Ordinanza n. 326 del 2013

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ORDINANZA N. 326

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                        Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                    "

-           Giuseppe                     TESAURO                                  "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                           "

-           Giuseppe                     FRIGO                                         "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                              "

-           Paolo                           GROSSI                                      "

-           Giorgio                        LATTANZI                                 "

-           Aldo                            CAROSI                                      "

-           Marta                           CARTABIA                                "

-           Sergio                          MATTARELLA                          "

-           Mario Rosario              MORELLI                                   "

-           Giancarlo                     CORAGGIO                               "

-           Giuliano                       AMATO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di B.K., con ordinanza del 10 maggio 2013, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 maggio 2013, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di applicazione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione»;

che il giudice a quo premette in fatto che l’imputato era stato arrestato il 28 settembre 2012 nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata e che, all’esito dell’udienza di convalida, era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere;

che, successivamente, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il 12 novembre 2012, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari e il Tribunale di Brescia, sezione del riesame, il 4 dicembre 2012, aveva respinto, a sua volta, l’appello proposto dal difensore, ritenendo ostativo il disposto dell’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché il 7 ottobre 2008 nei confronti dell’imputato era stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 16 aprile 2009, per un’evasione commessa il 29 dicembre 2007;

che, in seguito a giudizio abbreviato per il delitto di rapina e per i reati connessi, l’imputato, il 7 maggio 2013, era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e di 800,00 euro di multa;

che il difensore dell’imputato, nel corso dell’udienza, aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari;

che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, chiamato a sciogliere la riserva relativa all’istanza de libertate, ha sollevato d’ufficio, nei termini sopra riportati, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

che, con riferimento alla rilevanza della questione, il Giudice rimettente sottolinea l’impossibilità di prescindere dall’applicazione della norma in scrutinio così come l’impossibilità di seguire una interpretazione della stessa difforme da quella confliggente con i principi costituzionali;

che il rimettente, in sede di valutazione delle esigenze cautelari, richiama in modo analitico vari aspetti, attinenti alle modalità del fatto, al periodo di carcerazione già sofferto dall’imputato, all’epoca risalente dei suoi precedenti penali, alla sua gravosa situazione familiare, alla garanzia di allontanamento dal contesto delinquenziale derivante dalla sua presenza in casa e alla sua condotta di resipiscenza successiva al fatto, che potrebbero essere valorizzati in concreto ai fini dell’applicazione degli arresti domiciliari;

che, tuttavia, secondo il Giudice rimettente una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari non sarebbe adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari attinenti alla reiterazione dei reati, in considerazione dei precedenti penali dell’imputato, delle modalità della condotta e del pericolo rappresentato dall’assunzione, sia pure episodica, di alcolici;

che il divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi abbia riportato una condanna per evasione – divieto stabilito dal censurato comma 5-bis dell’art. 284 cod. proc. pen. – opererebbe, per effetto dell’«inequivoco tenore del dettato normativo (“Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi …”) per come interpretato anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte», sia al momento dell’adozione della misura cautelare, sia nel corso dello svolgimento della vicenda cautelare;

che, ai fini di tale divieto, il quinquennio si computa a partire dalla pronuncia della sentenza di condanna e non già dalla data di commissione del fatto;

che proprio sotto quest’ultimo profilo, osserva il rimettente, si coglie la rilevanza della questione «della decorrenza del quinquennio in cui opera il divieto di sostituzione»: nella specie, infatti, il calcolo del dies a quo dalla pronuncia del decreto penale di condanna (7 ottobre 2008) impedirebbe l’applicazione degli arresti domiciliari, non essendo ancora trascorsi i cinque anni, con la conseguenza che fino al 7 ottobre 2013, «od anche oltre, qualora si computi la decorrenza del quinquennio dalla esecutività del decreto penale», il condannato non potrebbe beneficiare di tale misura;

che, viceversa, qualora si individuasse «il momento iniziale a partire dal quale calcolare il quinquennio dalla data di commissione del fatto (ossia dal 29 dicembre 2007, con cessazione del periodo di “divieto domiciliare” al 29 dicembre 2012)», sarebbe possibile applicare la misura degli arresti domiciliari;

che, in considerazione della durata quinquennale della presunzione legislativa di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, solo dopo il decorso di tale termine al giudice verrebbe concessa una «piena ed autonoma valutazione di tutti gli indici e le specificità del caso concreto» ai fini della scelta delle misure;

che la decorrenza del termine quinquennale dalla pronuncia della sentenza o dall’emissione del decreto di condanna comporterebbe un’estrema variabilità del suo momento iniziale, dipendente da fattori del tutto imponderabili, legati alla durata delle indagini preliminari, alle modalità di esercizio dell’azione penale e alla durata del giudizio;

che da ciò trae origine la prima censura, relativa alla violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la norma sarebbe discriminatoria, perché, a parità delle altre condizioni, i cittadini sarebbero tra loro discriminati a seconda della durata del processo per evasione, condizionata da circostanze non controllabili dagli interessati;

che ne conseguirebbe anche una violazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., «refluendo in senso apertamente sfavorevole all’imputato la dilatazione dei tempi di definizione del procedimento, che determinerebbe a sua volta un indebito “scivolamento” del momento di possibile fruizione della misura detentiva domiciliare»;

che, infine, secondo il rimettente, la disciplina censurata, regolando in modo «divergente a fini cautelari situazioni oggettive e soggettive coincidenti», senza «calibrare la cautela anche in relazione agli sviluppi del procedimento», viola pure il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall’art. 27 Cost., «dovendosi intendere le misure cautelari quale momento in senso ampio “rieducativo”», sotto il profilo della rimozione delle spinte a delinquere;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, con riferimento al primo dei parametri evocati dal Giudice rimettente, l’Avvocatura sostiene che l’individuazione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di evasione, quale momento dal quale far decorrere il quinquennio ostativo alla concessione degli arresti domiciliari, «lungi dal contrastare con l’art. 3 della Costituzione, risponde pienamente al principio di uguaglianza e di ragionevolezza, costituendo la sentenza di condanna l’epilogo di un giudizio volto ad accertare l’effettiva sussistenza del reato di evasione contestato»;

che sarebbe, invece, irragionevole (e contrastante con l’art. 3 Cost.) la diversa soluzione indicata dal giudice a quo di far decorrere tale termine dalla data di commissione del reato, potendone conseguire «sensibili ed arbitrarie disparità di trattamento»: da un lato, infatti, potrebbe essere negata la misura degli arresti domiciliari ad un soggetto, solo «perché raggiunto dalla contestazione del reato di evasione, asseritamente commessa nel quinquennio antecedente alla data di applicazione della misura cautelare, nonostante la successiva assoluzione» per tale reato; dall’altra, la medesima misura potrebbe essere applicata ad un altro soggetto «sulla base del già avvenuto decorso dell’intervallo temporale in questione, successivamente condannato irrevocabilmente per il predetto reato»;

che la norma censurata, in conformità al «principio della certezza del diritto», collega il termine in pendenza del quale è preclusa l’applicazione degli arresti domiciliari con il momento in cui è divenuto incontrovertibile l’accertamento della responsabilità del destinatario della misura cautelare per il reato di evasione;

che inconferenti sarebbero poi gli altri parametri evocati: l’art. 111 Cost., perché l’irragionevole durata del processo non è conseguenza della corretta applicazione della norma censurata; l’art. 27 Cost., perché il principio della finalità rieducativa della pena costituisce un fondamentale criterio di conformazione del trattamento sanzionatorio, mentre la norma della cui legittimità si dubita attiene alla disciplina dell’applicazione delle misure cautelari, «operante su un piano assolutamente diverso rispetto a quello dell’esecuzione della pena irrogata mediante l’emissione di una sentenza di condanna definitiva».

Considerato che, con ordinanza del 10 maggio 2013, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione»;

che l’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. stabilisce che «Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede»;

che dunque, nel caso di accoglimento della questione, la preclusione opererebbe per i fatti commessi nel periodo di tempo di cinque anni decorrente dalla commissione dell’evasione, anziché dalla condanna per tale reato;

che dall’ordinanza di rimessione risulta che l’evasione risale al 29 dicembre 2007, mentre i reati per i quali si procede sono stati commessi il 27 settembre 2012 e, dunque, rientrerebbero entro il termine di cinque anni, anche se questo dovesse decorrere dal giorno dell’evasione;

che, secondo l’orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamato dallo stesso rimettente (sentenza 9 giugno 2010, n. 35164), la preclusione di cui all’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta che una volta avvenuta la commissione del nuovo reato nel termine quinquennale previsto dalla norma citata, la misura degli arresti domiciliari non può essere applicata anche se il provvedimento cautelare deve essere adottato dopo la fine del quinquennio;

che, quindi, l’eventuale accoglimento della questione sollevata dal rimettente non avrebbe alcun rilievo nel giudizio a quo (ordinanza n. 315 del 2012), dato che l’applicazione degli arresti domiciliari resterebbe preclusa anche se il dies a quo fosse riferito alla commissione del reato di evasione invece che alla relativa condanna;

che la questione di legittimità costituzionale, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2013.