Ordinanza n. 206 del 2013

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ORDINANZA N. 206

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                        GALLO                                 Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dell’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), promossi dal Tribunale di Trento con due ordinanze del 30 settembre 2011, con due ordinanze del 15 novembre 2011 e con due ordinanze del 17 gennaio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 283 e 284 del registro ordinanze 2011 ed ai nn. 31, 32, 91 e 130 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 11, 21 e 27, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Cagol Irene ed altri, di Russo Giuseppe, di Lucian Chiara ed altre, della Provincia autonoma di Trento nonchè l’atto di intervento, fuori termine, del Codacons e della Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e quello del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Federico Sorrentino per Cagol Irene ed altri, Sergio Galleano e Vincenzo De Michele per Russo Giuseppe, Carlo Cester per Lucian Chiara ed altre, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Gino Giuliano per il Codacons e per la Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di diversi giudizi promossi, con separati ricorsi, da un folto gruppo di docenti nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, ha sollevato, con cinque ordinanze di contenuto pressoché identico – in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE – questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);

che il giudice a quo premette che tutti i ricorrenti hanno stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (sovrintendenza scolastica provinciale) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato, in un primo tempo in base all’art. 4 della legge n. 124 del 1999 e, successivamente, della disciplina di cui all’art. 93 della legge prov. Trento n. 5 del 2006, e che essi hanno chiesto dichiararsi la nullità delle clausole appositive del termine finale nei singoli contratti di lavoro, con conseguente conversione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato;

che, secondo il rimettente, le norme impugnate consentono di coprire cattedre e posti di insegnamento nelle scuole mediante il conferimento di supplenze annuali in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, in tal modo determinando l’utilizzo, da parte dell’amministrazione, di una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con la normativa europea;

che il Tribunale, nel dare conto della rilevanza dell’odierna questione, osserva che la domanda giudiziale avanzata dai ricorrenti, alla luce della normativa vigente, dovrebbe essere respinta, in quanto i contratti di cui si controverte sono stati stipulati nel rispetto delle disposizioni oggi rimesse all’esame della Corte; entrambe le censurate disposizioni, infatti, consentono la copertura delle cattedre disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano scoperte per l’intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali;

che, nonostante l’esistenza di un diverso orientamento da parte di alcuni giudici di merito, al personale docente della scuola non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), com’è stato confermato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 9, comma 18, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001; tale norma prevede espressamente che sono esclusi dall’applicazione del decreto «i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato»;

che, ad avviso del Tribunale di Trento, l’inapplicabilità al personale docente della disciplina del d.lgs. n. 368 del 2001 emergeva già dagli artt. 36, comma 1, e 70, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto l’art. 70, comma 8, citato dispone che rimangano salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ricorda che la direttiva 28 giugno 1999 n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), dopo aver imposto (clausola 1) la creazione di un sistema di norme finalizzate a prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, dispone (clausola 5) che gli Stati membri, per prevenire tali abusi, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti, una o più misure che prevedano ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti, ovvero la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, ovvero il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti;

che, in virtù del primato del diritto dell’Unione europea rispetto ai singoli diritti nazionali, il giudice deve disapplicare la norma interna che sia in contrasto con quella del diritto dell’Unione europea ove questa sia direttamente applicabile; diversamente, la disciplina da applicare rimane quella interna, salvo il rinvio alla Corte costituzionale per illegittimità della norma interna, rispetto alla quale quella sovranazionale assume il rango di parametro interposto;

che la Corte di giustizia dell’UE, dopo aver spiegato che la menzionata direttiva si applica anche ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dalle pubbliche amministrazioni, ha pure ribadito, in più sentenze, che la citata clausola 5, punto 1), dell’accordo quadro non è sufficientemente precisa e non può, quindi, essere direttamente invocata davanti ad un giudice nazionale (sentenza 15 aprile 2008, in causa C-268/06, Impact, e sentenza 23 aprile 2009, in cause da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki);

che pertanto, ad avviso del Tribunale rimettente, si deve valutare se la normativa italiana sia in grado di soddisfare almeno uno dei requisiti di cui alla clausola 5 sopra riportata;

che è palese, al riguardo, che nell’ordinamento interno non vi sono né misure che prevedano la durata massima totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, né indicazioni sul numero dei rinnovi di tali rapporti da considerare ammissibile;

che occorre stabilire, perciò, se sussistano almeno le condizioni di cui al punto 1), lettera a), della clausola 5 della citata direttiva, secondo cui devono esistere «ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti»;

che la Corte di giustizia, interpretando tale dettato normativo, ha ritenuto che la nozione di «ragioni obiettive» vada riferita a circostanze precise e concrete che distinguono una determinata attività; circostanze che possono risultare dalla particolare natura delle funzioni svolte con simili contratti o, eventualmente, dal «perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre non soddisferebbe tale condizione una normativa nazionale che si limitasse ad autorizzare, in astratto, una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;

che alla luce di tale interpretazione, il giudice a quo rileva che le esigenze didattiche delle istituzioni scolastiche, almeno in riferimento al cosiddetto organico di diritto, ben potrebbero essere soddisfatte, piuttosto che tramite il rinnovo di contratti a tempo determinato, attraverso l’ampliamento delle dotazioni organiche e la conseguente assunzione di personale a tempo indeterminato;

che tali ulteriori assunzioni determinerebbero un aggravio della spesa pubblica, soprattutto in relazione al rischio del cosiddetto sovradimensionamento dell’organico che potrebbe crearsi a seguito di un calo demografico o di una diminuzione del numero degli iscritti; ma si tratta di stabilire se l’interesse – certamente esistente e da tutelare – al contenimento della spesa pubblica possa tradursi anche in quella legittima «finalità di politica sociale» che la Corte di giustizia ha individuato come ragione giustificatrice della ripetizione di contratti di lavoro a tempo determinato;

che il Tribunale di Trento aggiunge che la precisazione introdotta dalla Corte di giustizia – secondo cui l’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato deve essere supportato dall’esistenza di una finalità di politica sociale – fa ritenere che tra quelle finalità «non sia annoverabile l’interesse, pur di carattere generale, al controllo e al contenimento della spesa pubblica»;

che pertanto – a parere del remittente – emerge un «evidente contrasto tra la disciplina del reclutamento del personale scolastico a tempo determinato ed il diritto dell’Unione europea, in particolare in ordine alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro» più volte citato;

che non sarebbe possibile procedere ad un’interpretazione della norma interna che sia conforme al diritto dell’Unione europea e, poiché la normativa comunitaria non è dotata di efficacia diretta, è necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale, perché in caso di accoglimento della medesima si potrebbe riconoscere, secondo quanto auspicato dai lavoratori ricorrenti, la nullità delle clausole di apposizione del termine finale ai contratti di lavoro stipulati dai docenti della Provincia autonoma di Trento;

che il Tribunale, quindi, propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 5 del 2006 «nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell’Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una “finalità di politica sociale di uno Stato membro”, secondo l’accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia»;

che nei giudizi rubricati ai nn. 283 e 284 del 2011 e 31, 32 e 130 del 2012 è intervenuta la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili ovvero infondate;

che nelle memorie, di contenuto identico fra loro, depositate all’approssimarsi dell’udienza di discussione, la Provincia autonoma, dopo aver ricordato che la norma provinciale sottoposta al giudizio della Corte è di contenuto almeno parzialmente diverso rispetto all’art. 4 della legge n. 124 del 1999, dichiara di concordare con il Tribunale di Trento in ordine all’impossibilità di procedere alla diretta applicazione della direttiva del Consiglio n. 1999/70/CE;

che la questione sarebbe da ritenere inammissibile, fra l’altro, per difetto di rilevanza e per errata individuazione delle norme ostative all’accoglimento della domanda principale;

che infatti, ove anche la Corte costituzionale dichiarasse l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 5 del 2006, la domanda giudiziale formulata dai ricorrenti non potrebbe ugualmente essere accolta, poiché l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede il divieto che i contratti a tempo determinato conclusi dalla pubblica amministrazione si convertano in contratti a tempo indeterminato, anche in caso di violazione di norme imperative in tema di assunzione; e l’art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, col quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva citata, stabilisce che i contratti del personale della scuola siano esclusi dall’applicazione delle disposizioni del decreto stesso;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata, poiché la direttiva comunitaria più volte richiamata è finalizzata a reprimere gli abusi nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, abusi che non sussistono nel caso in questione; il conferimento delle supplenze annuali, infatti, è dettato soltanto dalla necessità di fare fronte alle diverse esigenze che annualmente sorgono nella Provincia, come anche nel resto del Paese;

che nel giudizio rubricato al n. 283 del 2011 si sono costituite Maria Rita Giardina, Mariarosa Mogrovejo, Mauro Avi, Roberto Brugnara, Maria Candido, Irene Cagol, Simona Di Cagno, Cristina Scartezzini, Camilla Toto, Rocco Tirone e Maria Concetta Malerba, chiedendo che la questione venga, in via principale, dichiarata inammissibile, dovendo il giudice a quo disapplicare la normativa impugnata, e in via subordinata l’accoglimento della medesima, per violazione dei parametri di cui alle ordinanze di rimessione;

che in prossimità dell’udienza di discussione le parti private ora indicate hanno depositato una memoria, richiamando la sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, della Corte di cassazione e l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, nel gennaio 2013, ha rimesso all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità con la normativa comunitaria del sistema italiano di reclutamento dei docenti, nella parte in cui consente, senza limiti specifici, la reiterazione di contratti a tempo determinato per la copertura di posti in organico;

che nel giudizio rubricato al n. 31 del 2012 si è costituito Giuseppe Russo, chiedendo – analogamente a quanto sollecitato dalle parti private nell’altro giudizio – che la questione venga, in via principale, dichiarata inammissibile, dovendo il giudice a quo disapplicare la normativa impugnata, e in via subordinata l’accoglimento della medesima, per violazione dei parametri di cui alle ordinanze di rimessione;

che l’atto di costituzione contiene una dettagliata ricostruzione delle principali pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea su tale argomento, fino all’ordinanza 1° ottobre 2010 (in causa C-3/10, Affatato) ed alla sentenza 26 gennaio 2012 (in causa C-586/10, Kucuk), alla luce delle quali il Russo conclude nel senso che la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato può essere raggiunta disapplicando la normativa interna che vieta tale possibilità per il solo personale della scuola, in tal modo entrando in contrasto con la disciplina comunitaria;

che nel giudizio rubricato al n. 32 del 2012 si sono costituite Chiara Lucian, Daiana Lucian e Silvia Bonat, chiedendo l’accoglimento della prospettata questione;

che nel giudizio rubricato al n. 32 del 2012 sono intervenuti il Codacons e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, con atto depositato fuori termine;

che in tutti i giudizi è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo – con atti di contenuto assai simile – che le questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate;

che le questioni sarebbero inammissibili perché, stante il pacifico primato del diritto comunitario rispetto al diritto interno, la normativa interna confliggente con quella comunitaria dovrebbe essere automaticamente disapplicata e, in caso di possibili contrasti di interpretazione, le questioni sarebbero inammissibili per mancato esperimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

che l’inammissibilità deriverebbe anche dal fatto che, ove pure le odierne questioni fossero accolte, la pronuncia non sarebbe di alcuna utilità per i ricorrenti, in quanto «la negazione del potere di nomina di supplenze a termine non farebbe automaticamente acquistare agli interessati lo status di insegnanti di ruolo, ma solo perdere (anche) il rapporto minore di cui sono oggi titolari»;

che, nel merito, le questioni sarebbero infondate;

che «il settore scolastico presenta una connotazione del tutto particolare», anche «in considerazione della variabilità dell’utenza, sia sotto il profilo quantitativo che nella sua distribuzione sul territorio nazionale», per cui anche il reclutamento del personale scolastico è regolato da una disciplina particolare; e tale specificità emerge in modo palese proprio in riferimento alla costituzione dei rapporti di lavoro le cui caratteristiche sono del tutto peculiari, come risulta da numerose pronunce della medesima Corte di giustizia;

che tali pronunce, infatti, hanno chiarito che, se una legislazione nazionale riserva ad una certa categoria di lavoratori a tempo determinato un trattamento deteriore, occorre che detta diversità si fondi sull’esistenza di elementi precisi e concreti che diano conto di una reale necessità, e nel caso dei docenti il rapporto di lavoro temporaneo trova giustificazione nella necessità di garantire, comunque, il servizio pubblico dell’istruzione allo scopo di tutelare, in favore di tutti i cittadini, il diritto universale all’istruzione di cui agli artt. 33 e 34 Cost., organizzando «un apparato che permetta di assicurare sempre e comunque una continuità nell’erogazione delle prestazioni che costituiscono il cardine fondamentale del servizio stesso»;

che nel corso di diversi giudizi promossi, con separati ricorsi, da un gruppo di docenti nei confronti del Conservatorio “Francesco Antonio Bonporti” di Trento e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, ha sollevato – in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);

che il giudice a quo precisa che tutti i ricorrenti hanno stipulato con il Conservatorio di Trento una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato «fino a nomina dell’avente diritto» e che essi hanno chiesto dichiararsi la nullità delle clausole appositive del termine finale nei singoli contratti di lavoro;

che la disposizione censurata consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei conservatori di musica, cui non si possa fare fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, «esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili», in tal modo determinando l’utilizzazione di una successione di contratti, da parte della pubblica amministrazione, che non rientrano nelle finalità di cui al menzionato accordo quadro europeo;

che l’ordinanza di rimessione segue, quanto al resto, una motivazione identica a quella delle ordinanze in precedenza menzionate, proponendo questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 «nella parte in cui consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, così da determinare l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell’Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una “finalità di politica sociale di uno Stato membro”, secondo l’accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia»;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata, con argomentazioni pressoché totalmente coincidenti con quelle contenute negli atti di intervento di cui ai precedenti giudizi.

Considerato che il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, ha sollevato, con cinque ordinanze di contenuto pressoché identico – in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE – questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), «nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell’Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una “finalità di politica sociale di uno Stato membro”, secondo l’accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia»;

che il medesimo Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, ha sollevato – in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), «nella parte in cui consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, così da determinare l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell’Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una “finalità di politica sociale di uno Stato membro”, secondo l’accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia»;

che i diversi giudizi, pur avendo ad oggetto norme diverse, affrontano i medesimi problemi giuridici, sicché vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che i ricorrenti nei giudizi a quibus hanno chiesto dichiararsi la nullità delle clausole appositive del termine finale nei singoli contratti di lavoro stipulati con le rispettive pubbliche amministrazioni, con conseguente conversione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato;

che, pertanto, la rilevanza delle due questioni di legittimità costituzionale prospettate a questa Corte si fonda sul presupposto per cui l’accoglimento delle medesime consentirebbe al Tribunale remittente di accogliere le domande giudiziali presentate dai ricorrenti, con conseguente declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti e conversione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato;

che il Tribunale di Trento non considera come, con previsione generale applicabile a tutto il pubblico impiego, l’art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disponga che, in ogni caso, «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione»;

che tale disposizione è stata ritenuta da questa Corte non in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. (sentenza n. 89 del 2003), e che la Corte di giustizia ha rilevato che la medesima non è in contrasto con la clausola 5 dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato (ordinanza 1° ottobre 2010, in causa C-3/10, Affatato);

che la generale preclusione della possibilità di trasformare i contratti a tempo determinato nel settore pubblico in contratti a tempo indeterminato è stata specificamente ribadita per il settore scolastico con l’inserimento – previsto dall’art. 1, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167 – del comma 14-bis nell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, secondo il quale i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo «possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo»;

che il successivo art. 9, comma 18, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106 – disposizione della quale fa menzione anche il giudice a quo – nell’aggiungere il comma 4-bis all’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001, ha previsto che sono esclusi dall’applicazione di quel decreto «i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato»;

che la norma ora richiamata ha altresì stabilito che non trova applicazione, al personale scolastico, l’art. 5, comma 4-bis, del medesimo decreto n. 368 del 2001, che è la disposizione in base alla quale, in caso di reiterazione di contratti a termine, fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per un tempo complessivamente superiore ai trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il contratto si considera a tempo indeterminato;

che, pur essendo le due disposizioni rimesse allo scrutinio di questa Corte tra loro diverse – l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, infatti, prevede solo il conferimento di supplenze annuali su cattedre effettivamente vacanti e disponibili, mentre l’art. 93 della legge prov. Trento n. 5 del 2006 dispone una durata biennale e triennale dei contratti anche su posti «disponibili e non vacanti» – è evidente che entrambe rimangono estranee al problema della possibile trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

che, pertanto, aver sottoposto all’esame di questa Corte le sole disposizioni ora richiamate comporta un’incompletezza della ricostruzione del quadro normativo ed una conseguente inefficacia dell’ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al Tribunale di Trento,

che da tanto consegue il difetto di rilevanza delle questioni prospettate;

che, dunque, le odierne questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dell’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.

 

Allegato:

ordinanza letta all’udienza pubblica del 27 marzo 2013