Ordinanza n. 268 del 2013

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[ELG:SOMMARIO]

ORDINANZA N. 268

ANNO 2013

[ELG:COLLEGIO]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 11, della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 22, recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 dicembre 2012-2 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 2 gennaio 2013 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 dicembre 2012-2 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 2 gennaio 2013 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi dell’anno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 22, recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane», in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), nonché 117, terzo comma, della Costituzione;

che il ricorrente censura essenzialmente l’art. 2, comma 11, della legge citata, secondo cui la Regione, al fine di accelerare l’estinzione delle soppresse comunità montane, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante corresponsione di un incentivo economico;

che tale norma, ad avviso del Governo, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali di comparto, le quali, per il personale non dirigenziale, non consentono l’elargizione del predetto incentivo. Più precisamente, la norma impugnata, introducendo un istituto economico, quale l’indennità in questione, di cui (al comma 12) è rimessa alla Giunta regionale la determinazione dei criteri di calcolo, ergo l’entità, avrebbe una chiara natura contrattuale, incidendo direttamente sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con i dipendenti delle comunità montane. In tal modo, la stessa norma, secondo il ricorrente, urta contro le disposizioni statali contenute negli articoli da 40 a 50 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze n. 7 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 189 del 2007);

che sarebbe leso, inoltre, in violazione dell’art. 3 Cost., il principio di eguaglianza tra i cittadini. Ciò, in quanto il personale di altre Regioni, pur nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti;

che risulterebbe, infine, violato l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione censurata collide con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica sopra richiamate. Ed infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 169 del 2007) di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.;

che con atto notificato il 15-18 aprile 2013 e depositato il successivo 23 aprile il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnativa del censurato art. 2, comma 11, della legge reg. Molise n. 22 del 2012, atteso che la Regione resistente – con l’art. 1 della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali) – ha inteso adeguarsi ai rilievi governativi, abrogando i commi 11, 12 e 13 dell’impugnato art. 2 della legge reg. n. 22 del 2012.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 22, recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane», in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione;

che la Regione Molise non si è costituita;

che, nelle more del giudizio, l’art. 1 della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali) ha abrogato, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della medesima legge), i commi 11, 12 e 13 dell’art. 2 della legge reg. n. 22 del 2012, facendo così venire meno i motivi di doglianza del Governo;

che, a seguito di ciò, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 113, n. 89 e n. 37 del 2013; n. 302, n. 283, n. 282, n. 122, n. 98, n. 83 e n. 29 del 2012; n. 199 e n. 48 del 2009).

[ELG:DISPOSITIVO]

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

[ELG:FIRME]

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

[ELG:ALLEGATO]

 [ELG:SOMMARIO]