Ordinanza n. 33 del 2014

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ORDINANZA N. 33

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente

- Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

- Sabino                         CASSESE                                                ”

- Giuseppe                     TESAURO                                               ”

- Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

- Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

- Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

- Paolo                           GROSSI                                                   ”

- Giorgio                        LATTANZI                                              ”

- Aldo                            CAROSI                                                   ”

- Marta                           CARTABIA                                             ”

- Sergio                          MATTARELLA                                       ”

- Mario Rosario              MORELLI                                                ”

- Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

- Giuliano                      AMATO                                                    ”

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Savona, sezione penale, nel procedimento penale a carico di R.E.F. ed altri con ordinanza dell’8 febbraio 2013, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di R.E.F. e della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell’8 febbraio 2013, depositata in pari data nella cancelleria di questa Corte (reg. ord. n. 145 del 2013), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale i cui termini non sono precisati nella medesima ordinanza di rimessione, la quale, in particolare, non indica né le disposizioni censurate, né i parametri costituzionali asseritamente violati, rinviando integralmente all’istanza depositata dal pubblico ministero, non allegata all’ordinanza;

che il giudice rimettente espone di aver esaminato gli atti del procedimento penale dinanzi a lui pendente e, in particolare, «l’istanza di sospensione del processo e di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale […] depositata dal pubblico ministero in data 8/1/2013, con riferimento al reato contestato sub c) dell’imputazione»;

che, richiamato il contenuto di tale atto e del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero il 12 novembre 2012, nonché della memoria depositata dalla difesa degli imputati, il giudice a quo rileva che «allo stato appaiono da accogliere le osservazioni svolte con articolata motivazione dal P.M. nell’istanza depositata in data 8/1/2013»;

che, ciò premesso, il Tribunale rimettente, sul presupposto che il giudizio principale non possa essere definito «indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M.» e che tale questione «non appare manifestamente infondata sulla base della motivazione svolta dallo stesso P.M. nella sua istanza», «dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. con istanza depositata in Cancelleria in data 8/1/2013, da intendersi qui integralmente richiamata»;

che, con atto depositato il 15 luglio 2013, si è costituito un imputato nel giudizio principale, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata manifestamente inammissibile e infondata;

che la difesa della parte privata, riassumendo i contenuti dell’istanza del pubblico ministero, afferma che la questione di legittimità costituzionale dal medesimo prospettata (e fatta propria dall’ordinanza di rimessione) riguarderebbe gli artt. 2, commi 1, 3 e 8, e 4 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);

che tali disposizioni legislative, consentendo interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente, avrebbero, innanzitutto, l’effetto di esimere dalla responsabilità penale in caso di violazione dell’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che qualifica come illecito penale ogni intervento edilizio difforme dalle disposizioni di piano, con conseguente lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che, inoltre, le predette disposizioni legislative regionali – sempre nella prospettazione del pubblico ministero, richiamata dall’ordinanza di rimessione, quale esposta nell’atto di costituzione dell’imputato nel giudizio principale – qualificando come ristrutturazione edilizia interventi comportanti un incremento volumetrico e/o superficiario, si porrebbero in contrasto con la definizione di ristrutturazione edilizia dettata dalla disciplina statale, sotto tale profilo violando l’art. 117, terzo comma, Cost., che in materia di «governo del territorio» demanda alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali;

che secondo la difesa dell’imputato nel giudizio principale la questione sarebbe manifestamente inammissibile, atteso che la condotta dell’imputato – lecita al momento della commissione del fatto – risulterebbe comunque non punibile anche in caso di accoglimento della stessa e considerato che l’ordinanza di rimessione ha motivato per relationem in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione stessa, mediante un mero richiamo ad un atto del pubblico ministero, che non è stato neppure allegato;

che, nel merito, la difesa dell’imputato nel giudizio principale ritiene la questione infondata, sul rilievo che la disciplina statale, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza di rimessione (recte: nell’istanza del pubblico ministero), consentirebbe di qualificare in termini di ristrutturazione edilizia anche interventi che comportino un incremento di volume, entro limiti dimensionali che devono essere definiti dalla disciplina di dettaglio regionale, la quale, peraltro, potrebbe anche derogare agli strumenti urbanistici comunali, ove giustificato dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio;

che, con memoria depositata in data 22 gennaio 2014, la difesa dell’imputato nel giudizio principale ha ribadito e sviluppato le argomentazioni svolte nell’atto di costituzione in giudizio;

che, con atto depositato il 16 luglio 2013, è intervenuta in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, in punto di ammissibilità, la difesa regionale rileva, fra l’altro, che l’ordinanza di rimessione si limita «ad asserire la fondatezza e rilevanza della questione come prospettata in un atto di parte, che non risulta neppure allegato all’ordinanza medesima»;

che, nel merito, la Regione Liguria, quanto alla asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, osserva che le norme integratrici della fattispecie penale – ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti urbanistici – possono essere integrate da norme di settore provenienti anche dal legislatore regionale, secundum legem;

che, quanto alla pretesa lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia «governo del territorio» di cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, la difesa regionale rileva che le disposizioni censurate si riferiscono ad interventi edilizi che, nella misura in cui non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla citata disciplina statale e non quali interventi di nuova costruzione, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza di rimessione.

Considerato che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell’8 febbraio 2013, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale i cui termini non sono precisati dal giudice a quo, il quale rinvia integralmente all’istanza depositata dal pubblico ministero, senza peraltro allegarla alla propria ordinanza;

che, in particolare, l’ordinanza di rimessione non indica le disposizioni censurate, né i parametri costituzionali asseritamente violati;

che l’ordinanza di rimessione non delimita pertanto in alcun modo l’oggetto e il parametro del giudizio di legittimità costituzionale che pretenderebbe di instaurare, non descrivendo inoltre la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, né fornendo alcuna motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione che intenderebbe sollevare;

che una siffatta mancanza degli elementi essenziali dell’atto introduttivo del giudizio costituzionale ne determina l’inesistenza giuridica e, comunque, preclude l’esame del merito della questione;

che tali gravissime carenze non possono ritenersi sanate per effetto del rinvio, contenuto nell’ordinanza di rimessione, all’istanza depositata dal pubblico ministero nel giudizio principale, che secondo il giudice a quo sarebbe «da intendersi integralmente richiamata» nell’ordinanza di rimessione;

che, infatti, a prescindere dalla circostanza che l’istanza del pubblico ministero non è neppure allegata all’ordinanza, comunque, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2013 e n. 234 del 2011, nonché ordinanze n. 239 e n. 65 del 2012);

che, a fortiori, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni che siano non soltanto motivate, ma addirittura sollevate per relationem;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona, sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2014.