi n. 76 del 2013, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative», in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

2.– L’art. 2 della legge regionale n. 10 del 2013 dispone: «l. L’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Norma finanziaria). 1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:

a) con le risorse iscritte nell’ambito del capitolo di spesa 08.01.016 – 14150l, denominato “Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 – commi 32 e 33 – del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221” di euro 23.498,00;

b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 – 141502, da denominare “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6” di euro 404.502,00.

2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321907, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale” è ridotto di euro 404.502,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 – 141502 denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – articolo 4 della le l1 marzo 2013, n. 6” è incrementato di euro 404.502,00».

L’art. 5 prevede: «1. Per l’esercizio 2013 è concesso un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le “Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015” pari a euro l0.000,00.

2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

a) il Cap. 321907 – 02.01.009 denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale” è diminuito di euro l0.000,00;

b) è istituito il nuovo capitolo di spesa denominato “Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano – Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015”, per un importo pari a euro 10.000,00».

L’art. 6 prescrive: «1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. l “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)”, quantificati per l’anno 2013 in euro 70.000,00, si provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 – 61673 denominato “Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano” istituito dal comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 1/2012.

2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) UPB 10.01.004 – Cap. 61673 denominato “Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano” è in aumento di euro 70.000,00;

b) UPB 02.01.009 – Cap. 321907 “Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale” in diminuzione di euro 70.000,00».

Secondo il ricorrente, le disposizioni sopra richiamate sarebbero costituzionalmente illegittime, in quanto gli oneri dalle stesse derivanti sarebbero posti a carico del capitolo 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 27, comma l, lettera c), della legge Regione Abruzzo 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), il quale dispone che «la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata […] a carico o mediante riduzione di disponibilità formatasi nel corso dell’esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria».

La disposizione sarebbe conforme all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), il quale stabilisce che la legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi del decreto legislativo stesso, ai sensi dell’art. 119 Cost.

Il ricorrente non indica, peraltro, in modo specifico la disposizione del suddetto decreto legislativo espressiva del principio di intrasferibilità delle risorse dalle partite di spesa obbligatorie.

Dalla lettura coordinata di quanto disposto dal decreto legislativo n. 76 del 2000 e della legge regionale di contabilità n. 3 del 2002 si ricaverebbe il principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», secondo cui la copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni che comportano nuove o maggiori spese – come quelle di cui agli artt. 2, 5 e 6 della legge regionale n. 10 del 2013, i quali prevedono interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca in Abruzzo, nonché interventi per le «Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015» e in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano – non potrebbe essere assicurata da disponibilità sopravvenute sul capitolo di spesa afferente a spese obbligatorie.

Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il finanziamento delle disposizioni impugnate, gravando sul capitolo denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ove sopravvenissero spese obbligatorie di quest’ultima natura, comporterebbe l’emersione di un passivo di cassa, violando il principio del pareggio di bilancio di cui all’art. 81, quarto comma, Cost.

3.– La Regione Abruzzo non si è costituita.

4.– Successivamente all’introduzione del presente giudizio, l’art. 15, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative», ha abrogato gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10 del 2013.

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 28 ottobre 2013, ha rinunciato al ricorso limitatamente agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10 del 2013, ritenendo invece ancora validi i motivi di impugnativa relativi all’art. 2 della citata legge regionale.

6. – Nel corso dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha preso atto che l’art. 15, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2013 ha abrogato l’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2013. Pur ritenendo satisfattiva tale modifica, la difesa erariale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, non essendovi certezza circa la non applicazione della disposizione impugnata durante il periodo in cui è stata vigente.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative», in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo con riguardo alla materia del «coordinamento della finanza pubblica».

Successivamente all’introduzione del presente giudizio, l’art. 15, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative», ha abrogato gli artt. 5 e 6 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013.

In ragione di tale abrogazione il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 28 ottobre 2013, ha rinunciato al ricorso limitatamente alle norme dalla stessa interessate.

Alla luce della rinuncia parziale, rimane da esaminare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013. Detta norma dispone: «1. L’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede: a) con le risorse iscritte nell’ambito del capitolo di spesa 08.01.016 – 141501, denominato “Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 – commi 32 e 33 – del decreto-legge 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221” di euro 23.498,00; b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 – 141502, da denominare “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della legge regionale 11.3.2013, n. 6” di euro 404.502,00. 2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321907, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale” è ridotto di euro 404.502,00; b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 – 141502 denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – articolo 4 della legge regionale 11.3.2013, n. 6” è incrementato di euro 404.502,00”».

Secondo il ricorrente, il citato art. 2 prevedrebbe, in violazione dei parametri evocati, che gli oneri derivanti dagli interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca in Abruzzo siano posti a carico del capitolo di bilancio 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo.

La disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 27 della legge della Regione Abruzzo 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), laddove prevede che «la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate è determinata […] c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell’esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria».

Detto art. 27, a sua volta, sarebbe conferente con il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), ed in particolare con l’art. 34, comma 1, nella parte in cui dispone che la legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio, in conformità ai principi dello stesso decreto legislativo.

Dalla lettura coordinata delle norme suddette si ricaverebbe che, nel caso in esame, il trasferimento di risorse da un capitolo di spesa di natura obbligatoria ad uno di natura facoltativa non sarebbe conforme ai precetti contenuti nelle norme costituzionali, come specificati dalla legge di contabilità regionale e dal decreto legislativo. In sostanza, il capitolo denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» sarebbe ricompreso tra le spese obbligatorie ed il prelievo così disposto dalle norme impugnate violerebbe il principio di intrasferibilità di risorse di così diversa natura, che si ricaverebbe dal combinato delle evocate norme di contabilità statale e regionale.

Il descritto combinato disposto costituirebbe parametro interposto, integrando la violazione degli artt. «81 quarto comma e 117 terzo comma Cost. […]; in particolare viola il principio di equilibrio del bilancio, di cui all’art. 81, 4 comma, Cost., nonché l’art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica». La riduzione del capitolo attinto, «qualora si presentassero spese obbligatorie di quella natura da sostenere comunque, comporterebbe infatti inevitabilmente l’emersione di un passivo di cassa e violerebbe quindi il principio del pareggio di bilancio». La regola «secondo cui non è consentito coprire nuove o maggiori spese mediante capitoli relativi a spese obbligatorie» sarebbe «per quanto sopra illustrato, un principio fondamentale del coordinamento finanziario».

Nel corso dell’udienza la difesa erariale ha fatto presente che l’art. 15, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013 ha abrogato l’art. 4, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 6 del 2013. Essendo quest’ultima norma – come modificata dalla disposizione impugnata – la fonte della variazione di bilancio compensativa tra il capitolo n. 321907, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti da transazioni e liti passive, e il capitolo n. 141502, finalizzato all’intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara, l’abrogazione sarebbe pienamente satisfattiva della pretesa azionata dal Presidente del Consiglio.

L’Avvocatura dello Stato, tuttavia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, relativamente al periodo in cui la norma abrogata ha avuto vigenza, non essendovi alcuna prova della sua mancata applicazione nel suddetto arco temporale.

2.– In via preliminare – a seguito della rinunzia parziale al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e tenuta presente la mancata costituzione della parte convenuta – dev’essere dichiarata, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013.

3.– Al contrario, non è stata oggetto di rinunzia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della medesima legge, proposta in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo con riguardo alla materia del «coordinamento della finanza pubblica». Infatti, pur ritenendo satisfattiva l’intervenuta abrogazione, l’Avvocatura dello Stato chiede l’accoglimento del ricorso per il periodo in cui la norma abrogata ha avuto vigenza, non essendovi alcuna prova della sua mancata applicazione nel suddetto arco temporale.

Se la sopravvenuta modifica normativa è stata riconosciuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pienamente satisfattiva delle proprie pretese – venendo, con ciò, in essere la prima delle due condizioni che la giurisprudenza di questa Corte richiede quali requisiti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex plurimis, ordinanza n. 208 del 2013) –, l’assenza di qualsiasi indicazione (non essendosi, tra l’altro, costituita la Regione resistente) circa la mancata applicazione medio tempore della norma censurata induce a ritenere non provato tale ulteriore requisito per l’indicata declaratoria, anche in considerazione del tempo di vigenza della norma abrogata (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2013).

Per decidere la questione, è utile premettere alcune considerazioni circa lo stato della legislazione e della giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai profili evocati dal ricorrente, che si possono in tal modo sintetizzare: a) esistenza di norme interposte espressive di un principio di intrasferibilità assoluta di risorse tra spese obbligatorie e discrezionali; b) automatica incidenza negativa di tale trasferimento sull’equilibrio di bilancio tutelato dall’art. 81, quarto comma, Cost.; c) incidenza causale di tale operazione sull’equilibrio di cassa dell’ente che la pone in essere.

3.1.– Il profilo sub a) comporta, a sua volta, l’intrecciarsi di due distinte questioni: se una norma regionale di contabilità possa essere considerata norma interposta nella materia del coordinamento della finanza pubblica e se esista nell’ordinamento contabile un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e spese discrezionali.

Quanto alla prima, è da escludere che una disposizione di contabilità regionale – come quella evocata nella fattispecie – possa, di per sé, essere considerata norma interposta utile a scrutinare altre norme regionali dello stesso rango. Al massimo, una norma di contabilità regionale può essere riproduttiva di un principio ricavabile direttamente da una norma di rango costituzionale o, in via di specificazione, da una disposizione interposta statale.

Ad avviso del ricorrente, questa relazione si verificherebbe tra la norma regionale evocata (art. 27 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2002) e l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000, in un contesto espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica.

Tuttavia, come il significato letterale della norma statale testimonia – «1. La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi del presente decreto, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione» –, detta disposizione è il fondamento non tanto di un coordinamento finalizzato a guidare in modo omogeneo la morfologia e la gestione dei conti degli enti territoriali, bensì il parametro legittimante l’autonomia finanziaria degli stessi, che può essere consentita soltanto entro i limiti fissati dai principi generali della materia di contabilità pubblica.

Chiariti i termini della prima questione, occorre considerare – in relazione alla seconda – che non vi è nella legislazione statale un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali.

In realtà, con legge regionale «si possono sempre operare gli storni da un capitolo all’altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento» (sentenza n. 17 del 1961) e le variazioni attinte da partite di spesa di natura obbligatoria sono sempre possibili «una volta che il titolo di una determinata spesa sia venuto meno [e, conseguentemente,] si possa procedere ad un differente utilizzo delle relative disponibilità. Del resto […] la copertura delle nuove spese [può] rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa […] a seguito del venir meno del [relativo] capitolo di bilancio» (sentenza n. 244 del 1995).

Ciò non comporta, peraltro, una sorta di deregolamentazione delle variazioni di bilancio in corso di esercizio. Molte norme espressive di principi inderogabili sono contenute nella legislazione statale di settore ed in particolare nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), la quale non si limita a disciplinare nel dettaglio la copertura della spesa nell’ambito del bilancio statale, ma contiene principi e metodologie vincolanti anche per gli enti del settore pubblico (art. 19).

Così, ad esempio, dal combinato disposto degli artt. 21, comma 6, e 33, comma 4, della legge n. 196 del 2009 si ricava che le variazioni compensative tra dotazioni finanziarie possono avvenire nell’ambito delle spese rimodulabili, mentre non sono possibili quando l’amministrazione «non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione» (art. 21, comma 6); principio che riguarda anche le spese obbligatorie di natura fissa o predeterminate in modo inderogabile nel quantum. Analogamente, dall’art. 21, comma 6, della medesima legge si ricava anche un principio di istruttoria e di motivazione tecnica delle variazioni di bilancio «in relazione alla loro tipologia e natura».

3.2.– Con riguardo ai profili sub b) e c), inerenti alla pretesa automatica incidenza negativa della variazione sull’equilibrio di bilancio tutelato dall’art. 81, quarto comma, Cost. e sull’equilibrio di cassa dell’ente che la pone in essere, è utile ricordare che l’art. 33, comma 4, della medesima legge n. 196 del 2009 esprime il principio che le variazioni compensative tra dotazioni finanziarie sono consentite per l’adeguamento al fabbisogno nell’ambito delle spese rimodulabili «nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica».

4.– Alla luce delle esposte premesse, la questione non è fondata né in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., né in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione al combinato degli artt. 27 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2002 e 34 del d.lgs. n. 76 del 2000.

4.1. – Quanto alla pretesa lesione dell’equilibrio del bilancio, non può essere configurata, nel modo automatico prospettato dal Presidente del Consiglio dei ministri, l’incidenza negativa di uno storno da un capitolo all’altro del bilancio senza collegare la censura all’eventuale assenza, nel capitolo attinto, di un’eccedenza di stanziamento sufficiente a coprire la nuova spesa deliberata (sentenza n. 17 del 1961) o alle ipotesi di carenza di istruttoria in ordine ai presupposti della variazione.

L’indisponibilità non può neppure essere desunta, per una sorta di presunzione assoluta, dalla natura obbligatoria del capitolo di spesa ridotto, dal momento che la sua intitolazione «Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» si presta – a differenza di altre spese di natura obbligatoria – a potenziali rimodulazioni in senso restrittivo, per effetto dell’accertata incidenza favorevole di alcune variabili che concorrono alla formazione, allocazione e quantificazione del contenzioso giurisdizionale, amministrativo e transattivo inerente al personale dipendente.

Analoghe considerazioni riguardano la dedotta incidenza causale negativa dello storno sull’equilibrio di cassa della Regione: di regola esso è neutro rispetto ai saldi di competenza e finanziari del bilancio, in ragione del suo carattere intrinsecamente compensativo.

4.2.– Per quel che concerne le censure sollevate in riferimento alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», è bene ribadire che non esiste nell’ordinamento contabile un principio fondamentale di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali, bensì un divieto di attingere dalle risorse destinate a spese obbligatorie predeterminate e fisse quando queste ultime non sono, in ragione delle loro caratteristiche, rimodulabili.

Per i motivi precedentemente esposti, non è di tale natura la fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte né il ricorrente ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare in concreto l’intangibilità del fabbisogno per gli oneri di contenzioso afferenti alla posta di bilancio ridotta.

5.– Dunque, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013, promossa in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., deve essere dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative» – promossa in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara l’estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014.