Ordinanza n. 95 del 2014

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ORDINANZA N. 95

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano                  SILVESTRI                                                   Presidente

- Luigi                       MAZZELLA                                                   Giudice

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, ultima parte, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) e dell’art. 2533, terzo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento civile tra Z.R.R.C. e la società cooperativa sociale Ancora, con ordinanza del 17 giugno 2013, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da una socia lavoratrice nei confronti della cooperativa che ne aveva deliberato il licenziamento, il Tribunale ordinario di Torino – al quale la causa era stata rimessa per competenza dal Giudice del lavoro dello stesso Tribunale – ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del «combinato contesto» dell’articolo 5, comma 2, ultima parte, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) e dell’articolo 2533, comma 3, del codice civile «nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, ma prevede che “Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo” e che “Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione”», per contrasto con l’art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, la normativa denunciata sarebbe, infatti, irragionevole, in quanto «ignora la prevalenza del rapporto di lavoro dipendente rispetto al vincolo associativo proprio nell’ipotesi dell’atto estremo del rapporto di lavoro dipendente, cioè del licenziamento» e «discriminatoria» nei confronti dei soci lavoratori di cooperative, i quali, in caso di licenziamento, diversamente dagli altri lavoratori dipendenti, non potrebbero avvalersi del rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e della competenza funzionale del giudice del lavoro;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato che ha concluso per l’inammissibilità per irrilevanza, sotto plurimi profili, o comunque per l’infondatezza, della questione.

Considerato che – a prescindere dai profili di inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, per incompleta descrizione della fattispecie per cui è causa – la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Torino è inammissibile per il motivo, assorbente, che essa pone a suo oggetto una disposizione inapplicabile ratione temporis al caso da decidere;

che, infatti, il licenziamento impugnato nel giudizio a quo risale, come dedotto dalla ricorrente, al 2011, mentre il denunciato art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142 del 2001 non è più in vigore dal 2003: anno in cui quella norma è stata sostituita dall’art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), in relazione al quale questa Corte ha già, per altro, dichiarato, con ordinanza n. 460 del 2006, l’inammissibilità di censure del tutto analoghe a quelle formulate dall’odierno rimettente con riguardo al previgente art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142 del 2001, per la loro inerenza alla materia processuale, nella quale il legislatore incontra, per costante giurisprudenza costituzionale, il solo limite della manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, ultima parte, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) e dell’art. 2533, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2014.