Sentenza n. 282 del 2013

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SENTENZA N. 282

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

- Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

- Sabino                        CASSESE                                      "

- Giuseppe                    TESAURO                                    "

- Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

- Giuseppe                    FRIGO                                           "

- Paolo                          GROSSI                                        "

- Giorgio                       LATTANZI                                   "

- Aldo                           CAROSI                                        "

- Marta                          CARTABIA                                  "

- Sergio                         MATTARELLA                            "

- Mario Rosario             MORELLI                                     "

- Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

- Giuliano                      AMATO                                        "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-15 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 18 febbraio 2013 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato con il mezzo della posta il 13-15 febbraio 2013 e depositato il successivo 18 febbraio (reg. ric. n. 22 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce l’art. 134 della legge della Regione Toscana 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con il quale si disciplinano le modalità di accesso alla professione di maestro di sci, da parte di professionisti di altre Regioni e Stati.

Il ricorso riguarda esclusivamente i commi 1 e 2 dell’art. 134 della legge regionale n. 42 del 2000, come sostituiti dalla norma impugnata, che si riferiscono all’iscrizione nell’albo professionale della Regione Toscana dei maestri già iscritti nell’albo di altre Regioni o delle Province autonome. A tal fine, l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 42 del 2000 stabilisce che questi devono richiedere l’iscrizione nell’albo regionale toscano, mentre il comma 2 aggiunge che il collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all’art. 131 della medesima legge. Tra questi ultimi, l’art. 131, comma 1, lettera d), annovera la frequenza dei corsi di qualificazione professionale indicati dal successivo art. 132 e il superamento dei relativi esami.

Il ricorrente parte dal presupposto interpretativo per il quale la norma impugnata imporrebbe ai maestri di sci già iscritti nell’albo di altre Regioni o Province autonome di frequentare il corso predisposto dalla Regione Toscana e di superarne l’esame conclusivo, quali condizioni per l’iscrizione nell’albo toscano.

In tal modo sarebbe stato introdotto «un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio di tale professione», in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

La medesima competenza sarebbe violata dall’attribuzione al collegio regionale dei maestri di sci del compito di verificare i requisiti di iscrizione, in ragione dei «profili di possibile conflitto di interessi» dai quali i componenti dell’organo potrebbero venire investiti, allo scopo di restringere il numero dei concorrenti.

2.– La Regione Toscana si è costituita in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La Regione premette che la modifica normativa apportata dalla disposizione impugnata non ha riguardato i commi 1 e 2 dell’art. 134 della legge regionale n. 42 del 2000, che sono stati formalmente sostituiti dall’art. 1 della legge regionale n. 74 del 2012 ma sono nella sostanza rimasti immutati.

Scopo dell’intervento del legislatore regionale è stato, infatti, quello di adeguare alla normativa dell’Unione europea la disciplina concernente l’esercizio della professione in via temporanea da parte di maestri di sci cittadini di altri Stati membri dell’Unione.

Tale parte della disposizione impugnata non è tuttavia oggetto di censura.

Ciò detto, la Regione rileva che il ricorso «è frutto di un’erronea lettura della norma regionale» impugnata.

Essa, infatti, si limiterebbe a demandare al collegio regionale dei maestri di sci la verifica della “permanenza” dei requisiti di iscrizione all’albo, con ciò dovendosi intendere la sufficienza, a tal fine, del superamento del corso professionale previsto da qualsiasi altra Regione, con conseguente iscrizione nell’albo.

Nessuna «duplicazione di esami abilitanti» sarebbe perciò imposta dalla norma impugnata.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso notificato con il mezzo della posta il 13-15 febbraio 2013 e depositato il successivo 18 febbraio (reg. ric. n. 22 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce l’art. 134 della legge della Regione Toscana 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con il quale si disciplinano le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati.

Il ricorso ha per oggetto i soli commi 1 e 2 dell’art. 134, nel testo introdotto dalla disposizione censurata, il cui contenuto è del tutto analogo alle previsioni originarie.

L’art. 134, comma 1, della legge regionale n. 42 del 2000 stabilisce che «I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana».

Il comma 2 aggiunge che «Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 131».

L’Avvocatura dello Stato interpreta tali norme nel senso che esse introdurrebbero l’onere, a carico del maestro di sci già abilitato in altre Regioni o nelle Province autonome, di sostenere nuovamente l’esame di abilitazione presso la Regione Toscana, dato che l’art. 131 della legge regionale n. 42 del 2000, cui rinvia il comma 2 dell’art. 134 della medesima legge, prevede, tra i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale toscano, «la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 132 ed il superamento dei relativi esami».

Il ricorrente, muovendo dal presupposto interpretativo appena enunciato, conclude che la norma impugnata ha così introdotto un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del servizio da parte dei maestri di sci già abilitati in Italia, in violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza».

2.– La questione non è fondata perché il presupposto interpretativo da cui trae origine è erroneo.

L’onere di abilitarsi al fine di esercitare la professione di maestro di sci è stabilito dall’art. 6 della legge cornice 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), che reca i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario debbono uniformarsi, anche in base al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

L’art. 3 della legge n. 81 del 1991 precisa che l’albo professionale è regionale, ed è tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci e, in linea con tale previsione, l’art. 134, comma 1, della legge regionale toscana n. 42 del 2000 stabilisce che il maestro di sci abilitato presso altra Regione o Provincia autonoma, che intende esercitare stabilmente la professione in Toscana, deve richiedere l’iscrizione nell’albo toscano.

Ciò però non significa che la normativa impugnata esiga altresì, a titolo di condizione preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento dell’esame conclusivo. Al contrario, la stessa formulazione letterale dell’art. 134, comma 2, della legge regionale n. 42 del 2000 esclude tale opzione interpretativa, posto che demanda al collegio regionale dei maestri di sci la verifica circa la “permanenza” dei requisiti indicati dal precedente art. 131.

Con tale inequivoca espressione, il legislatore toscano ha chiarito, ove ve ne fosse bisogno, che l’attività di accertamento del collegio si limita ad acclarare se il maestro di sci è già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell’abilitazione professionale. Difatti, in presenza di una domanda di iscrizione da parte di chi non abbia esercitato stabilmente fino ad allora la professione in Toscana, non si vede come possa dirsi che tale requisito deve permanere, se non riferendosi all’abilitazione conseguita in altra Regione o Provincia autonoma e risultante dall’iscrizione nel relativo albo professionale.

3.– Il ricorrente denuncia l’art. 134, comma 2, della legge regionale toscana n. 42 del 2000, nel testo sostituito dalla norma impugnata, anche nella parte in cui affida la verifica circa la permanenza dei requisiti di iscrizione all’albo proprio al collegio regionale dei maestri di sci, ovvero ad un organo in «possibile conflitto di interessi». Il collegio, in quanto composto da potenziali concorrenti dell’aspirante all’iscrizione, sarebbe nelle condizioni di «influenzare gli esiti del processo di selezione» in danno del candidato.

La questione non è fondata.

A tal fine, è sufficiente osservare che la competenza del collegio in tema di “iscrizioni” e di “tenuta” dell’albo professionale è sancita dalla normativa dello Stato, cui la legislazione regionale di dettaglio è tenuta a uniformarsi. In particolare, provvede in tal senso l’art. 13, comma 4, della legge n. 81 del 1991, e dunque il ricorrente non può contestare, sul piano del riparto costituzionale delle competenze legislative, il contenuto di una norma regionale introdotta in adempimento del rapporto di integrazione tra legge quadro e normativa regionale di attuazione, nelle materie indicate dall’art. 117, terzo comma, Cost. e, nello specifico, nella materia «professioni».

Si deve aggiungere che si rivela erronea l’affermazione del ricorrente secondo cui il collegio avrebbe spazi di discrezionalità impiegabili in danno del candidato all’iscrizione: per i maestri di sci abilitati presso altra Regione o Provincia autonoma la verifica preliminare all’iscrizione, infatti, come si è visto, è meramente ricognitiva.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», promossa, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2013.