Sentenza n. 218 del 2013

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SENTENZA N. 218

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi da 53 a 55, e 12, commi da 11 a 15, 19, 30 e 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 settembre-1° ottobre 2012, depositato in cancelleria il 1° ottobre 2012 ed iscritto al n. 129 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1.− Con ricorso del 25 settembre 2012, consegnato per la notificazione in pari data, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con riferimento a numerosi parametri costituzionali, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative contenute in diversi commi degli articoli 9 e 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007).

1.1.− In particolare, il ricorrente ha impugnato i commi 53, 54 e 55 dell’art. 9 della legge reg. n. 14 del 2012, i quali prevedono che la Regione si avvalga dell’Area welfare di comunità, struttura servente la Azienda Socio-sanitaria n. 5 “Bassa Friulana” (di seguito A.s.s. n. 5), per lo svolgimento di varie attività di supporto al sistema sanitario e sociale.

Poiché la predetta Azienda socio-sanitaria è, al fine di cui sopra, autorizzata ad inserire il personale dell’Area welfare in una dotazione organica aggiuntiva e ad adottare una contabilità separata, le disposizioni in questione sono censurate in quanto, comportando un aumento di entità indefinita dell’organico della A.s.s. n. 5, con conseguente violazione dei vincoli apposti alle assunzioni ed ai derivanti oneri economici, si porrebbero in contrasto con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione, relativamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché con l’art. 81, comma quarto, Cost.

Prevedendo, peraltro, l’inquadramento di personale nei ruoli della pubblica amministrazione, in assenza di concorso pubblico, esse violerebbero anche l’art. 97 Cost.

1.2.− Oggetto di impugnazione è anche l’art. 12, comma 11, della citata legge regionale il quale prevede, in relazione alle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010, il conferimento della posizione economica superiore ai dipendenti che non l’abbiano conseguita ma che, a seguito della rideterminazione dell’anzianità col computo anche dei servizi da essi prestati presso la Regione con contratti a tempo determinato, siano utilmente collocati in graduatoria.

Tale disposizione, contravvenendo all’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale esclude per il personale contrattualizzato che le progressioni in carriera ed i passaggi tra le aree disposti negli anni 2011/2013 abbiano effetti economici, violerebbe l’art. 117, comma terzo, Cost. in tema di principi di coordinamento della finanza pubblica.

1.3.− È stato, altresì, impugnato l’art. 12, commi 12, 13 e 14, della legge regionale n. 14 del 2012, che prevede la copertura finanziaria per gli inquadramenti di cui sopra, individuando, anno per anno, nel bilancio regionale le corrispondenti unità di bilancio e i rispettivi capitoli di spesa. Tale disposizione è censurata in quanto, in base alla normativa contrattuale, le progressioni orizzontali debbono essere finanziate dal fondo per la produttività e non possono gravare sul bilancio regionale. Aggiunge il ricorrente che non vi sono elementi a comprova della compatibilità della operazione in questione coi vincoli di bilancio imposti alla Regione.

La disposizione in questione, pertanto, innovando rispetto a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, violerebbe l’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. che riserva alla sola legislazione dello Stato la materia dell’ordinamento civile; la medesima disposizione, disattendendo i principi di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe anche l’art. 117, comma terzo, Cost.

1.4.− L’art. 12, comma 15, della legge regionale n. 14 del 2012, a sua volta, stabilisce che al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, sulla base delle disposizioni che regolano ciascun ufficio unico, un trattamento economico accessorio, nell’ambito degli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La norma, riconoscendo un incentivo economico al personale regionale, colliderebbe con l’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici è stabilito in sede di contrattazione collettiva; essa, peraltro, contrasta anche con l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 secondo il quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel periodo 2011/2013 al trattamento accessorio del personale non può essere superiore, per ciascun anno, a quello dell’anno 2010.

Pertanto, la norma censurata violerebbe sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., sia gli artt. 3 e 97 Cost. in tema di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità, sia, infine, l’art. 117, comma terzo, Cost. in tema coordinamento della finanza pubblica.

1.5.− Prosegue parte ricorrente osservando che l’art. 12, comma 19, lettera b), della ricordata legge reg. n. 14 del 2012, novellando la legge reg. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), introduce in questa l’art. 4-bis (recte: il comma 4-bis nell’art. 11), il quale prevede un incentivo in favore del personale regionale, operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato dello svolgimento di attività di natura estimativa. Ad avviso della difesa erariale tale disposizione, non diversamente dalla precedente, violando sia l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, sia l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

1.6.− È, altresì, impugnato l’art. 12, comma 30, della legge reg. n. 14 del 2012, col quale la Regione è autorizzata ad assumere personale della categoria FA dell’Area forestale anche in deroga ai limiti fissati dall’art. 13, comma 16, della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione − Legge finanziaria 2010), che, a sua volta, richiama i limiti stabiliti dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In tal modo, derogando rispetto alla normativa statale in materia di assunzioni, la disposizione in esame violerebbe, secondo l’avviso del ricorrente, gli artt. 3 e 97 Cost., espressivi dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché l’art. 117, comma terzo, Cost., relativamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

1.7.− Oggetto di impugnazione è anche il comma 31 del medesimo art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, che, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la corresponsione al consigliere regionale di parità di un’indennità aggiuntiva mensile, pari ad un nono dell’indennità di carica dei consiglieri regionali, sarebbe in contrasto con l’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, secondo il quale, dal 1° gennaio 2011, le indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione, degli organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e non possono essere aumentati sino al 31 dicembre 2013. La disposizione regionale in questione sarebbe, pertanto, violativa dell’art. 117, comma terzo, Cost. in tema di principi di coordinamento della finanza pubblica.

Richiamata la giurisprudenza della Corte, la quale ha affermato che tutte le autonomie locali, anche quelle speciali, debbono concorrere al perseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica, il ricorrente ribadisce che molte delle norme censurate invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, cui pertiene anche la disciplina del rapporto lavorativo del personale dipendente, non potendosi ritenere che esse riguardino la organizzazione degli uffici o la determinazione dello stato giuridico ed economico del personale medesimo.

Con riferimento al principio della necessità del pubblico concorso ai fini dell’accesso all’impiego pubblico, il ricorrente si riporta alla sentenza della Corte n. 235 del 2010 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni contenute in una legge della Regione autonoma Sardegna, ritenute identiche a quelle ora impugnate.

1.8.− Da ultimo la difesa erariale richiama quanto disposto dall’art. 114 Cost. in ordine alla equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e alle prerogative istituzionali dello Stato, con particolare riferimento all’art. 117 Cost.

Solo in sede di conclusioni il ricorrente, compendiando i parametri costituzionali assunti come violati, richiama anche gli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia sardo, l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché l’art. 117, comma primo, Cost., quest’ultimo con riguardo alla preminenza delle disposizioni comunitarie ed alla necessità di rispettare i parametri imposti un sede di Unione europea.

2.− Si è costituita in giudizio, in persona del Presidente della Giunta regionale, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia opponendosi all’accoglimento del ricorso, con riserva di argomentare i motivi della sua opposizione.

3.− In prossimità della udienza pubblica, la difesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato memoria illustrativa nella quale ha specificato i motivi a sostegno del rigetto del ricorso.

3.1.− Con riferimento alla impugnazione dei commi 53, 54 e 55 dell’art. 9 della legge reg. n. 14 del 2012, la difesa regionale, ritenuto che tutte le censure mosse dal ricorrente si appuntino esclusivamente sul comma 54 della predetta disposizione legislativa, rileva preliminarmente che, successivamente alla proposizione del ricorso la norma in questione è stata radicalmente riformata per effetto della entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale – Legge finanziaria 2013), che non è stata, a sua volta, impugnata dallo Stato.

Ad avviso della difesa regionale, a seguito dell’avvenuta modifica della disposizione censurata, ed a prescindere dalla originaria inammissibilità ed infondatezza delle censure, devono, comunque, ritenersi venuti meno i motivi di impugnazione.

Infatti, la censura avente ad oggetto l’indefinito aumento della dotazione organica della A.s.s. n. 5, deve intendersi superata in quanto il testo attualmente vigente della disposizione prevede che la consistenza numerica della dotazione organica aggiuntiva sia determinata annualmente e che essa non possa superare la percentuale del 1,5 per mille dell’organico degli enti del servizio sanitario regionale.

Riguardo alla censura argomentata ai sensi dell’art. 81, comma quarto, Cost., la Regione osserva che, nel nuovo testo, il comma 54 dell’art. 9 della legge regionale n. 14 del 2012 chiarisce che «le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale».

Quanto, infine, alla violazione dell’art. 97 Cost., riguardo alla necessità del concorso pubblico, il testo novellato della disposizione impugnata precisa che l’A.s.s. n. 5 «è autorizzata ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l’accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari».

Riguardo al profilo sopra delineato la Regione chiede che sia dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere

3.2.− Con riferimento alla impugnazione dell’art. 12, commi 11, 12, 13 e 14, la Regione, sempre impregiudicata la originaria inammissibilità ed infondatezze delle censure mosse dal ricorrente, rileva che, essendo le citate norme state abrogate per effetto della entrata in vigore dell’art. 10, comma 10, lettera b), della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), senza che esse avessero ancora avuto applicazione, deve parimenti essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3.3.− Con riferimento all’art. 12, comma 15, della legge reg. n. 14 del 2012 si osserva, da parte della resistente, che la norma impugnata non prevede la corresponsione dell’incentivo ma soltanto ne autorizza, per quanto dipende dalla Regione, il riconoscimento: si tratta, pertanto, di una mera possibilità, giustificata dal fatto che, in tal modo, la Regione, che – ricorda la resistente – ha la competenza primaria in materia di ordinamento degli Uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto, realizza dei risparmi di spesa, non essendo costretta a rivolgersi a personale esterno ad essa.

Osserva, peraltro, la resistente che la attribuzione della materia trattamento economico al contratto collettivo non esclude che su di essa possa intervenire anche il legislatore sia statale che regionale, anche prevedendo il riconoscimento di compensi incentivanti al personale impegnato in determinate attività. Sarebbe, pertanto, da escludersi la illegittimità costituzionale della disposizione censurata quanto alla violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

Inammissibile sarebbe la questione sotto il profilo della violazione dell’art. 117, comma terzo, Cost. in quanto in contrasto coi principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica: la censura, infatti, sarebbe generica in quanto parte ricorrente neppure allega il fatto che la Regione abbia destinato al trattamento accessorio del personale un ammontare complessivo superiore a quello previsto per l’anno 2010. Peraltro, continua la Regione resistente, la pretesa norma interposta, l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, neppure può essere considerata espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di disposizione che limita una specifica voce di spesa.

La violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento ed efficienza della pubblica Amministrazione è meramente affermata senza alcuna motivazione, da ciò deriva che la relativa censura sarebbe del tutto inammissibile.

3.4.− Quanto alla impugnazione dell’art. 12, comma 19, della legge reg. n. 14 del 2012 la resistente, rilevato che esso è impugnato per le medesime ragioni di cui al precedente comma 15, rinvia alle argomentazioni svolte con riferimento a tale disposizione.

3.5.− Riguardo all’art. 12, comma 30, della citata legge reg. n. 14 del 2012 la Regione riferisce che la disposizione è stata oggetto di abrogazione per effetto dell’art. 12, comma 15, lettera b), della legge reg. n. 27 del 2012, prima che essa avesse trovato applicazione; deve, perciò, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3.6.− Infine, relativamente alla impugnazione del comma 31 dell’art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, la Regione contesta la efficacia quale norma interposta dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, trattandosi di norma autoapplicativa non espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica; essa perciò non sarebbe idonea a costituire un limite alla funzione legislativa regionale.

Considerato in diritto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni legislative contenute negli articoli 9 e 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

2.− In particolare, il ricorrente dubita, in riferimento agli artt. 81, comma quarto, 97, comma secondo, e 117, comma terzo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 53, 54 e 55, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, nella parte in cui prevede che la Regione si avvalga della Area welfare di comunità, struttura servente la Azienda socio-sanitaria n. 5 “Bassa Friulana” (di seguito A.s.s. n. 5), per lo svolgimento di varie attività di supporto al sistema regionale sanitario e sociale, potendo a tal fine la A.s.s. n. 5 inserire il personale della detta Area in una dotazione organica aggiuntiva, da determinarsi annualmente secondo il fabbisogno, ed adottare una contabilità separata.

Ad avviso del ricorrente, in tal modo sarebbero violati gli evocati parametri costituzionali. In particolare, l’aumento, di entità indefinita, dell’organico della A.s.s. determinerebbe, dati i vincoli finanziari derivanti dalle assunzioni in tal modo disposte, la violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, comma terzo, Cost.; sarebbe altresì violato l’art. 81, comma quarto, Cost., non essendo indicate le modalità di copertura dei derivanti oneri economici e, infine, l’art. 97 Cost., essendo previsto l’inquadramento di personale nei ruoli della pubblica amministrazione in assenza di concorso pubblico.

2.1.− Il ricorrente dubita, altresì, con riferimento anche questa volta all’art. 117, comma terzo, Cost. della legittimità costituzionale del comma 11 dell’art. 12, della ricordata legge reg. n. 14 del 2012, nella parte in cui esso prevede che, con riguardo alle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010, sia conferita la posizione economica superiore ai dipendenti che ancora non la abbiano conseguita ma che, a seguito della rideterminazione della anzianità col computo anche dei servizi prestati presso la Regione con contratti a tempo determinato, risultino utilmente collocati in graduatoria. Detta disposizione si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica enunciato dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale è escluso che per il personale pubblico contrattualizzato le progressioni in carriera e i passaggi tra le aree disposti negli anni 2011/2013 abbiano effetti economici.

2.2.− Oggetto di censura sono anche i successivi commi 12, 13 e 14 del citato art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, nella parte in cui prevedono la copertura finanziaria degli inquadramenti effettuati ai sensi del precedente comma 11 dello stesso art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012 ed individuano, per ciascun anno, le unità di bilancio ed i capitoli dello stato di previsione della spesa da cui attingere le necessarie provviste finanziarie. Le dette disposizioni sono censurate perché, per un verso, contravvenendo alla normativa contrattuale in base alla quale le progressioni orizzontali devono essere finanziate dal fondo per la produttività e non possono gravare direttamente sul bilancio della Regione, si porrebbero in contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. in quanto, violando la contrattazione collettiva, invaderebbero la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, e, per altro verso, in quanto, violando i principi del coordinamento della finanza pubblica, esulerebbero dai limiti della competenza legislativa regionale fissati dall’art. 117, comma terzo, Cost.

2.3.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato il successivo comma 15 del medesimo art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, il quale prevede che possa essere riconosciuto al personale regionale assegnato agli uffici unici, quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, un trattamento economico accessorio, nell’ambito degli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Detta disposizione, ad avviso del ricorrente, violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. Riguardo ai primi due parametri in quanto contrasterebbe con i principi di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione; quanto al terzo parametro poiché il trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni deve essere definito in sede di contrattazione collettiva, in base all’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), e quanto all’ultimo parametro stante il contrasto col principio di coordinamento della finanza pubblica enunciato nell’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, secondo il quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel periodo 2011/2013 al trattamento accessorio del personale pubblico non può essere superiore, per ciascun anno, a quello dell’anno 2010.

2.4.− Oggetto di censura governativa è anche il comma 19, lettera b), dell’art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, che, nel novellare l’art. 11 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), inserisce in esso un comma 4-bis in forza del quale è previsto un incentivo in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato di svolgere attività di natura estimativa. Tale novellata disposizione sarebbe in contrasto, per le stesse esposte ragioni, coi medesimi parametri costituzionali già evocati con riferimento al comma 15 dell’art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012.

2.5.− Dal Governo è impugnato anche il comma 30 della legge reg. n. 14 del 2012, il quale autorizza la Regione ad assumere personale della categoria FA dell’Area forestale, anche in deroga ai limiti fissati dall’art. 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione − Legge finanziaria 2010). Si tratterebbe di disposizione in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, comma terzo, Cost. in quanto violativa dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dei principi di coordinamento della finanza pubblica, stante la deroga alla normativa statale in materia di assunzione di dipendenti pubblici.

2.6.− È, altresì, censurata la previsione contenuta nel comma 31 dell’art. 12 della più volte ricordata legge reg. n. 14 del 2012, nella parte in cui prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la corresponsione, anche in unica soluzione, al consigliere regionale di parità di un’indennità aggiuntiva mensile avente l’importo pari ad un nono della indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. La previsione in questione violerebbe l’art. 117, comma terzo, Cost., in quanto contrasterebbe col principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, dal 1° gennaio 2011, le indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, né possono essere aumentate sino al 31 dicembre 2013.

2.7.− Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato, relativamente a tutte le disposizioni censurate, la loro compatibilità sia coi limiti di competenza legislativa fissati per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dagli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sia coi principi fondamentali dettati dagli artt. 114 e 117, comma primo, Cost., rispettivamente «sulla equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, ed, in particolare, sulle prerogative istituzionali dello Stato» e «sulla preminenza delle disposizioni comunitarie e la necessità di rispettare i parametri imposti dagli organismi dell’Unione europea».

3.− Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento a tutte le norme censurate, con cui la difesa del ricorrente contesta la loro compatibilità sia con i limiti dettati alla competenza legislativa regionale dagli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia sia con i principi fondamentali fissati dagli artt. 114 e 117, comma primo, Cost. in tema di «equiordinazione fra Stato Regioni ed enti locali» ed in tema di doveroso rispetto della normativa e dei parametri stabiliti in sede di Unione europea.

La palese indeterminatezza e genericità delle censure formulate da parte ricorrente esclude che esse possano essere oggetto di esame di merito da parte di questa Corte.

4.− Prima di analizzare, nella sostanza, la assai articolata questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il proprio ricorso, è necessario, anche secondo le indicazioni in tal senso fornite dalla difesa della resistente Regione, dare atto della circostanza che, nel tempo trascorso fra la proposizione del ricorso e la discussione di esso di fronte a questa Corte, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è intervenuta sui testi legislativi oggetto di impugnazione, provvedendo in più punti ad una loro incisiva modificazione.

Si tratta, pertanto, di verificare se, ed eventualmente in quale misura, a seguito delle modificazioni introdotte − laddove queste abbiano rimosso i vizi denunziati da parte ricorrente e comportato, pertanto, la autonoma soddisfazione dell’interesse azionato dalla medesima parte − si sia determinata la cessazione della materia del contendere.

Nel procedere a tale verifica questa Corte, discostandosi dall’ordine in cui, nella topografia normativa, sono collocate le singole disposizioni censurate e, quindi, anche dall’ordine in cui sono formulate le censure di parte ricorrente, seguirà, invece, il criterio della maggiore o minore “evidenza” della soluzione delle singole questioni di legittimità costituzionale.

4.1.− A tal proposito, partendo, pertanto dalle soluzioni più “evidenti”, osserva questa Corte che il comma 10 dell’art. 10 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), ha espressamente previsto la abrogazione dei commi 11, 12, 13 e 14 dell’art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012. Pertanto, dalla data di entrata in vigore di tale disposizione abrogativa le predette norme hanno cessato di essere efficaci.

Poiché, secondo quanto riferito dalla difesa di parte resistente − e nell’assenza sia di qualsivoglia indizio in senso contrario sia di qualunque contestazione da parte del ricorrente Governo −, non risulta che, nel breve periodo di loro vigenza le predette disposizioni abbiano avuto applicazione, la loro sopravvenuta abrogazione comporta, ai fini del presente giudizio e relativamente ad esse, la cessazione della materia del contendere.

4.2.− Analogo ragionamento vale per ciò che riguarda l’impugnazione del comma 30 dell’art. 12 della legge reg. n. 14 del 12; infatti, anche in questo caso la Regione, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta con l’art. 12, comma 15, lettera b), della legge reg. 31 dicembre 2012, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)», il quale prevede expressis verbis l’abrogazione del «comma 30, dell’art. 12, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012)».

Dato che durante la sua vigenza non risulta che la disposizione censurata sia stata applicata, la sua avvenuta abrogazione determina la cessazione della materia del contendere.

4.3.− Per ciò che attiene alla impugnazione dei commi 53, 54 e 55 dell’art. 9 della legge reg. n. 14 del 2012, ritiene, in primo luogo, questa Corte di dover convenire con la difesa regionale sul fatto che le doglianze formulate dal ricorrente hanno quale loro sostanziale oggetto il contenuto del comma 54 del citato art. 9, posto che i restanti commi, 53 e 55, si limitano, il primo, ad indicare la finalità della disposizione censurata ed, in maniera generica, lo strumento per il suo raggiungimento e, il secondo, a dettare, in sede di prima applicazione, disposizioni in tema di approvazione della dotazione organica aggiuntiva della A.s.s. n. 5.

Tanto premesso, si rileva che, in questa circostanza, la norma censurata è stata oggetto di profonde modificazioni.

Infatti tramite l’art. 9, comma 41, della legge reg. n. 27 del 2012 si è provveduto a novellare il comma 54 del ricordato art. 9 della legge reg. n. 14 del 2012 prevedendo che la A.s.s. n. 5 sia autorizzata non più ad «inserire il personale afferente la struttura operativa complessa Area Welfare di Comunità, secondo il fabbisogno annualmente determinato, in una dotazione organica aggiuntiva» ma «ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l’accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall’Area Welfare di Comunità».

Con riferimento all’incremento dell’organico della A.s.s. n. 5, il nuovo testo del comma 54 dell’art. 9 della legge reg. n. 14 del 2012 prevede che la sua «consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell’1.5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del servizio sanitario regionale».

Con riferimento, infine, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del sistema così come ex novo delineato, il nuovo testo del ricordato comma 54 prevede che «le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e negli altri atti di programmazione regionale inerenti i settori e le materie di cui al comma 53, nonché tramite convenzioni per la gestione operativa di progetti sperimentali e di innovazione, anche a livello internazionale, relativi agli ambiti suddetti a valere su specifici fondi regionali, nazionali e comunitari».

4.4.− Così delineato il nuovo assetto della disposizione censurata, questa Corte rileva che attraverso le introdotte modifiche sono state superate le censure formulate da parte ricorrente, che, d’altro canto, coerentemente con tale conclusione, non ha proposto alcuna impugnazione in sede costituzionale della normativa sopravvenuta.

La circostanza che, anche in questo caso, la norma cessata non abbia avuto alcuna applicazione nel periodo di vigenza della sua originaria formulazione, determina la cessazione della materia del contendere.

5.− Le residue questioni di legittimità costituzionali sono fondate.

5.1.− Quanto al comma 15 dell’art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, il quale, come detto, prevede la possibilità di riconoscere al personale regionale assegnato agli uffici unici un trattamento economico accessorio, esso viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato, sancita dall’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile.

Costituisce, infatti, orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale è riconducibile alla materia dell’ordinamento civile la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato in sede di contrattazione collettiva (sentenze n. 36 del 2013 e n. 290 del 2012).

Pertanto, una disposizione di fonte regionale che, come quella ora in esame, disciplini un aspetto del trattamento economico «dei dipendenti della Regione […] invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e deve conseguentemente essere dichiarata illegittima» (sentenza n. 77 del 2011).

5.2.− Non diversamente deve ritenersi per ciò che concerne il comma 19, lettera b), dell’art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, il quale, nel prevedere, attraverso la novellazione dell’art. 11 della legge reg. n. 14 del 2002, il riconoscimento di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento di attività di natura estimativa, parimenti interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, quindi, invade la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile sancita dall’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

5.3.− Infine, per quanto concerne l’impugnazione del comma 31 dell’art. 12 della più volte richiamata legge reg. n. 14 del 2012, esso, nel prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la corresponsione di un’indennità aggiuntiva mensile in favore del consigliere regionale di parità, il cui importo è rapportato ad un nono della indennità di carica dei consiglieri regionali, si pone in evidente contrasto con la previsione contenuta nell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, disposizione quest’ultima già ritenuta da questa Corte espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 211 del 2012). Secondo tale disposizione legislativa «le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma».

Poiché la censurata norma regionale - la quale prevede la corresponsione di una indennità aggiuntiva tale da modificare, a decorrere dal gennaio 2012, in senso più favorevole il trattamento economico spettante al consigliere regionale di parità - è in evidente contrasto col riportato principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, essa trasmoda dai limiti competenziali fissati in detta materia alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, limiti opponibili, per costante giurisprudenza di questa Corte, anche alle Regioni ad autonomia differenziata quale è l’attuale resistente Regioni Friuli-Venezia Giulia (ex multis: sentenze n. 60 e n. 3 del 2013).

6.− Restano assorbiti i restanti profili di illegittimità costituzionale dedotti da parte ricorrente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-214 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 19, lettera b), della medesima legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 31, della medesima legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 53, 54 e 55, e 12, commi 11, 12, 13, 14, 15, 19, 30 e 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1063, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 114 e 117, comma primo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 53, 54 e 55, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 81, comma quarto, 97 e 117, comma terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, commi 11, 12, 13 e 14, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promossa, in riferimento all’articolo 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 30, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, comma terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.