Sentenza n. 68 del 2014

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SENTENZA N. 68

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Gaetano                 SILVESTRI                                         Presidente

-    Luigi                      MAZZELLA                                        Giudice

-    Sabino                    CASSESE                                                  ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                 ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                         ”

-    Giuseppe                FRIGO                                                       ”

-    Alessandro             CRISCUOLO                                            ”

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                    ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Sergio                     MATTARELLA                                        ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                 ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2013 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2013.

Udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15-19 febbraio 2013, depositato il successivo 25 febbraio ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2013, ha impugnato l’art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco).

1.1.− Premette il ricorrente che, ai sensi dell’art. 1 della legge in esame, «La Regione, nel rispetto del dettato dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di documentare, valorizzare e promuovere l’arte della pittura “a fresco” sul territorio regionale»; l’art. 2 prevede che «La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d’arte “Treglio affrescata”, riconosce a Treglio (Ch) la qualifica di “Paese dell’affresco”»; l’art. 3, a sua volta, indica gli obiettivi che la manifestazione in parola deve perseguire ai fini del riconoscimento di cui all’art. 2.

L’art. 5, aggiunge la difesa dello Stato, disciplina un contributo regionale, disponendo: 1. «La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, può sostenere finanziariamente la manifestazione d’arte “Treglio affrescata” mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale. 2. La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di cui al comma 3, è subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione. 3. L’ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 50% della spesa sostenuta, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura:

a) 40% prima della realizzazione della manifestazione e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;

b) 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell’attività finanziata, a firma del legale rappresentante.

4. Il contributo regionale, se erogato, salvo diversa disposizione di legge, non è cumulabile con quelli derivanti dall’applicazione di altre leggi regionali».

1.2.− Ritiene il Presidente del Consiglio dei ministri che il comma 3 dell’art. 5, nel disporre la concessione del contributo regionale limitandosi a prevedere le modalità e le percentuali di erogazione, ma omettendone la quantificazione e l’indicazione della copertura, contrasterebbe con l’art. 81, quarto e terzo comma Cost., rispettivamente «fino e a partire dall’esercizio 2014».

La norma, poi, violerebbe, a partire dall’esercizio finanziario 2014, anche il primo comma dell’art. 81 Cost., «ove è fissato il principio dell’equilibrio tra le entrate e le spese di bilancio». L’omessa giustificazione della spesa prevista dalla disposizione impugnata renderebbe infatti impossibile programmare flussi di entrata che si possano porre in rapporto di equilibrio rispetto ad essa.

2.− La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

3.− All’udienza pubblica il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco), in riferimento all’art. 81, quarto e terzo comma (rispettivamente, «fino e a partire dall’esercizio 2014»), e primo comma («a partire dall’esercizio 2014») della Costituzione.

La disposizione impugnata stabilisce che l’ammontare complessivo del contributo, previsto dal comma 1 del medesimo articolo in favore del Comune di Treglio per sostenere la manifestazione d’arte «Treglio affrescata», sia erogata dalla Giunta regionale, nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta, secondo le scansioni temporali ed alle condizioni ivi dettate.

La norma regionale, ad avviso del ricorrente, omettendo di indicare la fonte di finanziamento e di quantificare esattamente il contributo, violerebbe i principi di necessaria copertura delle spese e di equilibrio di bilancio.

2.– In via preliminare va esaminata, d’ufficio, l’ammissibilità della questione sollevata alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’intera legge recante la norma censurata, operata dall’art. 6 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio “Paese dell’Affresco”, di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri “Paese dipinto”).

Quest’ultima «riconosce» non solo la manifestazione d’arte «Treglio affrescata», con il contestuale riconoscimento a Treglio della qualifica di «Paese dell’Affresco», ma anche quelle di «I Muri Raccontano […] i Giochi di una Volta» e «Casoli Pinta», con contestuale riconoscimento ai paesi di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri della qualifica di «Paese Dipinto».

A differenza della legge abrogata, tuttavia, essa non reca alcuna previsione di contribuzione regionale in favore dei Comuni interessati ed anzi espressamente chiarisce, all’art. 5, rubricato «Norma finanziaria», che «La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale».

Escluso, pertanto, che possa porsi un problema di trasferimento dell’impugnazione, va verificato, se l’intervenuta abrogazione della norma sospettata d’incostituzionalità abbia comportato la cessazione della materia del contendere.

Le condizioni richieste per ravvisare tale cessazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (sentenze n. 300, n. 193, n. 32 del 2012 e n. 325 del 2011).

Se alla luce delle considerazioni sopra svolte può ritenersi sussistere la prima condizione, non egualmente può dirsi con riferimento alla seconda, poiché non vi è «alcuna dimostrazione che la disposizione impugnata – la quale contiene previsioni dotate di immediata efficacia – non abbia avuto applicazione» (sentenza n. 11 del 2014; nello stesso senso, sentenza n. 192 del 2012), ed anzi vi è il ragionevole sospetto contrario.

L’impugnato art. 5, comma 3, infatti, prevedeva la possibilità di contribuzione «anche annuale». Esso è stato in vigore per oltre un anno (dal 12 dicembre 2012 al 27 dicembre 2013), con la conseguenza che appare verosimile, o comunque non può escludersi, l’avvenuta elargizione del contributo per la manifestazione «Treglio affrescata», che si tiene «a cadenza annuale» (art. 4).

3.− Nel merito la questione è fondata sotto l’assorbente profilo della violazione del principio di necessaria copertura delle spese (art. 81, quarto comma, Cost., nel testo in vigore sino all’esercizio finanziario 2013, posto che la norma impugnata, come detto, ha cessato di avere efficacia il 27 dicembre 2013).

Il censurato comma 3 dell’art. 5, infatti, si limita a prevedere che il contributo di cui al comma 1 venga erogato nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute dal Comune di Treglio, e quindi senza indicare, in concreto, la misura e la copertura dell’impegno finanziario richiesto, in violazione del parametro costituzionale invocato (tra le tante, sentenze n. 181 e n. 51 del 2013, n. 68 del 2011 e n. 141 del 2010).

4.− L’accoglimento della questione per le ragioni sopra enunciate comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale anche dei restanti commi 1, 2 e 4 dell’art. 5 impugnato.

Essi, infatti, recano norme «strettamente connesse» (sentenza n. 332 del 2010) e avvinte da un «inscindibile legame funzionale» (sentenza n. 138 del 2009), poiché il comma 1 detta la norma sostanziale di spesa che prevede l’elargizione in esame e gli altri regolano parti del medesimo meccanismo contributivo.

Ad essi, dunque, vanno estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza della questione prospettata con riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., nel testo in vigore sino all’esercizio finanziario 2013.

5.− La fondatezza della questione di costituzionalità con riferimento a tale ultimo parametro comporta l’assorbimento dell’ulteriore censura di violazione dell’art. 81, primo comma, Cost., nel testo in vigore dall’esercizio finanziario 2014.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Abruzzo n. 59 del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.