Ordinanza n. 129 del 2013

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ORDINANZA N. 129

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                       Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                 Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                         "

-           Sabino                         CASSESE                                            "

-           Giuseppe                     TESAURO                                           "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                    "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                      "

-           Paolo                           GROSSI                                               "

-           Giorgio                        LATTANZI                                          "

-           Aldo                            CAROSI                                               "

-           Marta                           CARTABIA                                         "

-           Sergio                          MATTARELLA                                   "

-           Mario Rosario              MORELLI                                            "

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012 (atti Camera, doc. IV-quater, 20), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Lucio Barani nei confronti del dott. Enrico Rossi promosso dal Tribunale ordinario di Firenze con ricorso del 17 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2013 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, il Tribunale ordinario di Firenze in composizione monocratica, con ordinanza-ricorso del 17 ottobre 2012, depositata il 3 gennaio 2013, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 9 maggio 2012 (atti Camera, doc. IV-quater, 20), con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata domanda risarcitoria da parte di Enrico Rossi nei confronti del deputato Lucio Barani, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo quanto riferito dal medesimo giudice: a) il dottor Rossi ha proposto domanda di risarcimento dei danni derivati dalle affermazioni, lesive della sua immagine e diffamatorie, rilasciate dal convenuto deputato alle emittenti televisive RTV 38, Tele 37, ITA 7, nonché ai quotidiani Toscana Oggi (del 17 ottobre 2010), Corriere Fiorentino (del 26 ottobre 2010), Il Tirreno (del 12-13 novembre 2010), il Giornale (del 13 novembre 2010), nonché all’agenzia ANSA (3 marzo 2011) e al periodico Panorama (17 febbraio 2011); b) in particolare, secondo l’attore, l’on. Barani avrebbe accusato il dott. Rossi, all’epoca assessore regionale con delega alla Sanità, di essere stato a conoscenza di un disavanzo di bilancio dell’ASL 1, ma di averlo dolosamente celato, al fine di poter concorrere alle successive elezioni alla carica di presidente; di essere un mentitore e di aver concorso ai reati di falso in bilancio, falso ideologico e peculato, in seno ad un’associazione a delinquere; di aver proceduto ad un ingente numero di assunzioni ed al rinnovo di migliaia di contratti, secondo logiche clientelari e, divenuto presidente, di aver proceduto al commissariamento della USL come ritorsione contro i dirigenti che si erano opposti a metodi ed interessi mafiosi nella gestione di appalti ed assunzioni; c) l’on. Barani ha negato di aver mai pronunciato frasi a contenuto diffamatorio ed ha ricordato di essere membro della commissione parlamentare di inchiesta sulle causa dei disavanzi sanitari, invocando per ciò l’applicazione dell’art. 68 Cost., trattandosi di opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni; d) a séguito della trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, quest’ultima ha comunicato che l’Assemblea, nella seduta del 9 maggio 2012, aveva deliberato che le suddette dichiarazioni costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ed erano, perciò, insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, per il giudice a quo, non vi sarebbero, nella specie, i presupposti della prerogativa di insindacabilità deliberata dalla Camera dei deputati, perché non risulterebbe alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile al deputato Barani che possa far ritenere sussistere tra tale funzione e le dichiarazioni (rese extra moenia) il “nesso funzionale” richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, infatti, alla luce degli atti indicati dalla Camera, il giudice ricorrente osserva che il parlamentare non solo non avrebbe sollevato dubbi al riguardo dell’attività svolta dal dott. Rossi, ma addirittura avrebbe elogiato la sua relazione resa alla commissione parlamentare di inchiesta;

che il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento della impugnata delibera di insindacabilità.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che la forma dell’ordinanza rivestita dall’atto introduttivo può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano, come nella specie, gli estremi sostanziali di un valido ricorso;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente Tribunale ordinario di Firenze a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice del Tribunale ordinario di Firenze nei confronti della Camera dei deputati con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice civile del Tribunale ordinario di Firenze;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.